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fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - imprese soggette - società - Istanza di fallimento nei confronti di una società -

Trasferimento della sede sociale all'estero e cancellazione dal registro delle imprese italiane anteriormente al suo deposito - Carattere fittizio del trasferimento - Accertamento - Preventiva cancellazione ex art. 2191 cod. civ. della predetta iscrizione della cancellazione - Necessità - Esclusione - Ragioni - Conseguenze in tema di giurisdizione e decorrenza del termine di cui all'art. 10 legge fall. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9414 del 18/04/2013

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9414 del 18/04/2013

 

Laddove la cancellazione di una società dal registro delle imprese italiano sia avvenuta come conseguenza dell'asserito trasferimento all'estero (nella specie in Gran Bretagna) della sua sede sociale, il successivo accertamento della fittizietà del trasferimento - che quindi non comporta il venire meno della giurisdizione del giudice italiano, né determina, come effetto di quella cancellazione, il decorso del termine di cui all'art. 10 legge fall. - non è precluso dal fatto che non sia preventivamente intervenuto, alla stregua dell'art. 2191 cod. civ., alcun provvedimento di segno opposto alla predetta cancellazione, atteso che per poter fornire la prova contraria alle risultanze della pubblicità legale riguardanti la sede dell'impresa non occorre precedentemente ottenere dal giudice del registro una pronuncia che ripristini, anche sotto il profilo formale, la corrispondenza tra la realtà effettiva e quella risultante dal registro.