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Impugnazione dei crediti ammessi - onere della prova

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - impugnazione dei crediti ammessi - natura ed oggetto - principio dell'onere della prova - applicabilità - conseguenze - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 25066 del 10/10/2018

>>> Nell'impugnazione dei crediti ammessi, di cui all'art. 98 l.fall. – nel testo riformato dal d.lgs. n. 5 del 2006 – trova piena applicazione il principio dell'onere della prova, onde non è il creditore ammesso a dovere dimostrare nuovamente il suo credito,già assistito dalla favorevole valutazione espressa dal giudice delegato in sede di verifica, ma è l'impugnante a dover provare la fondatezza della sua contestazione (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale che aveva accolto l'impugnazione proposta dal curatore fallimentare, poiché il creditore ammesso non aveva riprodotto in giudizio le prove documentali su cui si fondava il provvedimento impugnato).

Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 25066 del 10/10/2018