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art.14 Dovere di verità
art. 14 Dovere di verità (articolo modificato con delibera 27.01.2006)
Codice deontologico forense
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Articolo vigente
art. 14 Dovere di verità (articolo modificato con delibera 27.01.2006)
Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in errore.
I. L'avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false. In particolare, il difensore non può assumere a verbale né introdurre dichiarazioni di persone informate sui fatti che sappia essere false.
II. L'avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei provvedimento richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto.
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Precedenti formulazioni dell'articolo:
art. 14 Dovere di verità ( 1 comma modificato con delibera del CNF in data 16-10-99)
Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere.
* I. - L'avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false. In particolare, il difensore non puòassumere a verbale nè introdurre dichiarazioni di persone informate sui fatti che sappia essere false (1).
* II. - L'avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei provvedimenti richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto.
art.14. Dovere di verità
Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere.
I. - L'avvocato è tenuto a non utilizzare intenzionalmente atti o documenti falsi. In particolare, il difensore non può assumere a verbale nè utilizzare prove o dichiarazioni, a lui rese, di persone informate sui fatti che sappia essere false.
II. - L'avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei provvedimenti richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto.
Riferimenti normativi|grey
Riferimenti normativi:
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Commenti:
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Pareri:
Sentenze - Decisioni|orange
Sentenze - Decisioni:
pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, nel contesto di un contegno complessivamente equivoco, fornisca ai propri assistiti un'informazione incompleta poiché priva del riferimento oggettivo della complessiva liquidazione ottenuta dalla controparte in sede transattiva, così impedendo loro una piena e consapevole conoscenza dei compensi ingenti e comunque sproporzionati pretesi dal professionista per l'attività svolta. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di gorizia, 11 luglio 2007) (consiglio nazionale forense, decisione del 31-12-2008, n. 244 pres. alpa - rel. bianchi - p.m. ciampoli (conf.)
omissis
3 pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che utilizzi in una procedura esecutiva un documento falso ai fini di ottenere la sospensione della procedura stessa e richiesto non dia chiarimenti al c.d.o. sul suo comportamento.
(nella specie è stata confermata la sanzione della cancellazione). (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di roma, 1 giugno 2006). consiglio nazionale forense decisione del 16-07-2007, n. 88 pres. f.f. cricri' - rel. petiziol - p.m. iannelli (conf.)
la consapevolezza e l'intenzionalità della condotta svolta in violazione dei doveri professionali che incombono all'avvocato verso la parte assistita, accreditando una affidabilità in contrasto con la effettiva condizione del rapporto, giustifica la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi due (nella specie, alla violazione dei doveri di tutela della parte assistita perpetrata con la negligente comunicazione di notizie false circa la introduzione del giudizio si aggiungeva l'ulteriore condotta consistente nell'aver lasciato svolgere per suo tramite attività professionale ad avvocato di cui sapeva cessata l'iscrizione all'albo). (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di torino, 22 febbraio 2007). (consiglio nazionale forense, decisione del 26-09-2008, n. 91 pres. alpa - rel. mariani marini - p.m. iannelli (conf.)
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