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Ammissione allo stato passivo - rinvio “per relationem”

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - in genere - ammissione allo stato passivo - motivazione del provvedimento del giudice delegato - rinvio “per relationem” alle ragioni esposte dal curatore - sufficienza - condizioni. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24794 del 09/10/2018

Il decreto di rigetto della domanda di insinuazione al passivo che operi un rinvio "per relationem" alle motivazioni esposte dal curatore fallimentare nel progetto di cui all'art. 95 l.fall., può ritenersi adeguatamente motivato a condizione che il richiamo sia univoco e che le contestazioni del curatore siano sufficientemente specifiche, in modo da garantire pienamente il diritto di difesa del creditore.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24794 del 09/10/2018