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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 177 del 11/01/2012

Condominio - Natura - Rappresentanza da parte dell'amministratore - Contenuto - Giudizio di impugnazione di delibera assembleare - Notifica della sentenza all'amministratore - Idoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione anche rispetto ai condomini non costituiti - Sussistenza - Litisconsorzio processuale - Configurabilità - Esclusione.

Il condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, i quali sono rappresentati dall'amministratore e non costituiscono un'entità diversa da quest'ultimo; ne consegue che, ove la sentenza di primo grado emessa in un giudizio di impugnazione di una delibera assembleare sia stata notificata all'amministratore, tale notifica è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione anche rispetto ai condomini che non erano costituiti nel giudizio di primo grado, né la sentenza d'appello è censurabile per non aver disposto l'integrazione del contraddittorio, non essendo configurabile alcuna ipotesi di litisconsorzio processuale.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 177 del 11/01/2012

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