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La transazione fiscale conclusa nell'ambito della procedura di concordato preventivo - Cass. n. 16755/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Giudizio tributario - Transazione fiscale ex art. 182-ter l.f. - Effetti - Cessazione della materia del contendere - Conseguenze - Potere impositivo rispetto alle somme oggetto di accordo - Limiti – Fondamento - procedimento civile - cessazione della materia del contendere.

CONCORDATO PREVENTIVO

TRANSAZIONE FISCALE

Nel processo tributario, la transazione fiscale conclusa nell'ambito della procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 182-ter, comma 5, l.f comporta la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice di legittimità anche d'ufficio, con conseguente inefficacia sopravvenuta della sentenza impugnata, non vertendosi in una delle tipologie decisorie di cui agli artt. 382, comma 3, c.p.c., 383 e 384 c.p.c. L’intervenuto accordo negoziale consente, altresì, di escludere che l'Amministrazione finanziaria possa emettere una cartella esattoriale volta al recupero delle somme oggetto della transazione stessa, riespandendosi il potere impositivo solo ove essa venga meno in conseguenza dell'inadempimento del contribuente poiché, anche prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 159 del 2015, l'esistenza di una transazione perfezionatasi e puntualmente eseguita esclude un qualsiasi pregiudizio per l'erario.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 16755 del 06/08/2020 (Rv. 658653 - 01)

Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 182_3 = Dlgs_14_2019_art_063), Cod_Proc_Civ_art_382, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_384

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cassazione

16755

2020