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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie – Cass. n. 11350/1998 (Rv.

Pagamento di debiti liquidi ed esigibili nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento - Soggezione all'azione revocatoria - Estensione alle imprese creditrici operanti in regime di monopolio legale - Esclusione.

L'art. 67 legge fall., nel prevedere l'esperibilità dell'azione revocatoria per i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, presuppone che il creditore soddisfatto abbia avuto la possibilità, conoscendo l'insolvenza del debitore, di sospendere o rifiutare la propria prestazione; ne consegue che, nella ipotesi di contratti di somministrazione in regime di monopolio, poiché ai sensi dell'art 2597 cod. civ., l'obbligo del monopolista di contrarre con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa riguarda non solo la fase genetica ma anche quella funzionale del rapporto, (dovendosi ritenere che il legalmonopolista non può rifiutarsi non solo di concludere il contratto, ma anche di eseguire la prestazione, senza che abbiano alcun rilievo le condizioni personali o patrimoniali dell'utente al momento della conclusione del contratto o durante la sua esecuzione) i pagamenti effettuati dal somministrato nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento non sono soggetti alla revocatoria di cui all'art. 67 legge fall., attesa l'impossibilità, per il creditore soddisfatto, di avvalersi della previsione di cui all'art. 1461 cod. civ..

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11350 del 11/11/1998 (Rv. 520586 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Cod_Civ_art_2597, Cod_Civ_art_1461

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1998