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fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - corte di cassazione, sez. 1, sentenza n. 16828 del 05/07/2013

 

azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - in genere - - crediti d'impresa - cessione - fallimento del cedente - revocabilità - presupposti. corte di cassazione, sez. 1, sentenza n. 16828 del 05/07/2013


La cessione dei crediti, a norma degli artt. 5 e 7 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è revocabile ai sensi dell'art. 67 legge fall. ove ricorrano i presupposti dell'esecuzione del pagamento nell'anno anteriore al fallimento e prima della scadenza del credito ceduto, nonché della conoscenza dello stato di insolvenza del cedente, della cui dimostrazione è onerato il curatore.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16828 del 05/07/2013