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Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3324 del 19/02/2016 (Rv. 638668 - 01)

Pagamenti di crediti - Difetto di autorizzazione del giudice delegato - Revoca dell'ammissione al concordato preventivo - Automaticità - Esclusione - Accertamento della frode alle ragioni dei creditori - Necessità.

I pagamenti eseguiti dall'imprenditore ammesso al concordato preventivo in difetto di autorizzazione del giudice delegato, non comportano, ai sensi dell'art. 173, comma 3, l.fall., l'automatica revoca della suddetta ammissione, la quale consegue solo all'accertamento, da compiersi ad opera del giudice di merito, che tali pagamenti, non essendo ispirati al criterio della migliore soddisfazione dei creditori, siano diretti a frodare le ragioni di questi ultimi, così pregiudicando le possibilità di adempimento della proposta formulata con la domanda di concordato.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3324 del 19/02/2016 (Rv. 638668 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_085, Dlgs_14_2019_art_044, Dlgs_14_2019_art_087, Dlgs_14_2019_art_046, Dlgs_14_2019_art_094, Dlgs_14_2019_art_106, Dlgs_14_2019_art_100, Dlgs_14_2019_art_095, Dlgs_14_2019_art_084, Dlgs_14_2019_art_086