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Accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento - Cass. n. 17391/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento - Crediti prelatizi - Dilazione di pagamento ultrannuale - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

FALLIMENTO

CRISI

SOVRAINDEBITAMENTO

In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti come pure i piani del consumatore possono prevedere una dilazione del pagamento dei crediti prelatizi, oltre il termine annuale previsto dall'art. 8, comma 4, l. n. 3 del 2012, purché ai titolari di tali crediti sia attribuito il diritto di voto, tenuto conto che detta dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale che, in sede di reclamo, aveva confermato il diniego di omologa di una proposta di accordo di ristrutturazione, ritenuto non fattibile a causa della dilazione in cinque anni del pagamento di un credito ipotecario).

 Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17391 del 20/08/2020 (Rv. 658719 - 01)

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cassazione

17391

2020