Parti comuni dell'edificio - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27154 del 22/12/2014
condominio negli edifici - Gronde, doccioni e canali di scarico della sommità dell'edificio - Parti comuni - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Applicabilità dell'art. 1126 cod. civ. per la ripartizione delle relative spese - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27154 del 22/12/2014
In tema di condominio, le gronde, i doccioni ed i canali di scarico, che convogliano le acque meteoriche dalla sommità di un edificio condominiale, costituiscono parti comuni, atteso che, svolgendo una funzione necessaria all'uso comune, ricadono tra i beni di cui all'art. 1117 cod. civ., senza che rilevi la circostanza che la copertura del fabbricato, dal quale provengano tali acque, sia costituita da tetto a falda, lastrico o terrazzo di proprietà esclusiva, né trovi applicazione il regime sulle spese stabilito dall'art. 1126 cod. civ., il quale disciplina soltanto le riparazioni o ricostruzioni del lastrico propriamente inteso.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27154 del 22/12/2014
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_1126
Massime precedenti Conformi: N. 11109 del 2007
Massime precedenti Vedi: N. 64 del 2013