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Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - annullamento e risoluzione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14788 del 19/07/2016

Annullamento del concordato preventivo - Contestuale dichiarazione di fallimento del debitore - Impugnabilità - Reclamo ex art. 18 l.fall. - Definitività dell'annullamento - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Nel concordato preventivo, l'impugnazione dell'annullamento pronunciato dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 169 del 2007, che ha sostituito l'art. 186 l.fall., confluisce, ove sia altresì dichiarato il fallimento del debitore su istanza di un legittimato, nel reclamo previsto dall'art. 18 l.fall., che, presupponendo l'immediata esecutività di ciascuna delle statuizioni così rese dal tribunale, esclude che il fallimento possa essere dichiarato solo dopo che il decreto di annullamento sia diventato definitivo.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14788 del 19/07/2016