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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - convocazione - Cass. n. 10071/2020

Delibera condominiale - Impugnativa per difetto di convocazione - Legittimazione del condomino regolarmente convocato - Esclusione - Ragioni.

Il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, in quanto l'interesse a far valere un vizio che renda annullabile una deliberazione dell'assemblea, non può ridursi al mero interesse alla rimozione dell'atto, ovvero ad un'astratta pretesa di sua assoluta conformità al modello legale, ma deve essere espressione di una sua posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che quella delibera genera quanto all'esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 10071 del 28/05/2020 (Rv. 657758 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1324, Cod_Civ_art_1441, Cod_Civ_art_2697

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cassazione

10071

2020