Polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16439 del 18/06/2025 (Rv. 675218 - 01)Stranieri - Opposizione a decreto di espulsione - Mancata comparizione dell’opponente - Provvedimento sanzionatorio - Esclusione - Obbligo di pronuncia nel merito - Sussistenza.
Nel giudizio di impugnazione del provvedimento di espulsione amministrativa, disciplinato dall'art. 18 del d.lgs. n. 150 del 2011, la mancata comparizione dell'opponente non comporta alcun provvedimento di tipo sanzionatorio sul piano processuale, dovendo in tal caso il giudice adito, una volta verificata la ritualità degli atti finalizzati a consentire la comparizione stessa, pronunciarsi, comunque, sul merito dell'impugnativa proposta.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16439 del 18/06/2025 (Rv. 675218 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_181, Cod_Proc_Civ_art_309 …...
Cancellazione della causa dal ruolo - per mancata comparizione delle parti - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14810 del 27/05/2024 (Rv. 671178-01)Procedimento civile - atti e provvedimenti in genere - nullita' -sanatoria - Mancata comparizione delle parti a due udienze consecutive - Omessa cancellazione della causa dal ruolo - Nullità - Successivo compimento di attività processuale - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Condizioni.
La nullità conseguente all'omessa cancellazione della causa dal ruolo, a seguito della diserzione delle parti a due udienze consecutive dinanzi al giudice istruttore (nella disciplina anteriore alla modifica dell'art. 181 c.p.c. da parte del d.l. n. 112 del 2008, conv. con mod. dalla l. n. 133 del 2008), è sanata per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., dal successivo compimento di un'attività processuale che manifesti l'intenzione di proseguire il processo e ottenere una decisione nel merito.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14810 del 27/05/2024 (Rv. 671178-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_309, Cod_Proc_Civ_art_181, Cod_Proc_Civ_art_156 …...
Litispendenza - presupposti - cancellazione di una delle cause dal ruolo - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 4814 del 23/02/2024 (Rv. 670430-01)Insussistenza della litispendenza - Rilevanza della situazione fattuale al momento della decisione - Fattispecie.
La litispendenza presuppone la contemporanea pendenza della stessa causa dinnanzi a giudici diversi, assumendo all'uopo rilievo la situazione processuale, anche sopravvenuta, rispetto all'introduzione dei giudizi per come sussistente al momento della decisione. (Nella specie, la S.C. ha negato la sussistenza della litispendenza parziale, affermata dal giudice di merito relativamente alla riconvenzionale, atteso che il giudizio precedentemente instaurato, al momento della pronuncia, si era già estinto in ragione della sua mancata tempestiva riassunzione a seguito della disposta cancellazione dal ruolo).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 4814 del 23/02/2024 (Rv. 670430-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_309, Cod_Proc_Civ_art_307 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26970 del 21/09/2023 (Rv. 668761 - 01)Giudizio di rinvio - procedimento - Giudizio di rinvio - Mancata riassunzione - Conseguenze - Estinzione del processo e caducazione di tutte le sentenze non coperte dal giudicato - Fondamento.
La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già passate in giudicato in quanto non impugnate, non essendo applicabile al giudizio di rinvio l'art. 338 dello stesso codice, che regola gli effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26970 del 21/09/2023 (Rv. 668761 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_393, Cod_Proc_Civ_art_338, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_306, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_309, Cod_Proc_Civ_art_310 …...
Presunzione di inesistenza nel caso di estinzione del processo per rinuncia o per inattività delle parti – Cass. n. 12026/2022Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere - Danno non patrimoniale - Presunzione di inesistenza nel caso di estinzione del processo per rinuncia o per inattività delle parti - Intervenuta transazione conclusa tra le parti e successivo abbandono del giudizio - Dichiarazione di estinzione - Applicabilità della presunzione - Configurabilità - Fondamento.
In tema di equa riparazione, ai fini dell'applicazione della presunzione "iuris tantum" di insussistenza del danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo, di cui all'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001, introdotto dalla l. 208 del 2015, è sufficiente che il giudizio presupposto sia stato definito con una declaratoria di estinzione per rinuncia agli atti o per inattività delle parti, non rilevando nel senso della inoperatività della detta presunzione che queste ultime abbiano abbandonato il giudizio solo dopo la conclusione di una transazione che abbia posto fine alla lite.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 12026 del 13/04/2022 (Rv. 664784 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_306, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_309, Cod_Proc_Civ_art_181
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Rito sommario di cognizione – Cass. n. 1709/2021Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Controversia relativa al diniego di riconoscimento - Rito sommario di cognizione - Artt. 181 e 309 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento.
In tema di protezione internazionale, trova applicazione, ove sia seguito il rito sommario di cognizione, sia in primo grado che in appello, il meccanismo disciplinato dagli artt. 181 e 309 c.p.c. per il processo ordinario, dovendosi escludere che la conseguente dichiarazione di estinzione possa configurare un pregiudizio per i diritti fondamentali del richiedente asilo, la cui condotta processuale è affidata alla responsabilità del difensore, o possa pregiudicare l'interesse della controparte pubblica che, qualora intenda evitare detta estinzione, ben può comparire dinanzi al giudice e chiedere che decida la controversia.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1709 del 26/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702_4, Cod_Proc_Civ_art_181, Cod_Proc_Civ_art_309 …...
Controversia relativa al diniego di riconoscimento – Cass. n. 1709/2021Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Controversia relativa al diniego di riconoscimento - Rito sommario di cognizione - Artt. 181 e 309 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento.
In tema di protezione internazionale, trova applicazione, ove sia seguito il rito sommario di cognizione, sia in primo grado che in appello, il meccanismo disciplinato dagli artt. 181 e 309 c.p.c. per il processo ordinario, dovendosi escludere che la conseguente dichiarazione di estinzione possa configurare un pregiudizio per i diritti fondamentali del richiedente asilo, la cui condotta processuale è affidata alla responsabilità del difensore, o possa pregiudicare l'interesse della controparte pubblica che, qualora intenda evitare detta estinzione, ben può comparire dinanzi al giudice e chiedere che decida la controversia.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1709 del 26/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702_4, Cod_Proc_Civ_art_181, Cod_Proc_Civ_art_309
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Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Cass. n. 11291/2020Giudice dell'esecuzione - Fase sommaria - Notificazione del decreto di fissazione dell'udienza nel termine perentorio assegnato - Obbligo della cancelleria - Esclusione - Omessa notificazione - Conseguenze - Rimessione in termini - Esclusione - Distinzione dalla mancata comparizione delle parti - Inammissibilità della domanda - Esclusione - Fondamento.
Esecuzione forzata - opposizioni - all'esecuzione (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) - provvedimenti del giudice dell'esecuzione In genere.
In tema di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, il decreto con il quale il giudice dell'esecuzione fissa davanti a sé l'udienza per la fase sommaria, assegnando un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dello stesso decreto all'opposto, non è soggetto a
comunicazione, a cura della cancelleria, al ricorrente, sicché ove quest'ultimo lasci scadere il termine perentorio fissato, incorre nella declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, senza potere beneficiare della rimessione in termini. Invece, se il ricorso è stato regolarmente notificato, la mancata comparizione delle parti non incide sull'ammissibilità della domanda e non preclude la possibilità di pervenire ad una pronuncia nel merito, in quanto la regolare instaurazione del contraddittorio pone le condizioni minime per l'attivazione dei poteri officiosi del giudice dell'esecuzione in ordine alla verifica dei presupposti di procedibilità dell'azione espropriativa.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 11291 del 12/06/2020 (Rv. 658098 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_181, Cod_Proc_Civ_art_309, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_618_1, Cod_Proc_Civ_art_619, Cod_Proc_Civ_art_153
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onorari - in genere - liquidazione compenso difensore parte ammessa a gratuito patrocinio - Cass. n. 27915/2018Avvocato - onorari - in genere - liquidazione compenso difensore parte ammessa a gratuito patrocinio - giudizio di opposizione - mancata comparizione delle parti - applicazione artt. 181 e 309 c.p.c. - fondamento - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27915 del 31/10/2018
>>> In tema di giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la disciplina generale della mancata comparizione delle parti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c. non è in contrasto con le ragioni che hanno condotto alla sottoposizione del procedimento di cui all'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 al rito sommario speciale, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, atteso che il mero deposito del ricorso è idoneo ad attivare il giudizio e ad investire il giudice del potere-dovere di decidere, senza necessità di ulteriori atti di impulso processuale, e poiché le predette norme sono compatibili con la disciplina dei procedimenti ispirati a regole di particolare concentrazione delle attività processuali. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito nella parte in cui aveva ritenuto che le ragioni di speditezza che caratterizzerebbero il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione escludessero, per ragioni di incompatibilità, l'applicazione degli artt. 181 e 309 c.p.c. e aveva dichiarato, per l'effetto, l'estinzione del procedimento a causa della mancata comparizione delle parti ad un'udienza).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27915 del 31/10/2018
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Procedimento civile - udienza - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10715 del 24/05/2016Sciopero dei magistrati o degli avvocati - Impedimento allo svolgimento dell'udienza - Conseguenze - Rinvio d'ufficio - Cancellazione della causa dal ruolo - Esclusione - Fondamento.
Lo sciopero dei magistrati o degli avvocati determina un impedimento allo svolgimento dell'udienza, la quale, pertanto, pur quando non sia stata verbalizzata la presenza o meno delle parti, dev'essere differita, quale rinvio d'ufficio, sicchè all'udienza successive la parte comparsa non può invocare la cancellazione della causa dal ruolo che presuppone, invece, la diserzione di un'udienza regolarmente tenuta.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10715 del 24/05/2016
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Procedimento civile - udienza - in genere - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10715 del 24/05/2016Sciopero dei magistrati o degli avvocati - Impedimento allo svolgimento dell'udienza - Conseguenze - Rinvio d'ufficio - Cancellazione della causa dal ruolo - Esclusione - Fondamento.
Lo sciopero dei magistrati o degli avvocati determina un impedimento allo svolgimento dell'udienza, la quale, pertanto, pur quando non sia stata verbalizzata la presenza o meno delle parti, dev'essere differita, quale rinvio d'ufficio, sicchè all'udienza successive la parte comparsa non può invocare la cancellazione della causa dal ruolo che presuppone, invece, la diserzione di un'udienza regolarmente tenuta.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10715 del 24/05/2016
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16358 del 04/08/2015Inattività delle parti - Disciplina prevista per il rito ordinario - Applicabilità - Disciplina processuale antecedente e successiva la riforma del d.l. n. 112 del 2008 - Fissazione di una nuova udienza - Necessità - Reiterazione dell'assenza - Differenze. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16358 del 04/08/2015
Procedimento civile - cancellazione della causa dal ruolo - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16358 del 04/08/2015
La disciplina processuale dell'inattività delle parti, di cui agli art. 181 e 309 c.p.c., trova applicazione anche nelle controversie soggette al rito speciale del lavoro, sicché, in caso di mancata comparizione di entrambe le parti nel corso del giudizio, va fissata (nel regime applicabile sia prima che dopo le modifiche apportate dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008) una nuova udienza da comunicarsi a cura della cancelleria, mentre, in caso di reiterazione dell'assenza, nella vigenza dell'art. 181, comma 1, c.p.c., come modificato dalla l. n. 534 del 1995, occorre procedere alla cancellazione della causa dal ruolo, e, a seguito della novella del 2008 (per i giudizi instaurati dopo il 25 giugno 2008), va dichiarata l'estinzione del processo con contestuale cancellazione della causa dal ruolo.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16358 del 04/08/2015
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Avvocato - onorari - prestazioni professionali - giudiziali penali - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 28420 del 19/12/2013Liquidazione del compenso - Opposizione - Omessa tempestiva notifica del ricorso - Conseguenze - Improcedibilità dell'opposizione - Esclusione - Fondamento - Dovere del giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 28420 del 19/12/2013
In tema di opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso al difensore di ufficio di imputato insolvente, la mancata tempestiva notifica del ricorso, ai controinteressati non ne comporta la improcedibilità, in quanto la legge non prevede alcuna sanzione per tale inattività. Ne consegue che il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio, tramite la rituale notifica del ricorso a cura del ricorrente, e, quindi, una volta che con il tempestivo deposito dell'atto introduttivo, si sia realizzata la "edictio actionis", necessaria al rituale e valido radicarsi della seconda fase processuale, procedere al giudizio.Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 28420 del 19/12/2013Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_181, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_309Massime precedenti Conformi: N. 2442 del 2011 Rv. 616503Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8516 del 2012 Rv. 622818 …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - modi - tacita - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8529 del 08/04/2013Intervento in giudizio di un chiamato all'eredità nella qualità di erede del "de cuius" - Accettazione tacita dell'eredità - Configurabilità - Successiva cancellazione della causa dal ruolo - Rilevanza ai fini della successione "mortis causa" - Esclusione - Fondamento.
L'intervento in giudizio operato da un chiamato all'eredità nella qualità di erede legittimo del "de cuius" costituisce accettazione tacita, agli effetti dell'art. 476 cod. civ., senza che alcuna rilevanza assuma la circostanza della successiva cancellazione della causa dal ruolo per inattività delle parti, posto che l'accettazione dell'eredità, a tutela della stabilità degli effetti connessi alla successione "mortis causa", si configura come atto puro ed irrevocabile, e quindi insuscettibile di essere caducato da eventi successivi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8529 del 08/04/2013
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successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - modi - tacita - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8529 del 08/04/2013Intervento in giudizio di un chiamato all'eredità nella qualità di erede del "de cuius" - Accettazione tacita dell'eredità - Configurabilità - Successiva cancellazione della causa dal ruolo - Rilevanza ai fini della successione "mortis causa" - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8529 del 08/04/2013
L'intervento in giudizio operato da un chiamato all'eredità nella qualità di erede legittimo del "de cuius" costituisce accettazione tacita, agli effetti dell'art. 476 cod. civ., senza che alcuna rilevanza assuma la circostanza della successiva cancellazione della causa dal ruolo per inattività delle parti, posto che l'accettazione dell'eredità, a tutela della stabilità degli effetti connessi alla successione "mortis causa", si configura come atto puro ed irrevocabile, e quindi insuscettibile di essere caducato da eventi successivi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8529 del 08/04/2013
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avvocato e procuratore - onorari - prestazioni professionali - giudiziali penali – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28923 del 27/12/2011 (2)Liquidazione del compenso - Opposizione - Mancata comparizione dell'opponente - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28923 del 27/12/2011
In tema di opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso al difensore, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel caso di mancata comparizione dell'opponente, il giudice non può dichiarare l'improcedibilità del ricorso, ma deve disporre ai sensi degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ., giacché, trattandosi di procedimento camerale, disciplinato in base all'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (cui rinvia il citato art. 170), il mero deposito del ricorso è idoneo ad attivare il giudizio e ad investire il giudice adito del potere-dovere di decidere, senza necessità di ulteriori atti di impulso processuale.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28923 del 27/12/2011
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - udienza di discussione – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.5238 del 04/03/2011Inattività delle parti - Disciplina prevista per il rito ordinario - Applicabilità - Conseguenze - Fattispecie.
La disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla legge n. 533 del 1973, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, nè i principi cui essa si ispira. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 348, comma primo, cod. proc. civ., anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 cod. proc. civ. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in una ipotesi in cui si era prima verificata la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di discussione di cui all'art. 437 cod. proc. civ. e poi la mancata comparizione di entrambe le parti alla successiva udienza alla quale la causa era stata rinviata, aveva dichiarato l'improcedibilità dell'appello. La S.C. - che per giungere al tale conclusione ha, fra l'altro, respinto la richiesta del ricorrente volta ad ottenere una pronunzia di cancellazione della causa dal ruolo- ha precisato che l'art. 348 cod. proc. civ. è posto ad esclusiva tutela dell'interesse dell'appellante, il quale ne è l'unico fruitore e destinatario).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.5238 del 04/03/2011
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famiglia - filiazione - filiazione naturale - riconoscimento - effetti - cognome del figlio - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 284 del 09/01/2009Procedimento camerale ex art. 262 cod. civ. - Reclamo - Mancata comparizione della parte reclamante in udienza - Decisione nel merito dell'istanza - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 284 del 09/01/2009
In tema di procedimento camerale di cui agli articoli 262 cod. civ. e 38, commi primo e terzo, disp. att. cod. civ., in materia di attribuzione del cognome del figlio naturale riconosciuto, nell'ipotesi di mancata comparizione della parte reclamante, il giudice del reclamo, verificato che siano stati regolarmente notificati l'istanza ed il decreto di fissazione dell'udienza, deve comunque decidere sul merito della controversia, restando esclusa la declaratoria di improcedibilità per tacita rinunzia all'impugnativa.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 284 del 09/01/2009
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Competenza civile - litispendenza – Cass. n. 1626/2006Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Rilevabilità in sede di legittimità - Sussistenza - Presupposti - Contemporanea ed effettiva pendenza della stessa causa dinanzi a giudici diversi - Configurabilità - Cancellazione della causa dal ruolo - Esclusione.
La litispendenza, che essendo rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo può essere pronunciata anche nel giudizio di cassazione, presuppone la contemporanea ed effettiva pendenza della stessa causa dinanzi a giudici diversi, e non è ravvisabile nell'ipotesi in cui il giudizio precedente sia stato cancellato dal ruolo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. civ., e non sia stata fornita la prova dell'avvenuta riassunzione nel termine annuale previsto dall'art. 307 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1626 del 26/01/2006
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Incompetenza
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