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Condominio – ascensore in generale – corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 6129 del 09 marzo 2017 (commento)

Ascensore – superamento delle barriere architettoniche – art. 2 legge n. 13/1989 – rapporto con art. 1102 c.c. - applicabilità - corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 6129 del 09 marzo 2017 a cura di Adriana Nicoletti – Avvocato del Foro di Roma

La Corte di Cassazione è tornata ad affermare un principio consolidato in tema di superamento delle barriere architettoniche, riconoscendo il pieno diritto del portatore di handicap ad installare nel condominio un ascensore in zona di proprietà comune.

L’intervento, che si configura come innovazione e che deve essere approvato con delibera assembleare assunta con la maggioranza prevista dall’art. 1136, co.2, c.c., può essere attuato – come previsto dalla legge n. 13/1989 – nel rifiuto del condominio, direttamente dal condomino a proprie spese nel rispetto degli artt. 1120, co.4 e 1121, co. 3, c.c.

I giudici di legittimità hanno, così, ribadito quello che nel corso del tempo è emerso essere, per quanto concerne il condominio, la ratio della legge del 1989: la necessità di valutare il sacrificio imposto sulla destinazione delle parti comuni e l’interesse della persona disabile all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Il principio di solidarietà condominiale, che è elemento essenziale per la convivenza nell’ambito della compagine, non può non incidere – secondo la Corte Suprema – sulla legittimità dell’intervento innovativo de quo, che attenua sensibilmente (anche se non totalmente – come nel caso in esame - in quanto anche con l’installazione dell’ascensore il soggetto doveva superare dieci gradini) il disagio nella fruizione del bene primario dell’abitazione (Conf. Cass. nn. 18147/2013; 18334/2012).