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apertura (dichiarazione) di fallimento - sentenza dichiarativa - opposizione

fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - Reclamo - Effetto devolutivo - Limiti - Nuovi motivi - Inammissibilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez.1, Sentenza n.13505 del 13/06/2014

Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, limitatamente ai procedimenti in cui trovi applicazione la riforma di cui al d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, è caratterizzato da un effetto devolutivo pieno, ma tale affermazione non implica che sia sufficiente ed idonea a provocare il secondo giudizio la mera richiesta di riesame, perfino senza enunciazione dei motivi. Ne consegue che, pur se risulti attenuato il requisito dell'art. 342 cod. proc. civ., nondimeno è inammissibile la deduzione di motivi di impugnazione nuovi e diversi rispetto a quelli tempestivamente addotti con l'atto introduttivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva escluso l'ammissibilità della memoria contenente motivi aggiunti e depositata successivamente al ricorso).
Corte di Cassazione Sez.1, Sentenza n.13505 del 13/06/2014