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Azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 40 del 08/01/2015

condominio negli edifici - legittimazione dell'amministratore - Azioni a tutela dei diritti reali su cose o parti dell'edificio - Esperibilità nei confronti dei condomini o di terzi - Legittimazione dell'amministratore - Autorizzazione dell'assemblea - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 40 del 08/01/2015

In tema di condominio, le azioni reali da esperirsi contro i singoli condomini o contro terzi e dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto o alla tutela dei diritti reali dei condomini su cose o parti dell'edificio condominiale che esulino dal novero degli atti meramente conservativi (al cui compimento l'amministratore è autonomamente legittimato ex art. 1130, n. 4, cod. civ.) possono essere esperite dall'amministratore solo previa autorizzazione dell'assemblea, ex art.1131, primo comma, cod. civ., adottata con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 stesso codice.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 40 del 08/01/2015
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_948, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1136
Massime precedenti Conformi: N. 5147 del 2003, N. 3044 del 2009

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