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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - rendiconto - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5062 del 25/02/2020 (Rv. 657266 - 01)

Nomina di nuovo amministratore - Crediti vantati nei confronti del condominio dal vecchio amministratore per anticipazioni - Atti integranti riconoscimento di debito - Consegna della documentazione contabile al nuovo amministratore e sua accettazione - Esclusione - Pagamento parziale a titolo di acconto - Esclusione - Fondamento.

In tema di condominio, l'accettazione da parte del nuovo amministratore della documentazione condominiale consegnatagli dal precedente così come un pagamento parziale, a titolo di acconto di una maggiore somma, non costituiscono prove idonee del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando pur sempre all'assemblea di approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell' amministratore. La sottoscrizione del verbale di consegna della documentazione, apposta dal nuovo amministratore, non integra, pertanto, una ricognizione di debito fatta dal condominio in relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritte al precedente amministratore e risultanti dalla situazione di cassa registrata.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5062 del 25/02/2020 (Rv. 657266 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130_1, Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1713, Cod_Civ_art_1720, Cod_Civ_art_1988

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI

 CONDOMINIO NEGLI EDIFICI

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