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156.(Rilevanza della nullità)

Art. 156.(Rilevanza della nullità)

0 Codice di procedura civile

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Documenti collegati:

Sentenza - interpretazione - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 17275 del 26/06/2025 (Rv. 675157 - 01)
Contrasto tra dispositivo e motivazione - Nullità della sentenza - Esclusione - Condizioni - Fattispecie. Il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale. (Nella specie, la S.C., ha cassato la decisione impugnata che in motivazione aveva aderito alle prospettazioni dell'appellante Ader per poi, nel dispositivo, respingerne l'appello). Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 17275 del 26/06/2025 (Rv. 675157 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_156 …...
Consulenza tecnica - consulente d'ufficio - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16182 del 16/06/2025 (Rv. 675446 - 02)
Attività - poteri del giudice - valutazione della consulenza - accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti o rilevabili d'ufficio - Acquisizione di documenti relativi - Conseguenze - Nullità relativa - Rilevabilità ad istanza di parte. In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso. (Nella specie, in relazione ad una domanda di retratto agrario, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato che l'indebita estensione del quesito peritale all'accertamento di un fatto principale - la mancata alienazione dei fondi rustici nel biennio precedente - integrava una "nullità assoluta" rilevabile ex officio dal giudice). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16182 del 16/06/2025 (Rv. 675446 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_062, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_194 …...
Accertamento tributario (nozione) - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 16163 del 16/06/2025 (Rv. 675138 - 01)
Avviso di accertamento - notifica - Nullità - Tempestiva proposizione del ricorso da parte del contribuente - Sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. - Applicabilità - Fondamento. In caso di nullità (provocata da qualunque vizio) della notifica degli avvisi di accertamento trovano applicazione, in virtù dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, le norme sulle notificazioni nel processo civile ed il relativo regime delle nullità e delle sanatorie, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare, con effetto ex tunc, la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 16163 del 16/06/2025 (Rv. 675138 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156   …...
Sentenza - deliberazione (della) - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11877 del 06/05/2025 (Rv. 674693 - 01)
Mancata comunicazione dell’ordinanza di fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni - Nullità della sentenza di primo grado - Sussistenza - Fondamento - Poteri del giudice d’appello - Fattispecie. L'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo per violazione del principio del contraddittorio, che è dettato nell'interesse pubblico al corretto svolgimento del processo e non nell'interesse esclusivo delle parti; in tal caso, il giudice d'appello deve decidere la causa nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli e, cioè, ammettendo le parti a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, sono state loro precluse nel giudizio di primo grado. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello secondo cui la mancata comunicazione dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado non era di per sé sufficiente a configurare la suddetta nullità, sulla base dell'erronea convinzione circa la necessità di dedurre il pregiudizio concretamente subito). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11877 del 06/05/2025 (Rv. 674693 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_190, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354   …...
Motivo di impugnazione - Contenuto - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9059 del 06/04/2025 (Rv. 674606-01)
Critica della decisione impugnata - Considerazione delle motivazioni poste a fondamento della decisione - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Fattispecie. Il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c.. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui il ricorrente, nell'invocare l'ammissibilità dell'opposizione avverso una cartella esattoriale, fondata su ingiunzione di pagamento ex r.d. n. 639 del 1910, perché proponibile senza limiti di tempo, quando volta a contestare il difetto del titolo esecutivo, non si era confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata nella quale l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione era stata pronunciata in forza del principio per cui il debitore opponente non può far valere vizi antecedenti alla formazione del titolo). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9059 del 06/04/2025 (Rv. 674606-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_366, Cod_Proc_Civ_art_342 …...
"ius superveniens" - nullità della sentenza - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3500 del 11/02/2025 (Rv. 673759-01)
Pronuncia sulla nullità - inesistenza - Rimedi esperibili avverso la sentenza inesistente - Actio nullitatis o impugnazione ordinaria - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie. La cd. inesistenza giuridica o la nullità radicale di una sentenza può essere fatta valere o mediante un'autonoma azione di accertamento negativo (actio nullitatis) esperibile in ogni tempo, oppure attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione dinanzi al giudice sovraordinato (secondo i casi, appello o ricorso per cassazione), i quali, tuttavia, come rimedi alternativi all'actio nullitatis, devono essere esperiti secondo le regole loro proprie. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la pronuncia, ex art. 617 c.p.c., sull'opposizione al decreto di trasferimento di un bene venduto all'asta, asseritamente nulla per mancanza di firma del giudice, rilevando che la stessa avrebbe dovuto essere impugnata con ricorso per cassazione). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3500 del 11/02/2025 (Rv. 673759-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_618 …...
Sentenza - contenuto - conclusioni del p.m. e delle parti - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2033 del 28/01/2025 (Rv. 673664-01)
Omessa o incompleta enunciazione in sentenza delle conclusioni delle parti - Conseguenze - Mera irregolarità formale - Configurabilità - Limiti - Nullità della sentenza - Condizioni. La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo che abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, traducendosi in tal caso in vizio con effetti invalidanti della sentenza stessa, per omessa pronuncia sulle domande o eccezioni delle parti, oppure per difetto di motivazione in ordine ai punti decisivi prospettati dalle parti. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2033 del 28/01/2025 (Rv. 673664-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 32016 del 11/12/2024 (Rv. 673011-01)
Deliberazione (della) - azione - principio del contraddittorio - Deliberazione della sentenza prima del decorso dei termini ex art. 190 c.p.c. - Rinuncia ai termini delle parti presenti in assenza di una parte costituita - Nullità della sentenza - Fondamento. La sentenza è nulla, per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, se deliberata prima del decorso dei termini ex art. 190 c.p.c. anche nel caso in cui, all'udienza fissata per l'esame di istanze istruttorie, la causa sia stata trattenuta in decisione con rinuncia ai predetti termini delle parti presenti, ma in assenza di una parte costituita e non comparsa. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 32016 del 11/12/2024 (Rv. 673011-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_190 …...
Consulenza tecnica - Art. 195 c.p.c. - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31680 del 09/12/2024 (Rv. 672929-01)
Sospensione feriale dei termini - Svolgimento di attività materiale prodromica alla redazione della relazione - Nullità della consulenza - Esclusione - Ragioni. In tema di consulenza tecnica d'ufficio, lo svolgimento di attività materiale prodromica alla redazione della relazione (ad esempio, la visita del periziando da parte del consulente edico- legale) durante il periodo di sospensione feriale dei termini non determina la nullità della consulenza, concernendo la sospensione il compimento dei soli atti processuali. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31680 del 09/12/2024 (Rv. 672929-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_195, Cod_Proc_Civ_art_156 …...
Domanda giudiziale - citazione - contenuto - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 31130 del 04/12/2024 (Rv. 673045-01)
Nullità - sanatoria - Citazione in giudizio diretta e notificata ad una società di persone estinta per intervenuta cancellazione volontaria dal registro delle imprese - Nullità - Costituzione in giudizio del socio accomandatario - Conseguenze - Fondamento. La citazione notificata ad una società di persone estinta per intervenuta cancellazione volontaria dal registro delle imprese è nulla per inesistenza della parte convenuta ma tale vizio, rilevabile di ufficio, è sanato dalla costituzione in giudizio del successore dell'ente (nella specie il socio accomandatario), indipendentemente dalla volontà e dall'atteggiamento processuale di questo. La vocatio in ius di un soggetto non più esistente, ma nei cui rapporti sia succeduto un altro soggetto, consente comunque di individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, realizzando un vizio meno grave rispetto a quello da cui è affetta la vocatio mancante dell'indicazione della parte processuale convenuta, che è sanabile mediante la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si sia riconosciuto come convenuto. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 31130 del 04/12/2024 (Rv. 673045-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2312, Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_164 …...
Consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attivita' - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24695 del 13/09/2024 (Rv. 672259-01)
Svolgimento da parte del CTU di considerazioni tecniche esulanti dall’ambito oggettivo del quesito - Possibilità di interlocuzione assicurata alle parti - Nullità della consulenza - Esclusione - Fondamento. Lo svolgimento, da parte del consulente tecnico d'ufficio, di considerazioni tecniche esulanti dall'ambito oggettivo del quesito non determina la nullità della consulenza, né quella derivata della sentenza, se è stata assicurata alle parti la possibilità di interloquire, sia dal punto di vista tecnico nel corso della c.t.u., sia dal punto di vista giuridico negli snodi processuali a ciò deputati, restando "assorbito" l'operato del consulente da quello del giudice. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24695 del 13/09/2024 (Rv. 672259-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_195, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_161 …...
Cassazione (ricorso per) - procedimento - rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 15130 del 29/05/2024 (Rv. 671092-01)
Contraddittorio preventivo - Mancanza - Conseguenze - Nullità dell'ordinanza e inammissibilità del rinvio - Esclusione - Ragioni. In tema di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., l'ordinanza emessa dal giudice di merito senza avere previamente sentito le parti non è automaticamente nulla e - potendo il contraddittorio preventivo essere recuperato nella fase dinanzi alla S.C. con le memorie anteriori alla pubblica udienza e con la discussione orale - non inficia ex se l'ammissibilità della questione pregiudiziale, la quale, pur se ritenuta sussistente "prima facie" dal Primo Presidente, forma oggetto - in relazione ai presupposti oggettivi della citata disposizione (natura esclusivamente di diritto della questione, novità e necessità della stessa ai fini della definizione del giudizio, grave difficoltà interpretativa, ripetibilità della questione in numerosi giudizi) - di valutazione collegiale. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 15130 del 29/05/2024 (Rv. 671092-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_363_2, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_162 …...
Cancellazione della causa dal ruolo - per mancata comparizione delle parti - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14810 del 27/05/2024 (Rv. 671178-01)
Procedimento civile - atti e provvedimenti in genere - nullita' -sanatoria - Mancata comparizione delle parti a due udienze consecutive - Omessa cancellazione della causa dal ruolo - Nullità - Successivo compimento di attività processuale - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Condizioni. La nullità conseguente all'omessa cancellazione della causa dal ruolo, a seguito della diserzione delle parti a due udienze consecutive dinanzi al giudice istruttore (nella disciplina anteriore alla modifica dell'art. 181 c.p.c. da parte del d.l. n. 112 del 2008, conv. con mod. dalla l. n. 133 del 2008), è sanata per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., dal successivo compimento di un'attività processuale che manifesti l'intenzione di proseguire il processo e ottenere una decisione nel merito. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14810 del 27/05/2024 (Rv. 671178-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_309, Cod_Proc_Civ_art_181, Cod_Proc_Civ_art_156 …...
Impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14705 del 27/05/2024 (Rv. 671174-01)
Luogo di notificazione - Indirizzo riconducibile al destinatario - Mancata consegna per irreperibilità per il suo trasferimento all’estero - Inesistenza della notifica - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze. In tema di impugnazioni, ove il luogo di notificazione sia un indirizzo riconducibile al destinatario, la mancata consegna dell'atto, per irreperibilità dovuta al trasferimento all'estero, non concreta un'ipotesi di inesistenza, ma di nullità della notifica, trattandosi di difformità rispetto al modello legale e non già di carenza di requisito essenziale, con conseguente sanabilità, con efficacia ex tunc, per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, o della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14705 del 27/05/2024 (Rv. 671174-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_140, Cod_Proc_Civ_art_143 Cod_Proc_Civ_art_149 Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_291 …...
Notificazione - nullita' - sanatoria - Notifica a mezzo PEC - Prova - Art. 9 della l. n. 53 del 1994 - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 14063 del 21/05/2024 (Rv. 671338-01)
Violazione delle forme digitali - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Ammissibilità - Fattispecie. Nel caso di notifica di un atto a mezzo posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che, pertanto, può essere sanata dal raggiungimento dello scopo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che non aveva ritenuto sufficiente ad evitare l'improcedibilità dell'appello la produzione, in assenza di contestazioni da parte dell'appellato, delle ricevute, in formato pdf, di avvenuta accettazione e consegna del messaggio pec, accompagnate dalla copia cartacea dell'atto notificato). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 14063 del 21/05/2024 (Rv. 671338-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_348 …...
Precetto - Precetto fondato su assegno circolare non trasferibile - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13373 del 15/05/2024 (Rv. 671165-01)
Mancata trascrizione integrale del titolo - Conseguenze - Nullità del precetto - Deducibilità - Opposizione agli atti esecutivi - Allegazione di uno specifico pregiudizio patito - Necessità - Esclusione - Fondamento. L'omessa trascrizione integrale del fronte e del retro dell'assegno nel precetto - se impedisce all'intimato di trarre conoscenza dell'esistenza (o meno) di una clausola di girata per l'incasso e di riscontrare se l'intimante, pur coincidente con il beneficiario indicato nel titolo, mantiene la legittimazione alla riscossione dello stesso oppure abbia incaricato, in sua vece, un banchiere giratario, a norma degli artt. 43, 55, comma 3, e 86 del r.d. n. 1736 del 1933 - rende nullo l'atto di intimazione, privo di un essenziale requisito di contenuto-forma; detta invalidità, pregiudicando in maniera autoevidente il diritto dell'intimato ad un adempimento sicuramente liberatorio, è deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi, senza che sia necessario allegare in modo specifico il pregiudizio patito. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13373 del 15/05/2024 (Rv. 671165-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Proc_Civ_art_617 Cod_Proc_Civ_art_156 …...
Impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12579 del 08/05/2024 (Rv. 670935-01)
Ricorso per cassazione - "Atto di integrazione del contraddittorio" ex art. 371-bis c.p.c. - Contenuto - Ricorso originario nella sua interezza - Necessità - Diversa intestazione - Mancanza - Incidenza sull’idoneità dell’atto a realizzare la scopo - Insussistenza. L'"atto di integrazione del contraddittorio" davanti alla Corte di cassazione, di cui all'art. 371-bis c.p.c., deve corrispondere, a pena di inammissibilità, al ricorso originario nella sua interezza - con l'eventuale aggiunta delle difese successivamente depositate - sia pure con la diversa intestazione richiesta dalla norma del codice, la cui mancanza, nondimeno, non incide sulla sostanziale idoneità dell'atto a realizzare il suo scopo. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12579 del 08/05/2024 (Rv. 670935-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_371_2, Cod_Proc_Civ_art_156 …...
Opposizioni - agli atti esecutivi - provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9451 del 09/04/2024 (Rv. 670701-01)
Opposizione agli atti esecutivi - Omesso svolgimento della fase sommaria imputabile ad errore dell’ufficio giudiziario - Conseguenze - Inammissibilità della domanda - Esclusione - Nullità del giudizio di merito - Sussistenza - Conseguenze - Rinnovazione - Previa regolare instaurazione e svolgimento della fase sommaria omessa - Necessità. Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, l'omesso svolgimento della fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione, ove sia imputabile ad un errore dell'ufficio giudiziario e non ad un sua erronea introduzione da parte dell'opponente, non determina l'inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio di merito, con conseguente necessità della sua rinnovazione previa regolare instaurazione e svolgimento della fase sommaria omessa. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9451 del 09/04/2024 (Rv. 670701-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_618, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_162 …...
Notificazione - nullita' - sanatoria - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 8252 del 27/03/2024 (Rv. 670574-01)
Notificazione atti giudiziari - Ordine di cui all'art. 139 c.p.c. - Notifica presso l'ufficio in presenza di trasferimento di residenza ritualmente denunciato ex artt. 44 c.c. e 31 disp. att. c.c. - Invalidità - Sanatoria - Condizioni - Fattispecie. La notificazione dell'atto di citazione eseguita nell'ufficio ubicato nel comune di residenza risultante dai registri anagrafici è nulla, per violazione dell'ordine tassativo dei luoghi cui all'art. 139 c.p.c., allorquando il trasferimento altrove del destinatario risulti ritualmente denunciato ex artt. 44 c.c. e 31 disp. att. c.c., cioè attraverso una doppia dichiarazione, opponibile ai terzi di buona fede, perché fatta sia al comune di provenienza, con indicazione del luogo in cui s'intende fissare la nuova dimora abituale, sia a quello di destinazione, e detto vizio non può essere sanato se non dalla costituzione in giudizio del convenuto.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, in applicazione del criterio del raggiungimento dello scopo, aveva escluso la nullità della notificazione eseguita nelle mani del collega di ufficio della parte convenuta, ma senza osservare l'ordine di cui all'art. 139 c.p.c., che imponeva di preferire quello di nuova residenza). Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 8252 del 27/03/2024 (Rv. 670574-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0044, Cod_Proc_Civ_art_139, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_307 …...
Sentenza - deliberazione (della) - impugnazioni civili - appello - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7845 del 22/03/2024 (Rv. 670513-01)
Giudizio d'appello - Mancata comunicazione del provvedimento di anticipazione della udienza di precisazione delle conclusioni - Impedimento all'esercizio della facoltà di chiedere la discussione orale - Conseguenze - Nullità della sentenza - Sussistenza - Fondamento. Nel giudizio di appello, la mancata comunicazione del provvedimento di anticipazione della udienza di precisazione delle conclusioni, con il conseguente impedimento all'esercizio della facoltà di chiedere la discussione orale della causa, comporta la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che la parte avrebbe potuto illustrare durante la discussione, risultando precluso alle parti il pieno svolgimento dei diritti di difesa e del contraddittorio. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7845 del 22/03/2024 (Rv. 670513-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156 …...
Opposizioni - Opposizione successiva all'inizio dell'esecuzione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6892 del 14/03/2024 (Rv. 670433-01)
Necessaria bifasicità - Inosservanza - Conseguenze - Nullità dell'atto introduttivo - Fattispecie. L'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione va sempre proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione e deve svolgersi nel rispetto del principio inderogabile di necessaria bifasicità, conseguendo alla mancata osservanza di tale modello legale la nullità dell'atto introduttivo e, in difetto di sanatoria, l'improponibilità della domanda di merito. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improponibile l'opposizione ad esecuzione per rilascio introdotta direttamente con atto di citazione notificato dopo il preavviso ex art. 608 c.p.c., cassando la sentenza impugnata che aveva erroneamente ritenuto ammissibile tale modalità di introduzione dell'opposizione in ragione della mancanza di un fascicolo dell'esecuzione). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6892 del 14/03/2024 (Rv. 670433-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_605, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_616, Cod_Proc_Civ_art_608, Cod_Proc_Civ_art_610 …...
Intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - procedimenti sommari - d'ingiunzione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6503 del 12/03/2024 (Rv. 670398-01)
Decreto - opposizione - Chiamata in causa del terzo ad opera dell'opponente - Autorizzazione del giudice - Necessità - Citazione diretta del terzo chiamato - Esclusione - Costituzione in giudizio del chiamato - Sanatoria - Esclusione - Fondamento. L'opponente a decreto ingiuntivo non può provvedere direttamente alla citazione del terzo che intende chiamare in causa, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato; né la costituzione in giudizio del chiamato può sanare la nullità della chiamata in assenza della predetta autorizzazione, in quanto la regola della sanatoria per il raggiungimento dello scopo presuppone che un atto che si poteva o si doveva compiere, ma che è stato compiuto in difformità rispetto allo schema legale, mentre, nella specie, la chiamata del terzo senza autorizzazione del giudice è proprio l'atto da non compiere con la conseguenza che il raggiungimento dello scopo, costituendo il risultato vietato, non può allo stesso tempo avere effetto sanante. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6503 del 12/03/2024 (Rv. 670398-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_269 …...
Sentenza - deliberazione (della) - impugnazioni civili - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4667 del 21/02/2024 (Rv. 670123-01)
Cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - nullità della sentenza o del procedimento - Omessa pronuncia sull’istanza di rimessione in termini - Vizio del procedimento - Configurabilità - Deduzione di parte di uno specifico nocumento - Necessità - Esclusione - Fondamento. L'omessa pronuncia sull'istanza di rimessione in termini integra di per sé un vizio del procedimento senza che sia necessaria la deduzione di uno specifico nocumento, atteso che il solo esame della richiesta avrebbe potuto condurre a una diversa decisione del giudice circa la decadenza in cui è incorsa la parte. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4667 del 21/02/2024 (Rv. 670123-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_161 …...
Azione civile - esercizio in sede penale - procedimenti cautelari - sequestro - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3875 del 12/02/2024 (Rv. 670193-01)
Esecuzione forzata - pignoramento: forma - sequestro conservativo: conversione in pignoramento - Statuizioni civili di condanna della sentenza penale di merito - Esecutività - Dalla lettura del dispositivo di rigetto del ricorso per cassazione - Conseguenze - Sequestro conservativo - Conversione in pignoramento - Decorrenza del termine per gli adempimenti ex art. 156 disp. att. c.p.c. Le statuizioni civili (che non siano già provvisoriamente esecutive) contenute nella sentenza penale di merito acquistano esecutorietà quando la decisione diviene irrevocabile e, cioè, in caso di impugnazione per cassazione, con la lettura del dispositivo di rigetto del ricorso, che equivale alla pubblicazione della decisione; da tale momento, pertanto, decorre il termine perentorio per gli adempimenti ex art. 156 disp. att. c.p.c., prescritti per dare corso all'esecuzione sui beni sequestrati, potendo la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza rilasciarne copia esecutiva. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3875 del 12/02/2024 (Rv. 670193-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_686, Cod_Proc_Civ_art_156 …...
Motivo di impugnazione - Contenuto - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1341 del 12/01/2024 (Rv. 669796-01)
Critica della decisione impugnata - Considerazione delle motivazioni poste a fondamento della decisione - Necessità - Mancanza - Conseguenze. Il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1341 del 12/01/2024 (Rv. 669796-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_366, Cod_Proc_Civ_art_342 …...
Opposizioni - agli atti esecutivi - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 903 del 09/01/2024 (Rv. 669741-01)
Provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Opposizione agli atti esecutivi - Deduzione della violazione di norme processuali - Prospettazione di una concreta lesione del diritto di difesa - Necessità - Eccezioni - Pregiudizio automatico e ineliminabile - Fattispecie. L'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l’opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull’andamento o sull'esito del processo; fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo. (Nella specie, la S.C. - confermando la sentenza di rigetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento che, senza convocazione delle parti, disponeva la prosecuzione degli esperimenti di vendita - ha affermato che la prospettata difformità dalla sequenza procedimentale, per dedotta violazione dell'art. 176, comma 2, c.p.c., non pregiudicava il diritto di difesa dell'esecutato in ragione dell'omessa audizione sulle modalità di prosecuzione della fase liquidativa, già compiutamente determinate nell'ordinanza ex art. 569 c.p.c.). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 903 del 09/01/2024 (Rv. 669741-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_176, Cod_Proc_Civ_art_100 …...
Esecuzione forzata - pignoramento: forma Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 35365 del 18/12/2023 (Rv. 669752 - 01)
Sequestro conservativo: conversione in pignoramento - procedimenti cautelari - estinzione del processo - inattivita' delle parti - Sequestro conservativo - Conversione in pignoramento - Adempimenti ex art. 156 disp. att. c.p.c. - Natura - Omessa o tardiva esecuzione - Conseguenze - Estinzione della procedura esecutiva - Rimedio - Reclamo ex art. 630 c.p.c. - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Inammissibilità - Fattispecie. Ai sensi dell'art. 686 c.p.c., il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando il creditore sequestrante ottiene una condanna dotata di esecutorietà e da tale momento inizia il processo di esecuzione forzata, del quale le formalità prescritte dall'art. 156 disp. att. c.p.c. (deposito e annotazione della decisione esecutiva) costituiscono atti di impulso da compiersi nel termine perentorio prescritto dalla legge; ne consegue che la mancata o tardiva esecuzione dei predetti adempimenti non integra un vizio - da far valere con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. - del pignoramento o dell'espropriazione forzata con esso iniziata, bensì un'inattività della parte comportante l’estinzione della procedura a norma dell'art. 630 c.p.c., rispetto alla quale è dato esclusivamente il rimedio del reclamo. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza di merito - di rigetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dalla debitrice esecutata per denunziare la tardiva esecuzione degli adempimenti ex art. 156 disp. att. c.p.c., compiuti dal deposito della sentenza penale definitiva e non dalla lettura del dispositivo - in quanto l'opposto provvedimento del giudice dell'esecuzione, che aveva respinto l'istanza di sospensione e disposto la prosecuzione del processo, era da qualificare come rigetto dell'eccezione di estinzione e, pertanto, impugnabile unicamente col reclamo ex art. 630 c.p.c., non già con l'opposizione agli atti esecutivi, insuscettibile di conversione in reclamo). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 35365 del 18/12/2023 (Rv. 669752 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_630 Cod_Proc_Civ_art_686, Cod_Proc_Civ_art_617 …...
notificazione - rinnovazione della notificazione della citazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30722 del 06/11/2023 (Rv. 669330 - 01)
Mancato rispetto del termine a comparire - Rinnovazione della citazione - Notifica del primo atto di citazione unitamente al verbale contenente la fissazione della nuova udienza - Nullità - Ragioni - Sanatoria - Fattispecie. Qualora nel giudizio sia mancata (o non sia stata validamente effettuata) l'evocazione di una parte necessaria, è nulla la rinnovazione eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione (indicante, per la prima comparizione, una data già trascorsa) e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza, in quanto l'atto manca della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una parte non ancora assistita da difensore, ferma restando la sanatoria dell'invalidità in caso di raggiungimento dello scopo e, cioè, di costituzione del convenuto. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ritualmente eseguita la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio al litisconsorte necessario pretermesso avvenuta mediante la notifica dell'originaria citazione con allegato il verbale dell'udienza contenente il rinvio ad una successiva udienza). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30722 del 06/11/2023 (Rv. 669330 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_163_2, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_156 …...
Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30177 del 31/10/2023 (Rv. 669290 - 01)
Stranieri - costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Provvedimento prefettizio di espulsione - Omessa notifica all'espellendo - Conseguenze - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Esclusione. In tema di espulsione del cittadino straniero dal territorio dello Stato, in caso di omessa notifica del decreto all’espellendo, il relativo provvedimento prefettizio è nullo, non essendo invocabile il principio, valido per i soli atti del processo, della sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30177 del 31/10/2023 (Rv. 669290 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156 …...
notificazione Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 30082 del 30/10/2023 (Rv. 669119 - 01)
Notificazioni a mezzo PEC - Anomalie che rendano illeggibili gli allegati - Conseguenze - Nullità. In tema di notificazioni a mezzo PEC, qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione (soggetto notificante, destinatario e oggetto della notifica), qualsiasi anomalia che renda illeggibili gli allegati (atti notificati e relata di notifica) comporta la nullità, e non l'inesistenza, della notificazione. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 30082 del 30/10/2023 (Rv. 669119 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento Corte di Cassazione, Sez. L , Sentenza n. 29961 del 27/10/2023 (Rv. 669340 - 02)
Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Mancata comunicazione della data di udienza pubblica - Deposito tardivo delle memorie - Rinvio dell'udienza - Necessità - Limiti - Richiesta di tutte le parti di discussione immediata - Sanatoria per raggiungimento dello scopo. Nel procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la mancata comunicazione alle parti costituite nel giudizio di merito, nel termine indicato dall'art. 377, comma 2, c.p.c., del decreto del Primo Presidente e di quello di fissazione dell'udienza pubblica rende necessario il rinvio ad altra udienza, salvo che le parti stesse, concordemente, richiedano la discussione immediata sulla base delle difese già sviluppate, anche nelle memorie eventualmente depositate oltre il termine previsto dall'art. 378 c.p.c., stante il pieno raggiungimento di ogni scopo processualmente rilevante, con conseguente sanatoria, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., di tutte le difformità nella conduzione del processo. Corte di Cassazione, Sez. L , Sentenza n. 29961 del 27/10/2023 (Rv. 669340 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_363_2, Cod_Proc_Civ_art_377, Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_156 …...
comunicazioni nel corso del procedimento Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28302 del 09/10/2023 (Rv. 668944 - 01)
Provvedimento di fissazione udienza ex art. 281-sexies c.p.c. reso all'esito di udienza a "trattazione scritta" - Omessa comunicazione - Violazione del principio del contraddittorio - Conseguenze - Nullità del procedimento e della sentenza. L'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. reso all'esito di udienza a "trattazione scritta", equivalendo alla mancata comunicazione di un provvedimento emesso fuori udienza, determina la nullità del procedimento e della sentenza per violazione del principio del contraddittorio. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28302 del 09/10/2023 (Rv. 668944 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_127_3, Cod_Proc_Civ_art_134, Cod_Proc_Civ_art_176, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_281_6 …...
Elezioni - impugnazioni e ricorsi - gravami Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27520 del 28/09/2023 (Rv. 669139 - 01)
Decadenza dalla carica di consigliere comunale - Opposizione - Procedimento applicabile - Appello - Atto introduttivo - Citazione - Fondamento - Conseguenze. Il procedimento avente ad oggetto la deliberazione di decadenza dalla carica di consigliere comunale è disciplinato - in ragione del combinato disposto dell'art. 70 del d.lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 - dal rito semplificato di cognizione; ne consegue che l'atto di appello avverso l'ordinanza conclusiva di detto procedimento, in mancanza di una norma espressa che preveda l’ultrattività del rito sommario anche nel secondo grado, deve essere proposto esclusivamente nella forma ordinaria dell'atto di citazione, non essendo possibile, in caso di appello introdotto mediante ricorso, applicare la salvezza degli effetti dell'impugnazione, mediante lo strumento del mutamento del rito, previsto dall'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011 Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27520 del 28/09/2023 (Rv. 669139 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_702_4 …...
Procedimento civile - notificazione - nullità Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27424 del 26/09/2023 (Rv. 669114 - 01)
Sanatoria - esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - Opposizione agli atti esecutivi - Deduzione della violazione di norme processuali - Prospettazione di una concreta lesione del diritto di difesa - Necessità - Eccezioni - Fattispecie. L’opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l’opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull’andamento o sull'esito del processo; fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata - che aveva rigettato l'opposizione ex art. 617 c.p.c. riguardante un precetto, notificato al debitore da un concreditore diverso da quello che aveva eseguito la notificazione del titolo esecutivo, la quale, pur se effettuata da un difensore comune a tutti i creditori, non risultava, in base alla relata, compiuta nell'interesse di entrambi -, perché l'impossibilità di comprendere se la notifica del titolo da parte di un concreditore avesse lo scopo di preannunciare l'esecuzione forzata da parte dell'altro, contrariamente a quanto statuito dal giudice di merito, determinava un pregiudizio "autoevidente" al peculiare diritto di difesa consistente, anteriormente all'inizio dell'esecuzione, nella facoltà di attrezzarsi per l'adempimento spontaneo ovvero per resistere alle pretese prospettate). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27424 del 26/09/2023 (Rv. 669114 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_479, Cod_Proc_Civ_art_100 …...
Procedimento civile - contumacia - costituzione del contumace (tardiva comparizione) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19265 del 07/07/2023 (Rv. 668127 - 02)
Rimessione in termini - domanda giudiziale - citazione - contenuto - nullità - impugnazioni civili - appello - citazione di appello - Nullità della citazione in primo grado per inosservanza dei termini a comparire o per mancanza di avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c. - Rimessione in termini del convenuto contumace in primo grado appellante - Conoscenza materiale dell'esistenza del processo - Impedimento - Eccezioni - Fondamento. Nel caso di nullità della citazione di primo grado per inosservanza dei termini a comparire o per mancanza dell’avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c., la rimessione in termini, per le attività che al convenuto contumace in primo grado sarebbero precluse, è impedita dall'avvenuta conoscenza materiale dell'esistenza del processo, salvo che il convenuto ne sia venuto a conoscenza in tempo non utile a consentirgli una fruttuosa costituzione, ciò al fine di scoraggiare strategie difensive dilatorie finalizzate alla ripetizione dell'intero processo in sede di appello, spiegando difese oramai precluse. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19265 del 07/07/2023 (Rv. 668127 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_294, Cod_Proc_Civ_art_156 …...
Procedimento civile - citazione - contenuto Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19265 del 07/07/2023 (Rv. 668127 - 01)
Impugnazioni civili - appello - citazione di appello – domanda giudiziale - nullità della citazione in primo grado per vizi della "vocatio in ius" - Omesso rilievo in primo grado - Propagazione agli atti dipendenti ed alla sentenza - Sussistenza - Proposizione dell’appello - Poteri del giudice d'appello - Declaratoria di nullità della sentenza e rinnovazione degli atti compiuti in primo grado - Necessità. Nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla "vocatio in ius" (nella specie, per inosservanza del termine a comparire), ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la deduzione della nullità come motivo di gravame non dà luogo, ove ne sia riscontrata la fondatezza dal giudice dell'impugnazione, alla rimessione della causa al primo giudice, ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di dichiararne la nullità, rinnovando tutti gli atti compiuti in primo grado dall'attore, o su sua richiesta, nella contumacia (involontaria) del convenuto/appellante. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19265 del 07/07/2023 (Rv. 668127 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_162, Cod_Proc_Civ_art_163_2, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Procedimento civile - notificazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16189 del 08/06/2023 (Rv. 668164 – 01)  
Notifica a mezzo PEC - Violazione delle forme digitali - Conseguenze - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza. In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali, previste dagli artt. 3-bis, comma 3, e 9 della l. n. 53 del 1994, nonché dall'art. 19-bis delle "specifiche tecniche" del Responsabile SIA del Ministero della giustizia, che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e l'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file "datiAtto.xml", determina la nullità della notificazione e non la sua inesistenza. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16189 del 08/06/2023 (Rv. 668164 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156 …...
Omessa indicazione della parte – Cass. n. 14106/2023
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - indicazione - delle parti e del loro domicilio - Omessa indicazione della parte - Conseguenze - Nullità della decisione - Limiti - Fattispecie.  L'omessa indicazione del nome di una delle parti, nell'intestazione della sentenza, ne comporta la nullità qualora sussista una situazione di incertezza assoluta, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, nell'intestazione e nel dispositivo, aveva omesso la denominazione di una delle parti appellanti, senza che i motivi di detta omissione potessero essere ricostruiti attraverso la lettura dell'intero provvedimento, inidoneo a divenire, a causa di detta incertezza, "legge del caso concreto", secondo quella che è l'essenziale funzione della decisione giurisdizionale). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14106 del 23/05/2023 (Rv. 667920 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_156   Corte Cassazione 14106 2023 …...
Per costituzione dell'appellante con deposito della copia dell'atto di citazione e non dell'originale – Cass. n. 8951/2023
Impugnazioni civili - appello - improcedibilità - per mancata costituzione o comparizione dell'appellante - Appello - Improcedibilità - Per costituzione dell'appellante con deposito della copia dell'atto di citazione e non dell'originale - Esclusione - Nullità sanabile - Fattispecie.   La costituzione dell'appellante con deposito della copia dell'atto di citazione (cd. velina) in luogo dell'originale non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall'art. 165 c.p.c., come tale sanabile anche in virtù dell'operatività del principio del raggiungimento dello scopo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata - che aveva rigettato l'eccezione di improcedibilità dell'appello, formulata alla seconda udienza, per mancato deposito dell'originale dell'atto di appello notificato - sul rilievo, da un lato, che due appellati si erano comunque costituiti, difendendosi nel merito, e, dall'altro, che gli appellanti avevano provveduto, a detta udienza - nella quale si erano pertanto esaurite le complessive verifiche di cui all'art. 350, comma 3, c.p.c. -, al deposito dell'originale in conformità all'invito, finalizzato alla verifica della regolare notificazione dell'atto alla parte appellata non costituita, formulato dal giudice del gravame nella prima udienza di trattazione.) Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8951 del 30/03/2023 (Rv. 667514 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_165, Cod_Proc_Civ_art_348, Cod_Proc_Civ_art_350, Cod_Proc_Civ_art_347   Corte Cassazione 8951 2023 …...
Conversione dal rito sommario a quello ordinario – Cass. n. 7328/2023
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità') - procedimento - liquidazione dell'indennità' - determinazione (stima) - opposizione alla stima - Indennità di esproprio - Opposizione alla stima - Conversione dal rito sommario a quello ordinario - Possibilità - Esclusione - Inosservanza del predetto divieto - Nullità - Esclusione - Ragioni.   Nelle controversie concernenti l’opposizione alla stima dell'indennità di esproprio, il giudice non può convertire il rito sommario in rito ordinario, sebbene l’inosservanza di tale divieto non determini alcuna nullità, sia in quanto manca una norma che preveda tale rimedio, sia in quanto l’aggravamento provocato dalla conversione si traduce in un supplemento delle garanzie difensive. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7328 del 14/03/2023 (Rv. 667217 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702_3, Cod_Proc_Civ_art_156   Corte Cassazione 7328 2023 …...
Rimessione sul ruolo dopo una prima precisazione delle conclusioni – Cass. n. 6795/2023
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - in genere - Giudizio di primo grado - Rimessione sul ruolo dopo una prima precisazione delle conclusioni - Concessione di un solo termine per comparse conclusionali - Violazione del contraddittorio - Sussistenza.   Nel giudizio di primo grado dinanzi al tribunale, qualora la causa trattenuta in decisione dopo l'assegnazione di entrambi i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. sia stata rimessa sul ruolo affinché le parti possano rendere chiarimenti, il giudice non può successivamente limitarsi ad assegnare il solo termine per il deposito delle comparse conclusionali, obliterando quello per le repliche, in quanto tale opzione viola il principio del contraddittorio, che deve realizzarsi in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6795 del 07/03/2023 (Rv. 667134 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_190   Corte Cassazione 6795 2023 …...
Notifica presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in luogo di quella generale – Cass. n. 6300/2023
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - nullità - sanatoria - avvocatura dello stato - notificazione - Notifica presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in luogo di quella generale - Nullità - Sussistenza - Sanatoria - Ammissibilità - Condizioni - Applicabilità al controricorso - Sussistenza.   In tema di giudizio di cassazione nei confronti della P.A., si applica anche alla notifica del controricorso la regola secondo cui la nullità della notificazione - perché eseguita presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, anziché presso l'Avvocatura generale - può essere sanata, con effetto "ex tunc", non solo dalla rinnovazione della notificazione, ma anche dalla costituzione in giudizio dell'Avvocatura generale in rappresentanza dell'ente, ancorché intervenuta successivamente al decorso del termine di cui all'art. 370 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6300 del 02/03/2023 (Rv. 667544 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_144, Cod_Proc_Civ_art_156   Corte Cassazione 6300 2023 …...
Decreto di convocazione privo di firma digitale del giudice – Cass. n. 3524/2023
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - sottoscrizione - fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - in genere - Decreto di convocazione privo di firma digitale del giudice - Accertamento mediante rinvio a consulenza di parte - Limiti - Conseguenze - Inesistenza del provvedimento - Sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. - Esclusione.   In tema di dichiarazione di fallimento, la mancanza della sottoscrizione digitale del giudice nel decreto di convocazione notificato alla parte rende l'atto non semplicemente nullo, ma inesistente, come tale non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c.; conseguentemente, ove detto vizio sia denunciato in sede di reclamo, l'accertamento circa la valida presenza di detta sottoscrizione digitale da parte del giudice d'appello non può avvenire mediante acritico recepimento di una perizia stragiudiziale prodotta dal curatore, trattandosi di mera allegazione defensionale di cui il giudice, per il principio del libero convincimento, deve fornire adeguata motivazione, qualora contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3524 del 06/02/2023 (Rv. 666987 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_156   Corte Cassazione 3524 2023 …...
Verbale accertamento violazione codice della strada – Cass. n. 3426/2023
Sanzioni amministrative - applicazione - contestazione e notificazione - procedimento civile - notificazione - a persona non residente, ne' dimorante, ne' domiciliata nella repubblica - Verbale accertamento violazione codice della strada - Notificazione in Germania a cittadino tedesco a mezzo del servizio postale - Nullità - Conseguenze - Sanatoria per raggiungimento dello scopo in seguito a opposizione dinanzi al giudice di primo grado avvenuta nel rispetto del termine di decadenza.   Il verbale di accertamento di violazione del codice della strada non può essere notificato, nei confronti di cittadino tedesco residente in Germania, direttamente a mezzo del servizio postale, necessitando della assistenza della Autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione a norma dell'art. 2 della Convenzione di Strasburgo, la cui assenza comporta, tuttavia, non già l'inesistenza, bensì la nullità della notificazione, suscettibile di sanatoria per il raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c., per effetto della proposizione di una tempestiva e rituale opposizione, a norma dell'art. 204-bis del codice della strada. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 3426 del 03/02/2023 (Rv. 666802 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_149, Cod_Proc_Civ_art_156   Corte Cassazione 3426 2023 …...
Omessa notifica al socio illimitatamente responsabile – Cass. n. 3117/2023
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - audizione dell'imprenditore - Omessa notifica al socio illimitatamente responsabile - Spontanea comparizione - Rispetto del contraddittorio - Rilevanza.   In caso di omessa notifica al socio illimitatamente responsabile del ricorso per dichiarazione di fallimento e del pedissequo decreto di convocazione delle parti, la spontanea comparizione all'udienza di detto debitore - sebbene effettuata al solo scopo di far valere detta omissione - produce un effetto sanante, in quanto nei procedimenti camerali occorre assicurare il contraddittorio, senza che siano però predeterminate le forme con le quali esso va instaurato. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3117 del 02/02/2023 (Rv. 666863 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156   Corte Cassazione 3117 2023 …...
Ordine di rinnovazione emesso in presenza di una notifica rituale – Cass. n. 35741/2022
Procedimento civile - notificazione - rinnovazione della notificazione della citazione - Ordine di rinnovazione emesso in presenza di una notifica rituale - Nullità ai sensi dell'art. 156 c.p.c. - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.   L'ordine di rinnovo della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (disposto ai sensi dell'art. 291 c.p.c. e, per il rito del lavoro, ai sensi dell'art. 421 c.p.c.) è provvedimento che corrisponde ad uno specifico modello processuale, potendo e dovendo essere emesso sempre che si verifichi la situazione normativamente considerata; ne consegue che l'atto che dispone la rinnovazione della notifica quando una rituale notifica vi sia già stata deve ritenersi nullo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., perché non riconducibile al relativo modello processuale, in quanto emesso al di fuori delle ipotesi consentite, e perché inidoneo a raggiungere il proprio scopo, consistente nella valida instaurazione del contraddittorio, essendo tale scopo già stato raggiunto per la ritualità della notifica della quale è stata erroneamente disposta la rinnovazione. La nullità del suddetto atto si trasmette agli atti successivi che ne dipendono, onde non può negarsi l'interesse ad affermare che l'ordine di rinnovazione è stato impartito al di fuori delle ipotesi consentite, in chi, destinatario inottemperante del medesimo, abbia poi subito le conseguenze della propria inottemperanza. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la sentenza di secondo grado che - in presenza di atto di riassunzione notificato all'estero, tramite il Consolato di Londra che si era avvalso del servizio postale inglese, e con attestazione del mancato ritiro del plico - aveva dapprima ordinato la rinnovazione della notifica, ritenendo non provata la ricezione dell'atto da parte del destinatario residente all'estero, e poi dichiarato l'estinzione del giudizio, senza accertare se la notifica effettuata fosse valida secondo le disposizioni dello Stato di destinazione). Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 35741 del 06/12/2022 (Rv. 666169 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_350, Cod_Proc_Civ_art_421   Corte Cassazione 35741 2022 …...
Mancata assegnazione dei termini – Cass. n. 34861/2022
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - Procedimento civile - azione - principio del contraddittorio - Mancata assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. - Omessa rinuncia delle parti - Deliberazione della sentenza in data successiva al decorso dei termini di cui alla predetta disposizione - Nullità della sentenza - Esclusione - Fondamento.   La mancata assegnazione alle parti, nonostante che esse non vi abbiano rinunciato, del termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche, non comporta la nullità "ipso iure" della sentenza qualora tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e il deposito della sentenza siano comunque intercorsi i termini sanciti dalla predetta disposizione. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 34861 del 25/11/2022 (Rv. 666495 - 03) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_190   Corte Cassazione 34861 2022 …...
Procura speciale alle liti rilasciata all'estero – Cass. n. 34867/2022
Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - rilasciato all'estero - Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - Giudizio in cassazione - Procura speciale alle liti rilasciata all'estero - "Apostille" - Mancata comparizione del sottoscrittore davanti al pubblico ufficiale per apporre la firma in sua presenza - Nullità della procura - Sanatoria mediante rinnovazione dell'atto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.   In tema di processo in cassazione, la procura alle liti, conferita all'estero e munita di "apostille", dalla quale emerga che il sottoscrittore non è comparso davanti al pubblico ufficiale per firmare l'atto, è irrimediabilmente nulla, poiché costituisce principio inderogabile dell'ordinamento italiano che l’attestazione del pubblico ufficiale debba riguardare la firma dell’atto in sua presenza, previo accertamento dell'identità del sottoscrittore, e tale invalidità non può essere sanata mediante rinnovazione, come previsto, in generale, dall'art. 182 c.p.c., poiché, per il giudizio di legittimità, l'art. 365 c.p.c. prescrive l'esistenza di una valida procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'insanabile invalidità della procura apposta in calce al ricorso incidentale, rilasciata all'estero e munita di "apostille", ove il notaio straniero aveva semplicemente dato atto che era comparso un agente del legale rappresentante della parte, il quale aveva dichiarato che quest'ultimo aveva riconosciuto di avere firmato l'allegato documento). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 34867 del 25/11/2022 (Rv. 666448 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_182, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_156   Corte Cassazione 34867 2022 …...
Discordanza tra gli estremi della sentenza appellata – Cass. n. 34588/2022
Impugnazioni civili - appello - Discordanza tra gli estremi della sentenza impugnata come precisati nell'atto di appello ed i corrispondenti dati della sentenza prodotta in copia autentica - Conseguente incertezza dell'oggetto del giudizio - Esclusione - Condizioni.   La discordanza tra gli estremi della sentenza appellata, come precisati nell'atto di impugnazione, e i corrispondenti dati identificativi della sentenza prodotta in copia autentica dall'appellante non è di per sé significativa, potendo essere conseguenza di un mero errore materiale, senza comportare incertezza nell'oggetto del giudizio, qualora la corrispondenza tra la sentenza depositata e quella nei cui confronti è rivolta l'impugnazione sia confermata da una verifica della congruenza tra contenuto della sentenza in atti e motivi dell'appello. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 34588 del 24/11/2022 (Rv. 666273 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_347, Cod_Proc_Civ_art_434   Corte Cassazione 34588 2022 …...
Costituzione tempestiva con copia cartacea – Cass. n. 33601/2022
Impugnazioni civili - appello - improcedibilità - per mancata costituzione o comparizione dell'appellante - Appello notificato telematicamente - Costituzione tempestiva con copia cartacea - Improcedibilità ex art. 348, comma 1, c.p.c. - Esclusione - Nullità per vizio formale - Sussistenza - Sanabilità - Condizioni - Fattispecie.   La tempestiva costituzione dell'appellante, con il deposito di copia cartacea dell'atto di appello notificato a mezzo PEC, anziché mediante deposito telematico dell'originale, non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., ma integra una nullità per vizio di forma, come tale sanabile con il raggiungimento dello scopo dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva erroneamente dichiarato improcedibile il gravame, nonostante la controparte nulla avesse eccepito a fronte della tempestiva costituzione dell'appellante, mediante deposito cartaceo dell'atto notificato telematicamente, della relata e delle ricevute di consegna via PEC). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33601 del 15/11/2022 (Rv. 666157 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_348, Cod_Proc_Civ_art_347, Cod_Proc_Civ_art_156   Corte Cassazione 33601 2022 …...
Erronea indicazione dell'estensione del file – Cass. n. 32774/2022
Procedimento civile - notificazione - Notifica telematica sentenza primo grado - Erronea indicazione dell'estensione del file - Attestazione di conformità del difensore - Decorso del termine breve - Sussistenza.   In tema di notifica telematica della sentenza di primo grado, la mancata indicazione dell'estensione "pdf' del documento informatico, pur esattamente individuato attraverso il riferimento alla stessa sentenza, la cui conformità sia stata attestata dal difensore nella relata di notifica, come previsto dall'art. 16 undecies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modd. dalla l. n. 221 del 2012, non incide sulla validità della notificazione, che risulta perciò idonea a far decorrere il termine "breve" per l'impugnazione. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 32774 del 08/11/2022 (Rv. 666132 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156   Corte Cassazione 32774 2022 …...
Notifica del ricorso e del decreto di convocazione – Cass. n. 32533/2022
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - Notifica del ricorso e del decreto di convocazione - Società estinta e cancellata dal registro delle imprese - Notifica effettuata personalmente presso il liquidatore della società ex art. 145 c.p.c. - Nullità - Esclusione - Fondamento.   In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, è valida la notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di convocazione delle parti, effettuata, ai sensi dell'art. 145 c.p.c., personalmente presso il liquidatore della società debitrice, oramai estinta e cancellata dal registro delle imprese, poiché le speciali modalità di notificazione previste dall'art. 15 l.fall. sono dettate da esigenze di celerità, connaturate alla peculiarità del procedimento, ma non per questo determinano l'invalidità di ogni altra forma di notificazione scelta dal creditore istante che si riveli più garantista per il debitore, consentendo a quest'ultimo di esercitare più agevolmente il diritto di difesa. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 32533 del 04/11/2022 (Rv. 666446 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_145, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160   Corte Cassazione 32533 2022 …...
Mera registrazione audiovisiva – Cass. n. 27773/2022
Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attività - comunicazioni alle parti - Consulenza tecnica d'ufficio - Necessità di partecipazione delle parti - Sussistenza - Mera registrazione audiovisiva - Lesione del diritto di difesa - Nullità della consulenza - Fattispecie.   In tema di consulenza tecnica d'ufficio, le attività dell'ausiliario devono essere espletate con la partecipazione di tutte le parti del processo, tenuto conto della necessità di rispettare il principio del contraddittorio nell'intero svolgimento delle operazioni peritali, con la conseguenza che, ove una delle parti sia stata privata della possibilità di parteciparvi, la consulenza deve ritenersi nulla, non potendo la lesione del diritto di difesa determinatasi durante le operazioni compiute dal consulente essere colmata con il successivo ascolto di una mera registrazione audio delle stesse. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in relazione ad una consulenza tecnica disposta per l'audizione del minore in un procedimento per la dichiarazione di adottabilità, svoltasi con la radicale esclusione della partecipazione alle operazioni del consulente e del legale di una delle parti, aveva ritenuto sufficiente la mera possibilità di ascolto successivo della registrazione audio del colloquio, pur potendosi adottare altre idonee misure atte a contemperare la riservatezza della coppia affidataria e la serenità del minore con il diritto di difesa spettante ai genitori biologici di quest'ultimo). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27773 del 22/09/2022 (Rv. 665644 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_194, Cod_Proc_Civ_art_090, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157   Corte Cassazione 27773 2022 …...
Notificazione dell'atto di impugnazione – Cass. n. 26511/2022
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione dell'atto di impugnazione - Notificazione - Inesistenza e/o nullità - Caratteri e distinzioni - Fattispecie.   L'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale che aveva ritenuto inesistente, anziché nulla, la notifica dell'atto di appello presso lo studio di un difensore diverso da quello che effettivamente rappresentava la parte e presso il quale era stato eletto domicilio nel giudizio di primo grado). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26511 del 08/09/2022 (Rv. 665447 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_359   Corte Cassazione 26511 2022 …...
Notificazione mediante consegna dell'atto al portiere dello stabile – Cass. n. 24899/2022
Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - avviso di accertamento - notifica - Notificazione mediante consegna dell'atto al portiere dello stabile - Mancata attestazione nella relazione di notificazione del tentativo di consegna alle altre persone preferenzialmente indicate - Nullità - Regolare ricezione della successiva raccomandata informativa - Effetti - Sanatoria - Fattispecie.   In tema di atti impositivi, deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento, effettuata mediante consegna al portiere dello stabile, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., richiamato dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, senza che nella relazione di notificazione vi sia l'attestazione del tentativo di consegna alle altre persone preferenzialmente indicate, qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione, la quale non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale, sicché, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha confermato la regolarità della notificazione di un avviso di accertamento consegnato al portiere dello stabile senza ulteriori attestazioni ex art. 139 c.p.c., in ragione del fatto che non risultava contestata la consegna della raccomandata informativa ad un incaricato al ritiro dell'atto). Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 24899 del 18/08/2022 (Rv. 665599 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_139, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160   Corte Cassazione 24899 2022 …...
Appello erroneamente proposto nelle forme del ricorso anziché della citazione – Cass. n. 24386/2022
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decadenza dall'impugnazione - in genere - Appello erroneamente proposto nelle forme del ricorso anziché della citazione - Ammissibilità - Sanatoria - Condizioni - Limiti - Fattispecie in tema di opposizione ex l. n. 689 del 1981.   L'appello erroneamente proposto con ricorso, anziché con atto di citazione, è ammissibile ove sia notificato entro il termine di impugnazione; né rileva, in senso ostativo alla maturazione della decadenza dalla facoltà di proporre gravame, la circostanza che il decreto di fissazione dell'udienza sia stato emesso e comunicato dopo lo spirare di tale termine, poiché il tempestivo deposito del ricorso è soltanto uno degli elementi che concorre alla potenziale sanatoria dell'errore nella scelta del rito, non potendo la parte, relativamente agli altri elementi che non sono nella propria disponibilità, pretendere che l'ufficio provveda in tempi sufficienti a garantire detta sanatoria, né, tantomeno, invocare il diritto alla rimessione in termini, giacché l'errore sulla forma dell'atto di appello non è sussumibile nella causa non imputabile (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello avverso la decisione su un'opposizione ad ordinanza ingiunzione - instaurata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011 - proposta con ricorso anziché con citazione e notificata oltre il termine di 60 giorni). Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 24386 del 05/08/2022 (Rv. 665335 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_342   Corte Cassazione 24386 2022 …...
Mancato deposito dell'avviso di ricevimento – Cass. n. 18690/2022
Procedimento civile - notificazione - impugnazioni civili - appello - ammissibilità ed inammissibilità - Notifica dell'atto di appello - Mancato deposito dell'avviso di ricevimento - Effetti.   La mancata produzione dell'avviso di ricevimento della notifica dell'atto di appello, in assenza di attività difensiva dell'appellato, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c., ferma restando la possibilità, per l'appellante, di essere rimesso in termini per il deposito dell'avviso, che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dello stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18690 del 09/06/2022 (Rv. 665201 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_149, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_291   Corte Cassazione 18690 2022 …...
Fatti principali dedotti dalle parti e non rilevabili d'ufficio – Cass. n. 17916/2022
Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attività - in genere - Consulenza tecnica d'ufficio - Fatti principali dedotti dalle parti e non rilevabili d'ufficio - Acquisizione di documenti relativi da parte del consulente oltre i termini delle preclusioni istruttorie - Conseguenze - Nullità relativa - Rilevabilità ad istanza di parte - Fattispecie.   In tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'acquisizione, ad opera del consulente, di documenti diretti a provare i fatti principali, dedotti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni, che è onere solo delle parti provare, è sanzionata da nullità relativa ex art. 157 c.p.c., rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, in assenza di tempestiva eccezione ex art. 157, comma 2, c.p.c., aveva rilevato d'ufficio la nullità della c.t.u., per avere il consulente acquisito, oltre i termini delle preclusioni istruttorie, nuova documentazione necessaria a provare fatti principali, che, pur dedotti tempestivamente dalle parti, non erano stati da queste tempestivamente provati). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17916 del 01/06/2022 (Rv. 665018 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_062, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_194   Corte Cassazione 17916 2022 …...
Deposito del ricorso in via telematica – Cass. n. 15243/2022
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Opposizione allo stato passivo - Deposito del ricorso in via telematica - Utilizzo di un registro telematico diverso da quello degli affari contenziosi - Nullità - Esclusione - Fondamento.   In tema di opposizione allo stato passivo, il deposito del ricorso in via telematica utilizzando un registro diverso da quello degli affari contenziosi (nella specie quello relativo alla volontaria giurisdizione) non determina alcuna nullità, ma una mera irregolarità, sia perché manca una espressa norma di legge che commini al riguardo una nullità processuale, sia perchè una volta che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è sempre integrato il raggiungimento dello scopo, perché questo riguarda la presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e la messa disposizione dell'atto alle altre parti. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 15243 del 12/05/2022 (Rv. 664770 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156   Corte Cassazione 15243 2022 …...
Vizio di costituzione del giudice - Cass. n. 14554/2022
Procedimento civile - giudice - sostituzione - Giudizio di appello - Sostituzione del giudice - Inosservanza degli artt. 174 c.p.c. e 79 disp. att. c.p.c. - Vizio di costituzione del giudice - Insussistenza - Fattispecie.   Nel giudizio d'appello, non integra vizio di costituzione del giudice la sostituzione del relatore senza l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 174 c.p.c. e 79 disp. att. c.p.c., costituendo tale violazione una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità del procedimento o della sentenza. (La S.C. ha affermato detto principio in una fattispecie in cui, all'udienza in cui il collegio aveva trattenuto la causa in decisione, il giudice relatore era stato definitivamente sostituito da un giudice ausiliario, in forza di un provvedimento apposto a margine del verbale di udienza, privo della sottoscrizione del presidente, del numero cronologico e della data e senza preventiva comunicazione alle parti). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14554 del 09/05/2022 (Rv. 664841 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_174, Cod_Proc_Civ_art_079   Corte Cassazione 14554 2022 …...
Mancata spedizione in forma esecutiva – Cass. n. 14275/2022
Esecuzione forzata - titolo esecutivo - formula esecutiva - Titolo esecutivo - Mancata spedizione in forma esecutiva - Opposizione agli atti esecutivi avverso il precetto - Sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo - Condizioni - Fattispecie.   In tema di esecuzione forzata, la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata, ex art. 156 c.p.c., dall'opposizione di merito proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito (volta a contestare la mancanza di tale formula), poiché la contestazione dell'esistenza del diritto di agire esecutivamente rivela che il debitore ha ben individuato il soggetto creditore e per quale debito si procede "in executivis" e, pertanto, la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'omessa apposizione della formula esecutiva sul titolo notificato - costituito dall'ordinanza di assegnazione pronunciata dal giudice dell'esecuzione all'esito del pignoramento presso terzi - dovesse ritenersi sanata dalla proposizione dell'opposizione all'esecuzione da parte del debitore). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14275 del 05/05/2022 (Rv. 664642 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_475, Cod_Proc_Civ_art_479, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_153   Corte Cassazione 14275 2022 …...
Inosservanza del principio della immutabilità del giudice istruttore – Cass. n. 12982/2022
Procedimento civile - giudice - sostituzione - Inosservanza dell'art. 174 c.p.c. - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.   L'inosservanza del principio della immutabilità del giudice istruttore, sancito dall'art. 174 c.p.c., e la trattazione della causa da parte di un giudice diverso da quello individuato secondo le tabelle, determinata da esigenze di organizzazione interna al medesimo ufficio giudiziario, pur in mancanza di un formale provvedimento di sostituzione da parte del presidente del tribunale, costituiscono una mera irregolarità di carattere interno che, in difetto di una espressa sanzione di nullità, non incide sulla validità degli atti, né è causa di nullità del giudizio o della sentenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che l'immotivata sostituzione della relatrice, rimasta comunque a comporre il collegio, da parte del presidente potesse determinare l'invalidità della sentenza impugnata). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12982 del 26/04/2022 (Rv. 664633 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_174   Corte Cassazione 12982 2022 …...
Procura rilasciata dal legale rappresentante di una società – Cass. n. 12445/2022
Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - in genere - Procura rilasciata dal legale rappresentante di una società - Discordanza tra le generalità del legale rappresentante indicato nell'intestazione dell'atto e quelle del conferente la procura - Sussistenza della qualità di legale rappresentante nel conferente la procura - Validità della procura - Fondamento.   Nel caso in cui nell’intestazione di un atto giudiziario sia indicata una determinata persona quale rappresentante legale della società cui l'atto è riferibile e la procura alle liti rilasciata a margine o in calce all'atto stesso risulti invece sottoscritta da un soggetto diverso, la discordanza configura un mero errore materiale che non incide sulla validità dell'atto, qualora si accerti che la procura è stata rilasciata da colui che riveste la qualità di legale rappresentante della società. Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 12445 del 19/04/2022 (Rv. 664568 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_156   Corte Cassazione 12445 2022 …...
Verbale di accertamento di infrazione al codice della strada – Cass. n. 11550/2022
Sanzioni amministrative - applicazione - contestazione e notificazione - procedimento civile - notificazione - nullità' – sanatoria - Verbale di accertamento di infrazione al codice della strada - Notificazione - Nullità - Sanatoria - Presupposti - Proposizione di tempestiva e rituale opposizione - Necessità - Opposizione tardiva - Conseguenze.   La nullità della notificazione del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada può dirsi sanata per il raggiungimento del relativo scopo - che è quello della conoscenza legale dell'atto volta all'utile predisposizione delle proprie difese da parte del destinatario della contestazione - soltanto ove sia proposta una tempestiva e rituale opposizione, avendosi così per realizzato nel processo il risultato pratico cui la valida notificazione è "ex lege" finalizzata, con conseguente venir meno dell'interesse del destinatario a denunciare lo specifico vizio. Viceversa, se, a fronte della nullità della notificazione della violazione, la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avvenga oltre il termine di legge decorrente dalla data della medesima notifica, non operando la sanatoria, l'opposizione al verbale di accertamento può essere proposta per dedurre unicamente l'invalida notificazione del verbale di accertamento, dovendo l'amministrazione dimostrare che non sia intervenuta la decadenza per l'esercizio del potere sanzionatorio. Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 11550 del 08/04/2022 (Rv. 664424 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160   Corte Cassazione 11550 2022 …...
Atto d'appello in formato analogico – Cass. n. 11222/2022
Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - sottoscrizione - Atto d'appello in formato analogico - Riproduzione in formato digitale ai fini della notifica telematica - Sottoscrizione dell'atto con firma digitale - Necessità - Esclusione - Formato "pdf" invece che "p7m" - Irrilevanza.   L'atto d'appello in formato analogico, successivamente riprodotto in formato digitale ai fini della notificazione telematica, munito dell’attestazione di conformità all'originale, non richiede la firma digitale dei difensori (che, invece, deve essere presente in calce alla notificazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata), perché è sufficiente che la copia telematica rechi la menzionata attestazione di conformità, redatta secondo le disposizioni vigenti "ratione temporis”, non assumendo peraltro rilievo la circostanza che il file digitale rechi il formato "pdf" anziché "p7m". Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11222 del 06/04/2022 (Rv. 664462 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_342   Corte Cassazione 11222 2022 …...
Giudizio introdotto da una pluralità di parti – Cass. n. 8096/2022
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - in genere - Giudizio introdotto da una pluralità di parti - Soccombenza del convenuto riguardo a una questione preliminare astrattamente idonea a definire il giudizio - Effettiva nei confronti di alcune parti e virtuale nei confronti di altre - Carenza di interesse al ricorso proposto contro le seconde - Ricorso incidentale di queste ultime per i motivi relativi alla soccombenza effettiva - Ammissibilità del ricorso principale - Ragioni.   Il ricorso per cassazione proposto, nel giudizio introdotto da una pluralità di parti, dalla controparte rimasta soccombente nei confronti di alcune e vittoriosa nei confronti di altre e fondato solo su un motivo relativo a una questione preliminare astrattamente idonea a definire il giudizio (nella specie prescrizione) - decisa dalla sentenza impugnata in senso sfavorevole al ricorrente -, pur essendo originariamente affetto da carenza di interesse nei confronti delle parti effettivamente soccombenti per motivi diversi, deve considerarsi ammissibile qualora tali parti abbiano tempestivamente proposto ricorso incidentale, dal momento che, in conseguenza di quest'ultimo, sorge l'interesse del ricorrente principale al riesame delle questioni preliminari decise a lui sfavorevolmente, sicché il ricorso principale si trasforma in ricorso incidentale condizionato su questione che, se fondata, si mostra logicamente assorbente rispetto all'eventuale scrutinio del ricorso incidentale. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8096 del 14/03/2022 (Rv. 664576 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_187, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_156   Corte Cassazione 8096 2022 …...
Formulazione in comparsa conclusionale o in appello – Cass. n. 5624/2022
Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - civile - comparsa - conclusionale - Consulenza tecnica d'ufficio - Rilievi critici delle parti - Distinzioni - Contestazioni valutative - Formulazione in comparsa conclusionale o in appello - Ammissibilità - Limiti e condizioni.   Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 5624 del 21/02/2022 (Rv. 664033 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_190, Cod_Proc_Civ_art_195   Corte Cassazione 5624 2022 …...
Osservazioni delle parti oltre i termini fissati dal giudice – Cass. n. 5624/2022
Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - spese giudiziali civili - condanna alle spese - Procedimento civile - dovere di lealtà e di probità' - Consulenza Tecnica d'Ufficio - Osservazioni delle parti oltre i termini fissati dal giudice - Violazione dell'art. 88 c.p.c. - Incidenza sulle spese di lite - Configurabilità.   Qualora le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, non integranti eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., siano stati proposti oltre i termini concessi all'uopo alle parti e, quindi, anche per la prima volta in comparsa conclusionale o in appello, il giudice può valutare, alla luce delle specifiche circostanze del caso, se tale comportamento sia stato o meno contrario al dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. e, in caso di esito positivo di tale valutazione, trattandosi di un comportamento processuale idoneo a pregiudicare il diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 111 Cost. e, in applicazione dell'art. 92, comma 1, ultima parte c.p.c., può tenerne conto nella regolamentazione delle spese di lite. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 5624 del 21/02/2022 (Rv. 664033 - 03) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_175, Cod_Proc_Civ_art_190, Cod_Proc_Civ_art_195, Cod_Proc_Civ_art_088, Cod_Proc_Civ_art_092 …...
Consulenza Tecnica d'Ufficio – Cass. n. 5624/2022
Procedimento civile - comparsa - conclusionale - Consulenza Tecnica d'Ufficio - Termine concesso alle parti per le osservazioni - Natura ordinatoria - Violazione - Conseguenze - Osservazioni successive - Ammissibilità – Condizioni - Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio.    In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello. Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 5624 del 21/02/2022 (Rv. 664033 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_175, Cod_Proc_Civ_art_190, Cod_Proc_Civ_art_195 …...
Violazione del principio della domanda e del principio dispositivo – Cass. n. 3086/2022
Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attività' - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - Accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti o rilevabili d'ufficio - Violazione del principio della domanda e del principio dispositivo - Conseguenze - Nullità assoluta - Rilevabilità di ufficio e conversione in motivo di impugnazione.   In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice, viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3086 del 01/02/2022 (Rv. 663786 - 06) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_062, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_161   Corte Cassazione 3086 2022 …...
Accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti o rilevabili d'ufficio – Cass. n. 3086/2022
Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attività - poteri del giudice - valutazione della consulenza - Accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti o rilevabili d'ufficio - Acquisizione di documenti relativi - Conseguenze - Nullità relativa - Rilevabilità ad istanza di parte.   In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3086 del 01/02/2022 (Rv. 663786 - 05) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_062, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_194   Corte Cassazione 3086 2022 …...
Notifica di ricorso per cassazione mancante di alcune pagine – Cass. n. 2537/2022
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - Notifica di ricorso per cassazione mancante di alcune pagine - Natura del vizio - Conseguenze - Sanabilità - Condizioni - Modalità - Fattispecie.   La mancanza nella copia notificata del ricorso per cassazione, il cui originale risulti tempestivamente depositato, di una o più pagine non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma costituisce vizio della notifica sanabile, con efficacia "ex tunc", mediante nuova notifica di una copia integrale, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha rilevato che, nella fattispecie, la mancanza, nella copia notificata, dell'ultima pagina con le conclusioni non aveva pregiudicato l'intellegibilità del ricorso da parte del controricorrente, che aveva svolto difese nel merito esaurienti e pienamente consapevoli). Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 2537 del 27/01/2022 (Rv. 663672 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_148, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_291   Corte Cassazione 2537 2022 …...
Nullità della citazione per vizi della "vocatio in ius"- Cass. n. 2258/2022
Procedimento civile - contumacia - costituzione del contumace (tardiva comparizione) - rimessione in termini - Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - Nullità della citazione per vizi della "vocatio in ius"- Poteri del giudice d'appello - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Rinnovazione degli atti compiuti in primo grado - Necessità - Compimento delle attività precluse - Rimessione in termini dell'appellante contumace - Condizioni - Fattispecie.   Nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla "vocatio in ius" (nella specie, per inosservanza del termine a comparire), ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e il processo sia proseguito in assenza di costituzione in giudizio del convenuto, alla deduzione della nullità come motivo di gravame consegue che il giudice di appello, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti nel grado precedente, mentre l'appellante, già dichiarato contumace, può chiedere di essere rimesso in termini per il compimento delle attività precluse se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo, ai sensi dell'art. 294 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 2258 del 26/01/2022 (Rv. 663727 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_162, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_294, Cod_Proc_Civ_art_354   Corte Cassazione 2258 2022 …...
Mancanza di imparzialità del giudicante – Cass. n. 2165/2022
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - nullità della sentenza o del procedimento - Mancanza di imparzialità del giudicante - Rilievo disciplinare - Sussistenza - Automatica nullità della sentenza - Esclusione - Ragioni.   La mancanza di imparzialità del giudicante, pur potendo rilevare sotto il diverso profilo deontologico e disciplinare, non produce la nullità della sentenza ove non incida sulla correttezza della decisione in quanto il nostro sistema processuale è caratterizzato dal principio di tassatività delle nullità, che limita le ipotesi di nullità degli atti processuali ai soli casi di espressa previsione di legge o di mancato raggiungimento dello scopo. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 2165 del 25/01/2022 (Rv. 663735 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_161   Corte Cassazione 2165 2022 …...
Chiamata del terzo irrituale – Cass. n. 413838/2021
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - in genere - Chiamata del terzo irrituale - Rilevabilità officiosa della nullità - Sussistenza - Estensione della rilevabilità officiosa al successivo grado di giudizio - Esclusione - Fattispecie.   Nel caso di chiamata di terzo compiuta senza il rispetto delle modalità, stabilite a pena di decadenza dall'art. 269 commi 2 e 3, c.p.c., rispettivamente per il convenuto e per l'attore (nella specie, effettuata senza autorizzazione del giudice tramite l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo), il giudice di primo grado può rilevare d'ufficio la nullità della chiamata ma, in mancanza di tale rilievo, ove il chiamato si sia costituito senza eccepire la decadenza del chiamante, la rilevabilità officiosa del vizio, non dedotto come motivo di gravame, non si estende al grado successivo. Corte di Cassazione, Sez. 3 -, Sentenza n. 41383 del 23/12/2021 (Rv. 663446 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_269   Corte Cassazione 41383 2021 …...
Violazione del codice della strada – Cass. n. 38521/2021
Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - sentenza d'appello - Violazione del codice della strada - Opposizione - Modifica ex d. lgs. n. 150 del 2011 - Giudizio d'appello - Lettura del dispositivo in udienza - Ragioni - Omissione - Conseguenze - Nullità insanabile della sentenza.   Ai giudizi di impugnazione, avanti alla corte d’appello, delle pronunce rese in sede di opposizione ai verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, introdotti successivamente alle modifiche di cui al d. lgs. n.150 del 2011, si applica il rito del lavoro, sicché l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determina, ex art. 156, comma 2, c.p.c., la nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione rispetto alla successiva stesura della motivazione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 38521 del 06/12/2021 (Rv. 663223 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_429, Cod_Proc_Civ_art_437   Corte Cassazione 38521 2021 …...
Assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica – Cass. n. 36596/2021
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - in genere - Giudizio d'appello - Assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica - Deliberazione della sentenza anteriore alla loro scadenza o in caso di mancata assegnazione - Conseguenze - Nullità della sentenza - Sussistenza - Fondamento.   La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo. Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 36596 del 25/11/2021 (Rv. 663244 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_190, Cod_Proc_Civ_art_275, Cod_Proc_Civ_art_281 quinquies, Cod_Proc_Civ_art_352   Corte Cassazione 36596 2021 …...
Notificazione di atti di parte a mezzo fax da un difensore all'altro – Cass. n. 35842/2021
Procedimenti speciali - Procedimento civile - notificazione - in genere - Rito societario ex d. lgs. n. 5 del 2003 - Notificazione di atti di parte a mezzo fax da un difensore all'altro - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Conseguente sanabilità per raggiungimento dello scopo - Fondamento.   In materia di rito societario, la trasmissione a mezzo fax da un avvocato ad un altro, senza l'ausilio di un ufficiale giudiziario, dell'istanza di fissazione di udienza, pur non potendo considerarsi notificazione valida ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. c) del d. lgs. n. 5 del 2003, essendo tale notificazione riservata alle comparse e alle memorie "consentite dal giudice", è tuttavia attività notificatoria compiuta da un soggetto qualificato, munito del potere di compiere l'attività stessa, anche se con modalità diverse, di talché tale notifica non può considerarsi giuridicamente inesistente, ma solo nulla, idonea, quindi, ove all'inoltro a mezzo fax faccia seguito la ricezione dell'atto da parte del difensore del destinatario, a raggiungere lo scopo cui l’atto è preordinato e ad essere sanata ai sensi dell'art. 156 comma 3 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 35842 del 22/11/2021 (Rv. 663160 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156   Corte Cassazione 35842 2021 …...
Organo statale privo di soggettività – Cass. n. 32938/2021
Pubblica amministrazione - rappresentanza della p.a. - capacità e legittimazione processuale - in genere - Art. 4 della l n. 260 del 1958 - Organo statale privo di soggettività - Applicabilità - Rinnovazione dell'atto - Ammissibilità - Omissione - Conseguenze.   La disciplina di cui all'art. 4 della l. n. 260 del 1958 deve ritenersi applicabile anche quando l'errore d'identificazione derivi da un'azione giudiziale dispiegata chiedendo la condanna di un organo statale privo di soggettività in proprio e non quale rappresentante processuale del corrispondente Ministero; pertanto, anche in tali casi il giudice deve disporre - su eccezione di parte - la rinnovazione dell'atto e se non provvede in tal senso, ove l'omissione non sia denunciata nel ricorso per cassazione, il vizio di legittimazione resta non sanato, con conseguente improponibilità della domanda. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 32938 del 09/11/2021 (Rv. 662828 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_164   Corte Cassazione 32938 2021 …...
Irritualità della notificazione del controricorso mezzo posta elettronica – Cass. n. 31779/2021
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - in genere - Giudizio di legittimità - Controricorso - Notifica a mezzo posta elettronica - Unico invio contenente plurimi atti - Irregolarità - Sussistenza - Violazione del diritto di difesa - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo.   L'irritualità della notificazione del controricorso in cassazione a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, effettuata in unica "busta", unitamente ad altri controricorsi relativi ad altrettanti procedimenti pendenti tra le stesse parti) ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 31779 del 04/11/2021 (Rv. 663093 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_370   Corte Cassazione 31779 2021 …...
Rilievi critici di parte alla consulenza d'ufficio – Cass. n. 26992/2021
Prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - d'ufficio - Rilievi critici di parte alla consulenza d'ufficio - Possibilità - Condizioni e tempi - Preventiva sottoposizione della bozza di CTU ai CTP - Necessità - Esclusione - Fondamento. In tema di consulenza tecnica di ufficio, nel regime precedente la modifica dell'art. 195 c.p.c. ad opera della legge n. 69 del 2009, nessuna norma del codice di rito impone al c.t.u. di fornire ai consulenti di parte una "bozza" della propria relazione, in quanto, al contrario, le parti possono legittimamente formulare critiche solo dopo il deposito della relazione da parte del consulente tecnico d'ufficio, atteso che il diritto di esse ad intervenire alle operazioni tecniche anche a mezzo dei propri consulenti deve essere inteso non come diritto a partecipare alla stesura della relazione medesima, che è atto riservato al consulente d'ufficio, ma soltanto all'accertamento materiale dei dati da elaborare. Ne deriva che non è affetta da nullità - ma da mera irregolarità, che resta irrilevante ove non tradottasi in nocumento del diritto di difesa - la consulenza tecnica d'ufficio, qualora il consulente, pur disattendendo le prescrizioni del provvedimento di conferimento dell'incarico peritale, abbia omesso di mettere la sua relazione a disposizione delle parti per eventuali osservazioni scritte, da consegnargli prima del deposito della relazione stessa. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26992 del 05/10/2021 (Rv. 662441 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_194, Cod_Proc_Civ_art_195, Cod_Proc_Civ_art_090   Corte Cassazione 26992 2021 …...
Nullità della notifica del ricorso alla Procura regionale presso la Corte dei conti – Cass. n. 26655/2021
Corte dei conti - attribuzioni - giurisdizionali - procedimento in genere - decisioni' gravami - ricorso in cassazione - Notifica del ricorso alla Procura regionale e non alla Procura generale presso la Corte dei conti - Inesistenza - Esclusione - Fondamento - Nullità - Configurabilità - Conseguenze - Sanatoria ex art. 156 c.p.c. - Ammissibilità.   La notifica del ricorso per cassazione alla Procura presso la sezione regionale anziché alla Procura generale presso la Corte di conti è nulla e non inesistente, atteso il collegamento di carattere ordinamentale, organizzativo e funzionale esistente tra i due uffici, ambedue esercenti le funzioni di pubblico ministero nella giurisdizione contabile; la nullità di detta notifica è comunque sanata, in forza del principio generate del raggiungimento dello scopo, ove il P.G. depositi memoria difensiva nel giudizio di legittimità. Corte di Cassazione, Sez. U -, Ordinanza n. 26655 del 30/09/2021 (Rv. 662369 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_380 unvicies   Corte Cassazione 26655 2021 …...
Esistenza al momento della notificazione del pignoramento – Cass. n. 24686/2021
Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - Esistenza del credito - Momento di rilevanza - Dichiarazione positiva del terzo o sentenza di accertamento del suo obbligo - Esistenza al momento della notificazione del pignoramento - Irrilevanza - Fondamento.   Nell'espropriazione forzata presso terzi, il credito assoggettato al pignoramento deve essere esistente al momento della dichiarazione positiva resa dal terzo ovvero, per il caso di dichiarazione negativa e di instaurazione del giudizio volto all'accertamento del suo obbligo, al momento in cui la sentenza pronunciata in tale giudizio ne accerta l'esistenza, restando invece irrilevante che il credito non esista al momento della notificazione del pignoramento e dovendosi escludere che l'inesistenza del credito in quel momento possa determinare una nullità del processo esecutivo. Tanto si desume sia sulla base di una configurazione del diritto di azione esecutiva conforme al principio di effettività della tutela giurisdizionale, sia in relazione all'indice normativo emergente dall'art. 547 c.p.c., il quale prevede che il terzo debba specificare di quali cose o somme è debitore, così dando rilievo al momento della dichiarazione e non a quello della notificazione dell'atto di pignoramento. Corte di Cassazione, Sez. L -, Ordinanza n. 24686 del 14/09/2021 (Rv. 662264 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Proc_Civ_art_547   Corte Cassazione 24686 2021 …...
Dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado – Cass. n. 23132/2021
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - Spese giudiziali civili - di appello - effetti della riforma o della cassazione - Giudizio di appello - Dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado - Decisione sulle spese - Conferma - Possibilità - Esclusione.   In presenza della dichiarazione di nullità della decisione di prime cure, il giudice di appello è tenuto ad esaminare nel merito la domanda, comportandosi, di fatto, come giudice di unico grado, sicchè è impossibile confermare alcuna statuizione della pronuncia ritenuta nulla, ivi inclusa quella sulle spese del primo grado, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione delle stesse relativamente al doppio grado di merito. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23132 del 19/08/2021 (Rv. 662070 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_336   Corte Cassazione 23132 2021 …...
Notifica dell'atto di appello presso il procuratore revocato – Cass. n.20840/2021
Impugnazioni civili - appello - Notificazione - nullità - Notifica dell'atto di appello presso il procuratore revocato dopo l'avvenuta sostituzione dello stesso - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.   La notifica dell'atto di appello effettuata presso l'originario difensore revocato, anziché presso quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, atteso che il requisito del "collegamento” (o del "riferimento”) tra il luogo della notificazione e il destinatario non rientra tra gli elementi costitutivi essenziali (rinvenibili nell'attività di trasmissione, svolta da soggetto qualificato, dotato "ex lege" del relativo potere, nonché nella fase di consegna, intesa come raggiungimento di uno degli esiti postivi dell'atto, in forza dei quali lo stesso possa considerarsi "ex lege" eseguito), idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, integrandone la fattispecie legale minima; pertanto, il requisito in parola si colloca fuori dal perimetro strutturale della notificazione e la sua assenza determina la nullità dell'atto processuale, sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione dell'intimato o la sua rinnovazione, spontanea o su ordine del giudice. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 20840 del 21/07/2021 (Rv. 661983 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_085, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_121, Cod_Proc_Civ_art_157   Corte Cassazione 20840 2021 …...
Sanatoria per raggiungimento dello scopo – Cass. n. 20214/2021
Procedimento civile - notificazione - nullità - sanatoria - Notifica a mezzo PEC - Prova - Art. 9 della l. n. 53 del 1994 - Violazione delle forme digitali - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Ammissibilità - Fattispecie.   Nel caso di notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell'art. 9 della l. n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che pertanto può essere sanata dal raggiungimento dello scopo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto inesistente la notifica dell'atto introduttivo, provata in forma cartacea invece che in modalità telematica, con conseguente esclusione di ogni sanatoria, nonostante l'attore avesse ricevuto proprio dal convenuto la documentazione relativa alla notifica effettuata). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20214 del 15/07/2021 (Rv. 661904 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156 com. 3   Corte Cassazione 20214 2021 …...
Deroga all'uso della lingua italiana nel processo civile – Cass. n. 19042/2021
Trentino-Alto Adige - uso della lingua tedesca e del LADINO - Processo civile - Bilinguismo ex artt. 20-27 d.P.R. n. 574 del 1988 - Applicabilità ai soli cittadini italiani - Esclusione - Fondamento - Principio di non discriminazione - Fattispecie.   La deroga all'uso della lingua italiana nel processo civile, prevista dagli articoli da 20 a 27 del d.P.R. n. 574 del 1988, che introducono il principio del bilinguismo nel processo davanti al giudice della Regione Trentino-Alto Adige, può essere estesa anche a soggetti diversi dai cittadini italiani residenti nella provincia di Bolzano, nel rispetto del principio di non discriminazione che permea il trattamento dei cittadini della UE, come affermato dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 27 marzo 2014 (causa C-32272013). (Nella specie la S.C. ha escluso la nullità del giudizio, introdotto da un cittadino austriaco con atto di citazione scritto in tedesco e proseguito in italiano come processo monolingue, sul rilievo che questi non aveva mai sollevato alcuna eccezione sul punto, avendo, al contrario, rinunciato alla traduzione degli atti). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19042 del 06/07/2021 (Rv. 661693 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_122, Cod_Proc_Civ_art_156   Corte Cassazione 19042 2021 …...
Eccezione di merito rigettata o disattesa in primo grado – Cass. n. 18119/2021
Impugnazioni civili - Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di appello - atto di appello - appello incidentale In genere – eccezioni - Eccezione di merito rigettata o disattesa in primo grado - Parte comunque vittoriosa - Appello incidentale - Necessità - Mera riproposizione dell'eccezione - Riqualificazione - Ammissibilità - Fondamento.   Nel processo tributario d'appello, come in quello civile, la devoluzione al giudice del gravame dell'eccezione di merito, respinta in primo grado, formulata dalla parte comunque vittoriosa, esige la proposizione dell'appello incidentale, ma se la parte ripropone tale eccezione contestando la statuizione sul punto, può procedersi alla sua riqualificazione, in applicazione del principio dell'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo, tenuto anche conto che, nel contenzioso tributario, l'appello incidentale non deve essere notificato, ma è contenuto nelle controdeduzioni, depositate nel termine di costituzione dell'appellato, venendo così ad affievolirsi la distinzione tra appello incidentale, riproposizione dei motivi e difesa del resistente. Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 18119 del 24/06/2021 (Rv. 661767 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_343, Cod_Proc_Civ_art_156   corte cassazione 18119 2021 …...
Errore nel modello di atto per la riassunzione – Cass. n. 16166/2021
Procedimento civile - riassunzione, in genere - Errore nel modello di atto per la riassunzione - Conseguenze - Mera Irregolarità - Configurabilità - Condizioni - Termine di decadenza - Osservanza - Criteri.   L'errore della parte nella scelta del modello di atto per la riassunzione davanti al medesimo giudice, nella medesima fase e grado, del giudizio quiescente produce una mera irregolarità allorché l’atto contenga tutti i requisiti della comparsa di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c.; il rispetto del termine di decadenza è assicurato dalla riattivazione del rapporto processuale con il compimento della prima formalità relativa al modello prescelto, sicché ove la riassunzione avvenga con ricorso, invece che con citazione o comparsa notificata, rileva a tal fine il deposito dell'atto in cancelleria. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 16166 del 09/06/2021 (Rv. 661461 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_367, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_297, Cod_Proc_Civ_art_50, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_121, Cod_Proc_Civ_art_125   corte  cassazione 16166 2021 …...
Ulteriore rimessione in istruttoria al fine di disporre CTU – Cass. n. 14410/2021
Procedimento civile - atti e provvedimenti in genere - nullità' - Giudizio di primo grado - Rimessione della causa sul ruolo al fine di esercitare il potere d'ufficio ex art. 213 c.p.c. al di fuori dei presupposti di legge - Ulteriore rimessione in istruttoria al fine di disporre CTU - Nullità dedotta nei motivi di impugnazione - Poteri del giudice di appello - Riconduzione del processo allo stato in cui si trovava al momento della prima remissione sul ruolo - Necessità - Conseguenze - Decisione allo stato degli atti o esercizio dei poteri istruttori ex art.356 c.p.c. Nel caso in cui giudice di primo grado, dopo aver preso la causa in decisione, l'abbia rimessa sul ruolo al fine di esercitare il potere di cui all'art. 213 c.p.c. per acquisire d'ufficio atti o documenti che la parte era in condizione di produrre in giudizio, e successivamente, all'esito di ulteriore rimessione in istruttoria, abbia disposto una consulenza tecnica d'ufficio, il giudice d'appello, ove la questione risulti ritualmente sollevata con l'atto d'impugnazione, sul rilievo della inutilizzabilità della documentazione illegittimamente acquisita d'ufficio in prime cure, nonché della nullità derivata della disposta C.T.U., deve riportare il processo allo stato in cui si trovava al momento della prima rimessione sul ruolo, decidendo nel merito allo stato degli atti, o rimetterlo, a sua volta, in istruttoria, esercitando i poteri di cui all'art. 356 c.p.c., eventualmente disponendo nuova consulenza tecnica. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14410 del 25/05/2021 (Rv. 661552 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_213, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_356 …...
Appello del richiedente - Citazione anziché ricorso – Cass. n. 12339/2021
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Rigetto della domanda - Appello del richiedente - Citazione anziché ricorso - Notifica all'Amministrazione anziché all'Avvocatura dello Stato - Conseguenze - Fattispecie. In tema di protezione internazionale, nel vigore dell'art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011, come modificato dal d.lgs. n. 142 del 2015, l'appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto con citazione anziché con ricorso, è suscettibile di sanatoria a condizione che, entro il termine decadenziale previsto dalla legge, l’atto venga depositato nella cancelleria del giudice, sicché nel caso in cui, a fronte della tempestività del deposito in cancelleria della citazione, la notifica al Ministero degli Interni sia stata erroneamente effettuata presso l'Amministrazione anziché presso l'Avvocatura dello Stato - in violazione dell'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933 -, essa è suscettibile di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. se non sanata dalla costituzione della parte intimata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello, proposto con atto di citazione anziché con ricorso, poiché la notifica dell'atto nei confronti del Ministero dell'interno non era stata eseguita presso l'Avvocatura dello Stato). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12339 del 10/05/2021 (Rv. 661431 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702_1, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_156 …...
Sentenza redatta in formato elettronico sottoscritta con firma digitale – Cass. n. 11306/2021
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto – sottoscrizione - Sentenza redatta in formato elettronico sottoscritta con firma digitale - Nullità - Esclusione - Fondamento - Copia estratta su supporto analogico - Segni grafici attestanti la presenza della firma digitale - Prova fino a querela di falso della sottoscrizione - Sussistenza. La sentenza redatta in formato elettronico, recante la firma digitale del giudice a norma dell'art. 15 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, non è affetta da nullità per difetto di sottoscrizione, attesa l'applicabilità al processo civile e ai documenti informatici adottati nel suo ambito del d.lgs. n. 82 del 2005 (cd. "Codice dell'amministrazione digitale"), sicché, in applicazione dell'art. 23 d.lgs. cit., deve ritenersi provata fino a querela di falso la sottoscrizione da parte del giudice della sentenza redatta in formato elettronico, quando su ogni pagina della copia estratta su supporto analogico vi siano i segni grafici (coccarda e stringa) che attestano la presenza della firma digitale. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11306 del 29/04/2021 (Rv. 661283 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_156 …...
Costituzione del giudice competente in materia di protezione internazionale – Cass. n. 10964/2021
Procedimento civile - giudice - collegio - Integrazione dell'organo giudiziario collegiale con un magistrato applicato - Mancata approvazione del progetto di applicazione da parte del CSM - Nullità decisione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie relativa al contenzioso in materia di protezione internazionale. In tema di costituzione del giudice competente in materia di protezione internazionale, la circostanza che la causa sia stata decisa dal collegio con la partecipazione di un magistrato applicato in forza di un apposito provvedimento organizzativo non approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura, non comporta la nullità della decisione, sia perché il magistrato applicato non può essere considerato persona estranea all'ufficio e non investita della funzione esercitata, sia perché l'art. 156 c.p.c. prevede che la nullità di un atto per inosservanza di forma non può essere pronunciata in assenza di espressa comminatoria di legge; né rileva la mancata approvazione del provvedimento da parte del C.S.M., posta la natura esecutiva e non retroattiva della pronuncia dell'organo di autogoverno. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10964 del 26/04/2021 (Rv. 661180 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_158 …...
Rimedi esperibili avverso la sentenza inesistente – Cass. n. 9910/2021
Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - nullita' della sentenza - pronuncia sulla nullita' - inesistenza Rimedi esperibili avverso la sentenza inesistente - "Actio nullitatis" o impugnazione ordinaria - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie. La cd. inesistenza giuridica o la nullità radicale di una sentenza può essere fatta valere o mediante un'autonoma azione di accertamento negativo ("actio nullitatis") esperibile in ogni tempo, oppure attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione dinanzi al giudice sovraordinato (secondo i casi, appello o ricorso per cassazione), i quali, tuttavia, come rimedi alternativi all'"actio nullitatis", devono essere esperiti secondo le regole loro proprie, e, quindi, tempestivamente, nel rispetto dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto, dopo il decorso dei termini di decadenza per l'impugnativa, al fine di ottenere la declaratoria di nullità della sentenza di appello, derivata dalla nullità radicale della sentenza di primo grado, asseritamente priva della sottoscrizione del giudice). Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9910 del 15/04/2021 (Rv. 661124 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_132 …...
Impugnazione dei crediti ammessi – Cass. n. 9464/2021
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - impugnazione dei crediti ammessi - Ricorso ex art. 98 l. fall.- Deposito documentazione attestante tempestività del ricorso - In forma cartacea anziché digitale - Inammmissibilità - Esclusione - Principio del raggiungimento dello scopo. In tema di impugnazione dello stato passivo ex art. 98 l. fall., ancorché la prova della tempestività del ricorso debba essere obbligatoriamente resa con modalità telematiche, il ricorso medesimo non incorre nella sanzione dell'inammissibilità qualora in virtù dell'irrituale produzione di documenti in forma cartacea possa reputarsi comunque assicurato ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. il raggiungimento dello scopo, rappresentato dalla costituzione di un contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario dinanzi al quale la controversia è stata instaurata. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 9464 del 09/04/2021 (Rv. 661178 - 02) Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_206, Cod_Proc_Civ_art_156 …...
Provvedimento straniero di adozione piena di un minore – Cass. n. 9006/2021
Delibazione (giudizio di) - provvedimenti stranieri - Provvedimento straniero di adozione piena di un minore - Riconoscimento dell'efficacia ex art. 67 l. n. 218 del 1995 - Genitori adottanti - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Azione promossa da uno solo di essi - Intervento dell'altro nel giudizio di legittimità - Adesione piena alle difese del primo - Conseguenze - procedimento civile - litisconsorzio - necessario Nel giudizio volto ad ottenere il riconoscimento dell'efficacia ex art. 67 della l. n. 218 del 1995 del provvedimento straniero di adozione piena di un minore, gli adottanti sono litisconsorti necessari, poiché l'atto reca l'inscindibile riconoscimento dello "status" genitoriale di entrambi; tuttavia, ove l'azione sia esperita da uno solo di essi, ma l'altro intervenga volontariamente nel giudizio di cassazione e aderisca in pieno alle difese del primo, consentendo di verificare l'assenza di alcun pregiudizio alle facoltà processuali delle parti, il giudice di legittimità non può rilevare il difetto del contraddittorio, né procedere alla rimessione della causa davanti al giudice di merito, ma è chiamato ad esaminare il ricorso e a deciderlo, dovendo dare preminenza al principio di effettività nel valutare l'esercizio e la lesione del diritto di difesa. Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 9006 del 31/03/2021 (Rv. 660971 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_383 …...
Procedimento civile - Nullità della procura – Cass. n. 8104/2021
Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - Procedimento civile - Nullità della procura - Omesso rilievo in primo grado - Sentenza - Proposizione dell'eccezione in comparsa conclusionale in appello - Inammissibilità - Fondamento. La nullità della procura alle liti non è qualificata dalla legge come assoluta e insanabile sicché, qualora essa non venga rilevata d’ufficio in primo grado, ne discende la nullità della sentenza che definisce il relativo giudizio, che si converte in motivo di gravame ex art. 161 c.p.c., da far valere tempestivamente con l’atto d’appello, non potendo essere dedotta in detta sede solo con la comparsa conclusionale. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8104 del 23/03/2021 (Rv. 660896 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_352 …...
Posizione processuale di ciascun genitore - Diversità – Cass. n. 6247/2021
Adozione - adozione (dei minori d'eta') - adottandi - adottabilita' - dichiarazione - Procedimento - Posizione processuale di ciascun genitore - Diversità - Nomina del difensore d'ufficio - Designazione di un unico avvocato per entrambi - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. Nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità di un minore, i genitori sono parti necessarie obbligatoriamente assistite da un difensore, ma la posizione processuale di ciascuno di essi è, in sé stessa, potenzialmente diversa da quella dell'altro, in ragione del diverso ruolo parentale rivestito e delle dinamiche relazionali tra loro esistenti, sicché il giudice, chiamato a designare il difensore d'ufficio in mancanza della nomina di quello di fiducia, non può scegliere un unico avvocato per entrambi, ma ne deve indicare uno per ciascuno, determinandosi altrimenti una situazione di conflitto di interessi virtuale (valutabile cioè in astratto e "ex ante"), che è causa della nullità di tutte le attività processuali svolte in contraddittorio. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6247 del 05/03/2021 (Rv. 660888 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156 …...
Precisazione delle conclusioni – Cass. n. 4202/2021
Procedimento civile - udienza - per la precisazione delle conclusioni - Processo di appello - Rimessione della causa sul ruolo per sollecitare il contraddittorio delle parti su questioni sopravvenute - Concessione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica - Necessità - Ragioni - Conseguenze dell'omissione - Nullità della sentenza - Fattispecie. Nel processo di appello, ove la causa sia rimessa sul ruolo per sollecitare il contraddittorio delle parti su questioni sopravvenute, il giudizio viene riportato nella fase decisoria, con conseguente necessità di osservare le prescrizioni poste dall'art. 352 c.p.c., anche in ordine ai termini previsti dall'art. 190 stesso codice ai fini dello scambio della comparse conclusionali e delle memorie di replica, la cui mancata concessione determina la nullità della sentenza, senza che sia necessario verificare la sussistenza, in concreto, del pregiudizio subìto dalla parte in seguito a tale omissione, trattandosi di termini perentori fissati dalla legge, la cui violazione è già stata valutata in astratto dal legislatore come autonomamente lesiva, in sé, del diritto di difesa. (Fattispecie in tema di protezione internazionale, nella quale, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, dopo aver rimesso la causa sul ruolo al fine di consentire alle parti di prendere posizione sulle ricadute processuali di un nuovo principio affermato dalle Sezioni unite e sulla disciplina sopravvenuta posta dalla l. 132 del 2018, aveva negato la concessione di nuovo termine per lo scambio delle comparse e delle memorie, all'esito delle rinnovate conclusioni). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4202 del 17/02/2021 (Rv. 660599 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_190_1, Cod_Proc_Civ_art_352 …...
Erronea indicazione della data di deliberazione – Cass. n. 3569/2021
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - data della deliberazione - Erronea indicazione della data di deliberazione - Nullità della sentenza - Esclusione - Mero errore materiale - Configurabilità - Conseguenze. Se la data di deliberazione riportata in calce ad una sentenza collegiale è anteriore alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., ma la data di pubblicazione - che segna il momento in cui la decisione viene ad esistenza - è successiva a detta scadenza, si presume, in assenza di contrari elementi, che l'indicata data di deliberazione sia affetta da semplice errore materiale e che, pertanto, il processo deliberativo si sia correttamente svolto mediante l'esame degli scritti difensivi depositati, senza alcun pregiudizio del diritto di difesa delle parti. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3569 del 11/02/2021 (Rv. 660593 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Proc_Civ_art_190 …...

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