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art.13 Dovere di aggiornamento professionale
art. 13 Dovere di aggiornamento professionale (articolo modificato con delibera 27.01.2006)
Codice deontologico forense
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Articolo vigente
art. 13 Dovere di aggiornamento professionale (articolo modificato con delibera 27.01.2006)
I. E' dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l'attività.
II. L'avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense.
E' dovere deontologico dell'avvocato quello di rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.
Precedente formulazione|blue
precedenti formulazioni:
art. 13.Dovere di aggiornamento professionale (modificato il 26 ottobre 2002)
È dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l'attività.
13.I - L'avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense.
art.13.Dovere di aggiornamento professionale.
È dovere dell'avvocato curare costantemente la preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l'attività.
Riferimenti normativi|grey
Riferimenti normativi:
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Commenti:
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Pareri:
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Sentenze - Decisioni:
obblighi di formazione permanente
In un sistema normativo enormemente complesso e spesso pletorico come il nostro, la mancata conoscenza di una norma di Legge non può di per sè costituire infrazione al precetto deontologico dell’art. 13 C.d.f., che stabilisce il dovere dell’avvocato di curare la propria preparazione professionale, con particolare riferimento ai settori nei quali svolge la sua attività (Nel caso di specie, il professionista aveva preannunciato un’azione civile nei confronti di un Giudice di Pace, in difetto dei presupposti -oggettivi e soggettivi- stabiliti dalla legge con riferimento all’ammissibilità dell’azione di danni esperibile nei confronti del Magistrato per comportamenti dolosi o gravemente colposi nell’esercizio delle sue funzioni). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 marzo 2013, n. 38 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Ritardata conoscenza dell’intervenuta modifica della norma deontologica
Deve ritenersi lesivo del dovere di fedeltà e correttezza, e comunque contrario a buona norma di comportamento, il contegno del professionista che assuma un incarico difensivo contro un ex cliente del quale si siano curati gli interessi, con la possibilità di fare uso di informazioni acquisite nello svolgimento del precedente mandato.
Deve ritenersi priva di fondamento alcuno l’eccezione di non conoscenza di una norma del codice deontologico, atteso che tali norme hanno valore ricognitivo del comune sentire della classe forense e, quindi, di condotte già ampiamente consolidate per prassi generale nell’ambito dell’esercizio professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di L’aquila, 25 giugno 2008). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 luglio 2011, n. 107 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
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