Inerzia del titolare del diritto - Concorrenza di circostanze idonee a generare un giustificato affidamento - Abuso e perenzione del diritto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Se all'inerzia del titolare del diritto, ancorché unita a circostanze idonee a determinare un giustificato affidamento sul fatto che esso non sarà più esercitato, fa poi seguito il suo concreto esercizio, non è configurabile un abuso del diritto stesso - e, dunque, la sua perenzione - perché l'istituto del "Wervirkung" (tipico del diritto tedesco e generalmente tradotto come "rinuncia tacita all'azione") non è contemplato ed è incompatibile con l'ordinamento italiano non solo sul piano sostanziale, ma anche su quello processuale; infatti, il codice di rito prevede autonome regole per garantire la probità e la lealtà delle parti processuali e dei loro difensori (nonché per sanzionare l'azione o la resistenza in giudizio con mala fede o colpa grave) e, inoltre, la facoltà di esercitare un potere processuale può venir meno in ragione del decorso del tempo solo quando una specifica norma sanziona con la decadenza l'inattività della parte. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il ritardo con il quale il debitore esecutato ha fatto valere la decisione favorevole, conseguita con una opposizione endoesecutiva regolata dalla disciplina anteriore alla riforma del 2016, abbia comportato la perdita del diritto di provocare l'arresto del processo esecutivo).
Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 3172 del 07/02/2025 (Rv. 674060-02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_486, Cod_Proc_Civ_art_187_2, Cod_Civ_art_2909