Sospensione feriale dei termini - Svolgimento di attività materiale prodromica alla redazione della relazione - Nullità della consulenza - Esclusione - Ragioni.
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, lo svolgimento di attività materiale prodromica alla redazione della relazione (ad esempio, la visita del periziando da parte del consulente edico- legale) durante il periodo di sospensione feriale dei termini non determina la nullità della consulenza, concernendo la sospensione il compimento dei soli atti processuali.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31680 del 09/12/2024 (Rv. 672929-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_195, Cod_Proc_Civ_art_156