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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - attività fallimentari - amministrazione - in genere – Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14737 del 19/07/2016

Diritti del fallito verso i terzi - Prescrizione - Sospensione per la durata della procedura - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Gli artt. 2941 e 2942 c.c. non prevedono, quanto ai diritti del fallito verso i suoi debitori ovvero sui beni compresi nel fallimento, che, tra il fallito e i terzi, la prescrizione rimanga sospesa per la durata del fallimento, atteso che i diritti del fallito possono essere esercitati dal curatore, e, in caso di inerzia di quest'ultimo, il fallito è, in via eccezionale, legittimato ad agire per far valere i suoi diritti senza che i terzi possano opporgli la sua incapacità processuale, prevista esclusivamente a tutela dell'interesse della massa dei creditori. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, non escludendo dal computo della prescrizione il periodo in cui la creditrice era rimasta fallita, aveva correttamente dichiarato prescritto il credito azionato, concernente la restituzione di somme incassate a seguito di riscossione di effetti cambiari costituiti in pegno)

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14737 del 19/07/2016