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Amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - responsabilità - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20557 del 30/09/2014

condominio negli edifici -Esecuzione di lavori su parti comuni - Danni lamentati da un singolo condomino - Asserita omessa vigilanza da parte del condominio - Titolarità dal lato passivo dell'obbligazione risarcitoria - Individuazione.Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20557 del 30/09/2014

In tema di risarcimento danni per l'esecuzione di lavori su parti comuni di un edificio condominiale, poiché il condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, il condòmino che ritenga di essere stato danneggiato da un'omessa vigilanza da parte del condominio nell'esecuzione dei lavori dovrà rivolgere la propria pretesa risarcitoria nei confronti dell'amministratore, in qualità di rappresentante del condominio, il quale, a sua volta, valuterà se agire in rivalsa contro l'amministratore stesso.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20557 del 30/09/2014
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2051
Massime precedenti Vedi: N. 25251 del 2008, N. 177 del 2012, N. 12911 del 2012