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"ius superveniens" - nullità della sentenza - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3500 del 11/02/2025 (Rv. 673759-01)

Pronuncia sulla nullità - inesistenza - Rimedi esperibili avverso la sentenza inesistente - Actio nullitatis o impugnazione ordinaria - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

La cd. inesistenza giuridica o la nullità radicale di una sentenza può essere fatta valere o mediante un'autonoma azione di accertamento negativo (actio nullitatis) esperibile in ogni tempo, oppure attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione dinanzi al giudice sovraordinato (secondo i casi, appello o ricorso per cassazione), i quali, tuttavia, come rimedi alternativi all'actio nullitatis, devono essere esperiti secondo le regole loro proprie. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la pronuncia, ex art. 617 c.p.c., sull'opposizione al decreto di trasferimento di un bene venduto all'asta, asseritamente nulla per mancanza di firma del giudice, rilevando che la stessa avrebbe dovuto essere impugnata con ricorso per cassazione).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3500 del 11/02/2025 (Rv. 673759-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_618