Skip to main content

comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - soggetti obbligati – cass. n. 7629/2006

Giudice di pace - Decisione secondo equità - Obblighi da osservare- Violazione dei principi informatori della materia - Condominio - Apparenza del diritto - Operatività - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7629 del 31/03/2006

Nelle controversie da decidere secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., il giudice di pace viola l'obbligo di osservare i principi informatori del regime della proprietà e del condominio (a seguito della sentenza della n. 206 del 2004) qualora - in materia di azioni per il recupero delle spese condominiali - assuma, nell'individuazione del soggetto tenuto a soddisfare una obbligazione "propter rem", come principio generale dell'ordinamento quello dell'apparenza del diritto: istituto questo, che è di natura sostanziale e non processuale,ha - per la sua innegabile specificità e peculiarità - una portata limitata, non essendo applicabile a quelle fattispecie che nella legge trovano una compiuta disciplina, come appunto nel caso dei rapporti fra condomino e condominio, che non è terzo ma parte del rapporto.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7629 del 31/03/2006

_____________________________________

Spese condominiali

Corte

Cassazione

7629

2006