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Giudizio instaurato contro più debitori solidali – Cass. n. 11199/2021

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - spese di gestione (ripartizione) - Giudizio instaurato contro più debitori solidali - Accertamento della responsabilità esclusiva di uno di essi - Interesse del debitore condannato all'impugnazione in relazione a tale statuizione - Insussistenza - Condizioni - Fondamento - Fattispecie. Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - interesse all'impugnazione.obbligazioni in genere - solidarieta'.

La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali. Ne consegue che, se il creditore conviene in giudizio più debitori, sostenendone la responsabilità solidale ed il giudice, invece, condanna uno solo di essi, con esclusione del rapporto di solidarietà, il debitore condannato, ove non abbia proposto alcuna domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale e, dunque, non abbia dedotto in giudizio il rapporto interno che lo lega agli altri debitori, non ha un interesse ad impugnare tale sentenza, nella parte in cui esclude la solidarietà, perché essa non aggrava la sua posizione di debitore dell'intero, né pregiudica il suo eventuale diritto di rivalsa. (Principio ribadito in tema di obbligazione solidale di chi subentra nei diritti del condomino al pagamento dei contributi dell'anno in corso e di quello precedente, prevista dal previgente art. 63, comma 2, disp. att. c.c. ora divenuto, in forza della l. n. 220 del 2012, comma 4).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11199 del 28/04/2021 (Rv. 661213 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1292, Cod_Proc_Civ_art_100