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Condominio – riscossione di oneri condominiali –corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 6589 del 14 marzo 2017 commento

Decreto ingiuntivo – bilancio preventivo – approvazione di consuntivo in corso di causa - rilevanza ai fini della revoca del decreto - corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 6589 del 14 marzo 2017 a cura di Adriana Nicoletti – Avvocato del Foro di Roma – Commento

Nel caso portato all’attenzione della Corte di Cassazione un condominio aveva ottenuto in via ingiuntiva il pagamento degli oneri condominiali sulla base del preventivo regolarmente approvato dall’assemblea. Nel corso del giudizio era intervenuta l’approvazione di consuntivo, dal quale risultava un minor credito del condominio.

La Corte di Cassazione ha precisato che l’opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario processo di cognizione, dovendo l’esistenza del diritto azionato verificarsi al momento della decisione, con la conseguenza che occorre dare rilevanza, ai fini del decreto ingiuntivo, al bilancio consuntivo successivamente intervenuto, posto che la legittimità della riscossione in base al bilancio preventivo viene meno una volta approvato il consuntivo.

Sulla circostanza che il decreto ingiuntivo possa essere richiesto anche solo sulla base del bilancio preventivo di spesa e della relativa ripartizione, approvati dall’assemblea dei condomini, la giurisprudenza è consolidata.