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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - liquidazione dell'attivo - vendita di immobili - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5235 del 11/06/1997

Notificazione di estratto dell'ordinanza di vendita ai creditori - Necessità - In caso di vendita di mobili registrati - Necessità - Inosservanza - Conoscenza del provvedimento comunque acquisita dal creditore - Sufficienza.

In sede di liquidazione dell'attivo fallimentare, la vendita di beni mobili inscritti in pubblici registri è soggetta alla disposizione dell'art. 108 legge fall. circa l'obbligo di notificare un estratto dell'ordinanza di vendita ai creditori ipotecari o titolari di diritto di prelazione, atteso che tale norma, ancorché specificamente dettata per i beni immobili, si pone in correlazione al regime pubblicitario per essi previsto e, quindi, deve trovare applicazione analogica nei riguardi dei mobili registrati, sottoposti ad analogo regime di pubblicità. La finalità cui risponde la suddetta notificazione è, in ogni caso, quella di porre i creditori, già ammessi al passivo con diritto di prelazione, in condizione di partecipare all'incanto (o alla gara di alienazione del bene senza incanto) per evitare il pregiudizio che può derivare al loro bene da una vendita insufficiente, e pertanto la mancanza di tale notificazione non comporta che il creditore che sia comunque venuto a conoscenza del provvedimento e sia perciò in condizione di far valere le proprie ragioni, possa esimersi dal rispetto del termine per proporre eventuale reclamo al tribunale ai sensi dell'art. 26 legge fall., essendo a tale fine elemento essenziale non già la notificazione dell'ordinanza che dispone la vendita, bensì la conoscenza effettiva che di quest'ultima abbia avuto il creditore.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5235 del 11/06/1997