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Ammissione al passivo - dichiarazioni tardive – Cass. n. 27590/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - dichiarazioni tardive - Avviso ex art. 92 l.fall. ricevuto oltre il termine di cui all'art. 101, comma 1, l.fall. - Domanda cd. ultratardiva - Ammissibilità - Tempo - Valutazione discrezionale del giudice.

Il creditore che abbia ricevuto l'avviso ex art. 921. fall. oltre il termine annuale di cui al successivo art. 101, comma 1, è legittimato, ai sensi dell'ultimo comma della medesima disposizione, a proporre domanda di ammissione cd. "ultratardiva", potendo insinuarsi al passivo non entro il termine predeterminato di un anno, ma in un tempo che, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito, appaia - in base a un criterio di ragionevolezza, in rapporto alle peculiarità del caso concreto - giustificato dalla necessità di prendere contezza del fallimento e di redigere la suddetta istanza.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27590 del 02/12/2020

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_200, Dlgs_14_2019_art_208

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2020