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Passività' fallimentari (accertamento del passivo) – Cass. n. 27709/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Giudicato c.d. endofallimentare - Oggetto - Fattispecie.

L'ammissione del credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento, poiché il cd. giudicato endofallimentare, ai sensi dell'art. 96, comma 6, l. fall., copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione precludendone il riesame (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva valorizzato alla stregua di giudicato gli esiti del giudizio di verifica dei crediti dinanzi al giudice delegato al fallimento nell'ambito di un distinto giudizio ordinario di risoluzione di un contratto di leasing, intrapreso dalla curatela).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 27709 del 03/12/2020

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_207, Cod_Civ_art_2909

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cassazione

27709

2020