Art. 486. (Forma delle domande e delle istanze)
0 Codice di procedura civile
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Vendita forzata - effetti - Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 3172 del 07/02/2025 (Rv. 674060-02)Inerzia del titolare del diritto - Concorrenza di circostanze idonee a generare un giustificato affidamento - Abuso e perenzione del diritto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Se all'inerzia del titolare del diritto, ancorché unita a circostanze idonee a determinare un giustificato affidamento sul fatto che esso non sarà più esercitato, fa poi seguito il suo concreto esercizio, non è configurabile un abuso del diritto stesso - e, dunque, la sua perenzione - perché l'istituto del "Wervirkung" (tipico del diritto tedesco e generalmente tradotto come "rinuncia tacita all'azione") non è contemplato ed è incompatibile con l'ordinamento italiano non solo sul piano sostanziale, ma anche su quello processuale; infatti, il codice di rito prevede autonome regole per garantire la probità e la lealtà delle parti processuali e dei loro difensori (nonché per sanzionare l'azione o la resistenza in giudizio con mala fede o colpa grave) e, inoltre, la facoltà di esercitare un potere processuale può venir meno in ragione del decorso del tempo solo quando una specifica norma sanziona con la decadenza l'inattività della parte. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il ritardo con il quale il debitore esecutato ha fatto valere la decisione favorevole, conseguita con una opposizione endoesecutiva regolata dalla disciplina anteriore alla riforma del 2016, abbia comportato la perdita del diritto di provocare l'arresto del processo esecutivo).
Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 3172 del 07/02/2025 (Rv. 674060-02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_486, Cod_Proc_Civ_art_187_2, Cod_Civ_art_2909 …...
Mobiliare - presso terzi - accertamento dell'obbligo del terzo - dichiarazione del terzo - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11864 del 02/05/2024 (Rv. 670869-01)Pignoramento presso terzi - Indicazione degli elementi necessari all'identificazione e alla misura del credito pignorato - Mancanza - Conseguenze - "Ficta confessio" del terzo pignorato non comparso - Esclusione - Accertamento ex art. 549 c.p.c. su istanza del creditore - Necessità.
Nel procedimento di espropriazione presso terzi, se l'atto di pignoramento notificato non contiene la specifica quantificazione del credito pignorato, su istanza del creditore (ex art. 486 c.p.c.) si deve procedere all'accertamento endoesecutivo dell'obbligo del terzo, ai sensi dell'art. 549 c.p.c., anche in caso di non contestazione da parte del terzo pignorato rimasto silente, posto che il meccanismo della ficta confessio può operare solo quando l'allegazione del creditore consente la compiuta identificazione del preteso credito nei confronti del debitor debitoris.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11864 del 02/05/2024 (Rv. 670869-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_548, Cod_Proc_Civ_art_549, Cod_Proc_Civ_art_553, Cod_Proc_Civ_art_486 …...
Provvedimento di trasmissione dell'atto al giudice dell'esecuzione – Cass. n. 10898/2023Esecuzione forzata - opposizioni - All'esecuzione o agli atti esecutivi - Proposizione, nel corso del procedimento esecutivo, mediante atto iscritto al ruolo generale degli affari contenziosi civili - Provvedimento di trasmissione dell'atto al giudice dell'esecuzione - Impugnabilità con l'opposizione agli atti esecutivi - Esclusione - Ragioni.
In caso di opposizione esecutiva proposta dopo l'inizio dell'esecuzione forzata con atto iscritto direttamente al ruolo generale degli affari contenziosi civili, il provvedimento del giudice in tal guisa adito che dispone la trasmissione dell'atto al giudice dell'esecuzione e la cancellazione della causa dal ruolo contenzioso civile non è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in quanto avente natura di mera distribuzione dell'affare nell'àmbito del medesimo ufficio giudiziario.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 10898 del 24/04/2023 (Rv. 667592 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_486, Cod_Proc_Civ_art_083_3, Cod_Proc_Civ_art_185, Cod_Proc_Civ_art_168
Corte
Cassazione
10898
2023 …...
Principio di effettività della tutela del consumatore in base al diritto dell'Unione Europea – Cass. n. 9479/2023Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - esecutorieta' - per mancata opposizione o per mancata attivita' dell'opponente - esecuzione forzata - titolo esecutivo - Principio di effettività della tutela del consumatore in base al diritto dell'Unione Europea - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Esecuzione o intervento del creditore fondati su un decreto ingiuntivo non opposto - Omessa motivazione del decreto sul carattere non abusivo delle clausole - Dovere del giudice dell'esecuzione di svolgere tale controllo - Condizioni e modalità - Avviso al debitore sulla facoltà di proporre opposizione ex art. 650 c.p.c. entro quaranta giorni - Conseguenze sul processo esecutivo - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..
Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell'esecuzione è altresì tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto - avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione - e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana …...
Proposizione nel corso del procedimento esecutivoEsecuzione forzata - opposizioni - in genere - all'esecuzione o agli atti esecutivi - proposizione nel corso del procedimento esecutivo - forme - mancata osservanza - conseguenze- nullità - sanatoria per raggiungimento dello scopo - condizioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018
>>> L'atto introduttivo dell'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione (ex artt. 615, comma 2, 617, comma 2,e 618, nonché 619, c.p.c..) che eventualmente si discosti dal modello legale (il quale richiede un ricorso direttamente rivolto al giudice dell'esecuzione, da depositarsi quindi nel fascicolo dell'esecuzione già pendente e non da iscriversi nel ruolo contenzioso civile) è nullo, ma la nullità resta sanata, per raggiungimento dello scopo, se l'atto sia depositato nel fascicolo dell'esecuzione e/o comunque pervenga nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione, anche su disposizione di un giudice diverso, che ne rilevi la suddetta nullità, o su richiesta della parte opponente; in tal caso, la sanatoria opera con effetto dalla data in cui sia emesso il provvedimento che dispone l'inserimento dell'atto nel fascicolo dell'esecuzione ovvero dalla data, se anteriore, della richiesta dell'opponente; laddove il mancato tempestivo inserimento nel fascicolo dell'esecuzione non sia imputabile alla parte opponente ma ad un errore della cancelleria, gli effetti della proposizione della domanda resteranno quelli del deposito dell'atto presso l'ufficio giudiziario, tenuto conto che la cancelleria è tenuta ad inserire nel fascicolo dell'esecuzione tutti gli atti che siano oggettivamente interpretabili come diretti al giudice dell'esecuzione, indipendentemente dalla loro forma o dalla loro iscrizione a ruolo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018 …...
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