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Condominio negli edifici - parti comuni dell'edificio - uso - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 11861 del 07/06/2005

Competenza del giudice di pace - Ambito - Delimitazione - Fattispecie.

Rientrano nella competenza per materia del giudice di pace tutte le controversie nelle quali siano in discussione i limiti quantitativi e qualitativi dell'esercizio delle facoltà spettanti ai condomini , con esclusione di quelle nelle quali sia contestato, in tutto o in parte, il diritto di comproprietà di uno dei condomini oppure sia radicalmente negato un diritto vantato sulla cosa comune. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la competenza per materia del giudice di pace in una causa in cui si controverteva sulle modalità di esercizio dei diritti condominiali di uso dell'area comune destinata a parcheggio dei veicoli dei condomini, in relazione alla quale un provvedimento dell'assemblea condominiale aveva determinato una sperequazione nell'esercizio delle facoltà di godimento del bene comune, avendo consentito ad un solo condomino di parcheggiarvi due vetture ).

Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 11861 del 07/06/2005