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contributi e spese condominiali - obbligazioni del condominio e del singolo condomino –Cass. n. 3221/2014

rimborso delle spese anticipate - dal condomino - Diritto al rimborso - Insorgenza - Condizioni - Utilità comune della spesa - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3221 del 12/02/2014

In tema di condominio negli edifici, ai sensi dell'art. 1134 cod. civ. (nel testo applicabile "ratione temporis"), il condomino può ottenere il rimborso della spesa fatta "per la cosa comune", sostenuta, cioè, in funzione dell'utilità comune, indipendentemente dalla circostanza che la spesa stessa sia stata fatta su cosa comune o di proprietà esclusiva.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3221 del 12/02/2014

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Spese condominiali

Corte

Cassazione

3221

2014