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Avvocato stabilito - autorizzato alle notifiche ex L. n. 53/94 e successive modifiche Consiglio nazionale forense parere 9 aprile 2014, n. 27

Il COA di Barcellona Pozzo di Gotto chiede di conoscere se un Avvocato stabilito possa essere inserito nell’elenco degli Avvocati disponibili al Patrocinio a spese dello Stato e in quello dei difensori d’Ufficio e se possa essere autorizzato alle notifiche ex L. n. 53/94 e successive modifiche. Consiglio nazionale forense parere 9 aprile 2014, n. 27

Ai sensi dell’art. 6 L. n. 96/01 per l’esercizio permanente in Italia della professione di avvocato i cittadini degli stati membri aventi i requisiti possono iscriversi in una sezione speciale dell’albo costituita nella circoscrizione del Tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza. Ai sensi del successivo art. 8, gli avvocati c.d. stabiliti, nell’esercizio dell’attività relativa alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali e amministrativi possono agire solo di concerto con un professionista abilitato secondo un’intesa risultante da una scrittura privata autenticata o da una dichiarazione resa da entrambi al Giudice adito antecedentemente alla costituzione.

Da quanto detto consegue che l’avvocato stabilito possieda uno status limitato richiedendosi per lo svolgimento di attività giudiziale un’integrazione di poteri, realizzata con l’affiancamento a professionista abilitato.

La difesa d’ufficio e il patrocinio a spese dello Stato, costituiscono attività giudiziali, per le quali è richiesta una piena capacità processuale che possa consentire al difensore, nell’interesse del cliente, il pieno espletamento del mandato.
L’avvocato stabilito esplicherebbe, dovendo agire d’intesa con altri avvocati, una difesa limitata che induce a ritenere l’insussistenza di quelle competenze specifiche che presiedono alla formazione tanto degli elenchi dei difensori d’ufficio, quanto di quelli dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, per l’iscrizione ai quali è prevista l’attestazione di specifica competenza riconosciuta dai C.O.A.

Quanto al regime delle notifiche ex L. n. 53/94, la Commissione non ha motivo di discostarsi dai propri precedenti pareri nn. 33/12 e 97/11, con i quali ha ritenuto che “sia consentito ad un avvocato stabilito di avvalersi della facoltà di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali prevista dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, con l’avvertenza peraltro che, ove si verta in tema di azioni giudiziali, questi dovrà necessariamente essere destinatario di una procura ex art. 82 c.p.c. d’intesa con un professionista abilitato, onde ogni adempimento connesso, preordinato e conseguente ad un procedimento giudiziario dovrà essere espressione di quella intesa formalizzata secondo le modalità di cui al comma 2 dell’art. 8, l. 96/2001” (così, in particolare, il parere n. 97/2011).
Consiglio nazionale forense  parere 9 aprile 2014, n. 27 Quesito n. 373, COA di Barcellona Pozzo di Gotto