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Concordato preventivo - organi - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10724 del 08/05/2013

Liquidatore e curatore - Differenze - Conseguenze per i creditori e sulla capacità processuale.

In tema di successioni tra procedure concorsuali e dei relativi organi, vi è una diversità sostanziale tra il liquidatore, tipico del concordato preventivo con cessione dei beni, e il curatore, proprio del fallimento, in quanto solo quest'ultimo rappresenta il ceto creditorio e sta in giudizio nelle controversie patrimoniali relative al fallimento; nel concordato preventivo, invece, esistono solo i singoli creditori e non la massa e il debitore non perde la capacità processuale.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10724 del 08/05/2013