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Fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24969 del 06/11/2013

Presentazione della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti - Sospensione delle azioni esecutive e cautelari ex art. 182 bis, sesto comma, legge fall. - Ricomprensione della procedura prefallimentare - Esclusione - Fondamento - Questione di legittimità costituzionale ex artt. 27 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza.

La presentazione della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti non implica la sospensione della procedura prefallimentare, non potendo a ciò condurre in'interpretazione estensiva dell'art. 182 bis, sesto comma, legge fall., laddove vieta l'inizio o la prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari in presenza dell'istanza di sospensione proposta dal debitore: da un lato, infatti, il procedimento prefallimentare non ha natura esecutiva e cautelare, ma natura cognitiva piena e, dall'altro, la menzionata interpretazione non sarebbe coerente con il sistema, che non consente la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. della procedura prefallimentare a seguito della presentazione di una domanda di concordato preventivo. Né la disciplina di cui all'art. 182 bis cit., può dirsi, per ciò solo, indeterminata, sicché è manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata in relazione agli artt. 27 e 111 Cost.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24969 del 06/11/2013