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decreto d'ingiunzione - opposizione - esecuzione provvisoria in pendenza dell'opposizione Iscrizione di ipoteca giudiziale

procedimenti sommari - fondata su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Sopravvenuta inefficacia dell'ingiunzione - Conseguenze - Ordine di cancellazione, anche di ufficio, dell'ipoteca giudiziale - Necessità - Fondamento.Corte di Cassazione Sez.3, Sentenza n.13547 del 13/06/2014

L'iscrizione di ipoteca legale, che sia stata operata sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo costituisce mero atto di esecuzione, per cui ne deve essere ordinata la cancellazione, anche di ufficio, qualora il titolo, per qualsiasi causa, divenga inefficace, con disposizione che va resa nello stesso provvedimento con cui viene accertata la sopravvenuta inefficacia. Corte di Cassazione Sez.3, Sentenza n.13547 del 13/06/2014

Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2818,
Cod. Civ. art. 2878,
Cod. Civ. art. 2884,
Cod. Proc. Civ. art. 642
Cod. Proc. Civ. art. 648
Cod. Proc. Civ. art. 653
Cod. Proc. Civ. art. 655