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Fallimento - società e consorzi - società con soci a responsabilità illimitata – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3621 del 24/02/2016

fallimento dei soci - Dichiarazione di fallimento individuale - Successiva estensione del fallimento a società di fatto - Revoca del fallimento individuale - Conseguenze sul fallimento della società

Ai sensi dell'art. 147 l.fall., qualora, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l'impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto tra il fallito ed uno o più soci occulti, la sentenza di estensione muta soltanto il titolo in virtù del quale l'altro socio è già stato dichiarato fallito, vale a dire non più quale imprenditore individuale ma come socio illimitatamente responsabile della società occulta. Il passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento individuale, pertanto, fa soltanto venir meno tale mutamento del titolo, ma non determina alcun effetto sulla sentenza di estensione, la quale, quindi, acquisisce carattere originario quanto a presupposti e procedimento, con la conseguente necessità, nell'eventuale giudizio impugnatorio, di un nuovo accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi di fallibilità della società occulta e dei suoi soci illimitatamente responsabili.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3621 del 24/02/2016