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308. (Comunicazione e impugnabilità dell'ordinanza)

Art. 308. (Comunicazione e impugnabilità dell'ordinanza)

0 Codice di procedura civile

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Azione civile - trasferimento in sede penale - competenza civile - regolamento di competenza - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25176 del 19/09/2024 (Rv. 672224-01)
Provvedimento dichiarativo di estinzione ex art. 75 c.p.p. - Reclamo ex art. 308 c.p.c. - Ammissibilità - Regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento. Il provvedimento dichiarativo dell'estinzione ex art. 75 c.p.p. è impugnabile con reclamo ex art. 308 c.p.c., tale essendo il rimedio tipico apprestato dal legislatore per la verifica dei presupposti integrativi della fattispecie estintiva, e non con regolamento di competenza, operante per le sole ipotesi di litispendenza interne alla giurisdizione civile. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25176 del 19/09/2024 (Rv. 672224-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_308, Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_042 …...
Estinzione del processo – Cass. n. 40831/2021
Procedimento civile - estinzione del processo - provvedimento del giudice - in genere - Estinzione del processo - Giudizi a decisione collegiale e monocratica - Forma del provvedimento - Differenze ai fini della rimessione in prime cure, ex art. 354 c.p.c.   In tema di estinzione del processo, il giudice di appello rimette la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ove, trattandosi di giudizi a decisione collegiale, riformi la sentenza di estinzione adottata in prime cure a seguito di reclamo al collegio, ex art. 308 c.p.c. e non anche se detta statuizione sia stata assunta con sentenza emessa nelle forme ordinarie ex art. 307, ultimo comma, c.p.c. Del pari va disposta la rimessione in primo grado laddove, in ipotesi di giudizi a decisione monocratica, il giudice di primo grado, assumendo una decisione che, definendo la lite in base ad una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza impugnabile solo con l'appello, abbia pronunziato l'estinzione senza il previo svolgimento dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ma non anche se l'estinzione sia stata deliberata dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione ex art.189 c.p.c., nel qual caso il giudice di appello, ove riformi la pronuncia, deve trattenere la causa e deciderla nel merito. Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Ordinanza n. 40831 del 20/12/2021 (Rv. 663394 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_176, Cod_Proc_Civ_art_178, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_308, Cod_Proc_Civ_art_354   Corte Cassazione 40831 2021 …...
Ordinanza di estinzione del processo – Cass. n. 39170/2021
Procedimento civile - estinzione del processo - provvedimento del giudice - impugnazione - Ordinanza di estinzione del processo - Mancata riassunzione nei termini di legge dopo la sospensione - Pronuncia fuori udienza senza previa audizione delle parti - Nullità- Ritenuta correttezza nel merito dell'estinzione da parte della corte di merito - Regressione della causa al primo giudice - Esclusione.   L'ordinanza di estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini di legge dopo la sospensione, è nulla se pronunciata fuori udienza e senza sentire le parti. Tale nullità, tuttavia, se reiterata in appello, non impone la regressione della causa al primo giudice quando al Corte d'Appello ritenga comunque corretta nel merito la decisione sull'estinzione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 39170 del 09/12/2021 (Rv. 663349 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_276, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_308, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354   Corte Cassazione 39170 2021 …...
Eccezione di esistenza di un foro inderogabile – Cass. n. 31604/2021
Competenza civile - incompetenza - per territorio - Eccezione di esistenza di un foro inderogabile - Onere per il convenuto di indicare i possibili fori alternativi e di negarne la rilevanza - Esclusione - Fattispecie.   Il convenuto che deduca l'incompetenza per territorio del giudice adito in ragione dell'esistenza di un foro inderogabile (nella specie, quello del consumatore) non è tenuto ad indicare i possibili fori alternativi e la loro irrilevanza rispetto a quello su cui è fondata la sua eccezione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31604 del 04/11/2021 (Rv. 662958 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_308, Cod_Proc_Civ_art_042   Corte Cassazione 31604 2021 …...
Ordinanza di estinzione pronunziata in udienza – Cass. n. 18499/2021
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - Estinzione del processo - provvedimento del giudice - impugnazione ­- termini - Tribunale in composizione monocratica - Ordinanza di estinzione pronunziata in udienza - Natura di sentenza - Conseguenze in tema di decorso del termine di impugnazione.   L'ordinanza con cui il tribunale in composizione monocratica dichiara l'estinzione del giudizio ha contenuto decisorio e natura sostanziale di sentenza; ne consegue che, avuto riguardo alla relativa impugnazione, mentre il termine cd. breve decorre solo a seguito della notificazione dell'ordinanza medesima ad istanza di parte, quello cd. lungo, applicabile in assenza di tale notifica, decorre dal deposito del provvedimento, coincidente, nell'ipotesi di sua pronuncia in udienza, con la data di quest'ultima. Corte Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18499 del 30/06/2021 (Rv. 661623 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_176, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_308, Cod_Proc_Civ_art_326   corte cassazione 18499 2021 …...
Fase presidenziale del giudizio divorzile – Cass. n. 9189/2021
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - Fase presidenziale del giudizio divorzile - Mancata comparizione delle parti - Ordinanza di estinzione del giudizio - Impugnazione - Appello - Esclusione - Reclamo al collegio - Fondamento. Poiché la fase presidenziale del giudizio separativo, come di quello divorzile, è finalizzata all'emissione di provvedimenti anticipatori, anche in rito, di natura provvisoria, come tali non idonei a definire il giudizio, il provvedimento di estinzione del giudizio emesso a seguito della mancata comparizione delle parti e che esaurisce la fase processuale ai sensi dell'art. 4, comma 7, della l. n. 898 del 1970, è suscettibile di reclamo al collegio di cui all'art. 308 c.p.c., e non di impugnazione innanzi alla corte d'appello. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 9189 del 02/04/2021 (Rv. 661146 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_178, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_308 …...
Procedimento civile - estinzione del processo - provvedimento del giudice - impugnazione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23997 del 26/09/2019 (Rv. 655420 - 01)
Giudice unico - Provvedimento di estinzione - Natura di sentenza - Rimedi impugnatori ordinari - Rimessione della causa al primo giudice, ex art. 354, comma 2, c.p.c. - Ammissibilità - Sentenza del giudice unico di estinzione dopo la precisazione delle conclusioni - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Fondamento. Il provvedimento con cui, nel corso del processo, il giudice istruttore, che operi come giudice monocratico, dichiara che il processo si è estinto, non è soggetto a reclamo ma, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, ed è impugnabile con gli ordinari mezzi; ne consegue che può essere richiesta al giudice di appello la rimessione al primo grado, ai sensi dell'art. 354, comma 2, c.p.c. ove si contesti il provvedimento estintivo, ravvisandosi l'ipotesi di cui all'art. 308, comma 2, c.p.c.; nel caso in cui, invece, l’estinzione sia stata deliberata dal tribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., il giudice di appello, ove non la ritenga sussistente, non può rimettere la causa al giudice di primo grado - non ricorrendo l'ipotesi contemplata dall'art. 308, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 354, comma 2, c.p.c. -, ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23997 del 26/09/2019 (Rv. 655420 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_178, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_308, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Procedimento civile - notificazione – pluralità di parti - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15920 del 15/06/2018
Unico rappresentante di più soggetti - Unitarietà ed inscindibilità della rappresentanza - Consegna di una sola copia al procuratore della parte - Sufficienza - Fattispecie. Quando una stessa persona fisica rappresenta in giudizio più soggetti, ma tale rappresentanza ha carattere unitario ed inscindibile, la notificazione è correttamente eseguita mediante consegna di una sola copia dell'atto al procuratore della parte, non trovando applicazione il principio secondo cui la notifica deve avvenire con la dazione di tante copie quante sono le parti contro cui l'atto è diretto. (Nella specie, la S.C. ha reputato corretta la notificazione dell'atto di riassunzione del processo ex art. 303 c.p.c. e del conseguente decreto di fissazione di udienza eseguita mediante consegna di una unica copia alla parte in proprio e nella qualità di genitore legale rappresentante del figlio minore d'età). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15920 del 15/06/2018   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - ordinanze – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17522 del 03/09/2015
Ordinanza del giudice istruttore di estinzione del processo - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Ragioni - Cause decise in composizione collegiale o monocratica - Irrilevanza. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17522 del 03/09/2015 È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice di primo grado di estinzione del processo atteso che il provvedimento, ove adottato dal tribunale in composizione monocratica, è assimilabile alla sentenza del tribunale che, in composizione collegiale e ai sensi dell'art. 308, comma 2, c.p.c., respinge il reclamo contro l'ordinanza di estinzione del giudice istruttore, sicché ha natura sostanziale di sentenza e deve essere impugnato con l'appello, mentre, ove sia stata emesso dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, conserva natura di ordinanza reclamabile avanti al collegio. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17522 del 03/09/2015     …...
procedimento civile - estinzione del processo - per inattività delle parti e per mancata prosecuzione o riassunzione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18316 del 27/08/2014
Estinzione del giudizio di opposizione all'esecuzione - Riassunzione del processo di esecuzione in stato di sospensione - Decorrenza del termine - Presupposti - Dichiarazione giudiziale - Necessità - Forme. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18316 del 27/08/2014 Quando si verifica una fattispecie estintiva del giudizio di opposizione all'esecuzione per inattività delle parti, non decorre alcun termine per la riassunzione del processo di esecuzione in stato di sospensione, essendo necessario, ai fini della sua decorrenza, che l'estinzione sia dichiarata o con l'ordinanza di cui all'art. 308, primo comma cod. proc. civ., divenuta inoppugnabile per mancanza di reclamo, o con la sentenza passata in giudicato che provveda sul reclamo, ovvero con la sentenza d'appello che confermi la dichiarazione di estinzione o la dichiari in riforma della sentenza di primo grado. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18316 del 27/08/2014   …...
separazione personale dei coniugi - effetti Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12347 del 03/06/2014
famiglia - in genere Ordinanza del giudice istruttore con la quale viene dichiarata l'ultrattività delle statuizioni presidenziali e l'estinzione del giudizio - Valore di sentenza - Esclusione - Fondamento - Impugnabilità con il reclamo al collegio - Necessità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12347 del 03/06/2014 In tema di separazione personale tra coniugi, il provvedimento del giudice istruttore con cui viene dichiarata l'ultrattività delle statuizioni presidenziali e l'estinzione del giudizio ha natura di ordinanza endoprocessuale, non avendo il giudice istruttore, nel corso di un giudizio attribuito al tribunale in composizione collegiale, il potere di pronunciare una sentenza. Ne consegue che, a norma dell'art. 178, secondo comma, cod. proc. civ., l'unico mezzo di impugnazione esperibile è il reclamo al collegio, nelle forme previste dagli artt. 308 e segg. cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, reputando tardiva l'impugnazione in appello avverso il provvedimento del giudice istruttore, aveva erroneamente qualificato lo stesso come sentenza invece di esaminare nel merito il fondamento del provvedimento di estinzione). Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12347 del 03/06/2014 Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 178 Cod. Proc. Civ. art. 308Cod. Civ. art. 151 …...
Civile - ausiliari del giudice - liquidazione del compenso – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7699 del 02/04/2014
Opposizione a decreto di liquidazione del compenso del c.t.u. - Ordinanza di estinzione del giudizio - Rimedi esperibili - Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. - Ammissibilità - Fondamento. Il provvedimento di estinzione adottato nel procedimento di opposizione a decreto di liquidazione degli onorari in favore del consulente tecnico d'ufficio non è appellabile ma ricorribile per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., perché esso definisce il procedimento in rito, e come tale sottostà al medesimo regime di impugnazione del provvedimento che definisce il procedimento nel merito. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7699 del 02/04/2014   …...
Procedimento civile - estinzione del processo - provvedimento del giudice - impugnazione – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22848 del 08/10/2013
Sentenza reiettiva di reclamo proposto contro declaratoria di estinzione del processo pronunciata dal giudice istruttore - Appello - Rito camerale - Applicabilità fin dal momento della sua proposizione. Ai sensi dell'art. 130 disp. att. cod. proc. civ., il procedimento di appello avverso la sentenza resa ex art. 308, secondo comma, cod. proc. civ., reiettiva del reclamo contro la declaratoria di estinzione del processo pronunciata dal giudice istruttore, è retto dal rito camerale fin dal momento della proposizione della impugnazione, che va, quindi, introdotta con ricorso da depositarsi in cancelleria entro i termini perentori prescritti dagli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22848 del 08/10/2013   …...
Procedimento civile - estinzione del processo - provvedimento del giudice - impugnazione – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22848 del 08/10/2013
Sentenza reiettiva di reclamo proposto contro declaratoria di estinzione del processo pronunciata dal giudice istruttore - Appello - Forma - Ricorso - Inosservanza - Appello proposto con citazione - Conversione dell'atto processuale nullo - Condizioni. L'appello avverso la sentenza resa ex art. 308, secondo comma, cod. proc. civ., reiettiva del reclamo contro la declaratoria di estinzione del processo pronunciata dal giudice istruttore, promosso con citazione anziché con ricorso è suscettibile di sanatoria, in via di conversione ex art. 156 cod. proc. civ., a condizione che, nel termine previsto dalla legge, l'atto sia stato non solo notificato alla controparte, ma anche depositato nella cancelleria del giudice. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22848 del 08/10/2013   …...
Procedimenti cautelari - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.12103 del 16/07/2012
Sequestro - Estinzione del processo di merito - Conseguente inefficacia del provvedimento cautelare e ripristino della situazione precedente - Condizioni - Inoppugnabilità della declaratoria di intervenuta estinzione - Necessità - Esclusione. La misura cautelare del sequestro perde la sua efficacia in conseguenza della dichiarazione di estinzione del correlato giudizio di merito, senza che a tal fine sia necessario che la pronunzia sia divenuta inoppugnabile, dovendosi, pertanto, assumere la stessa a presupposto dei provvedimenti ripristinatori previsti dall'art. 669-novies, secondo comma, cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.12103 del 16/07/2012   …...
procedimenti cautelari - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 12103 del 16/07/2012
Sequestro - Estinzione del processo di merito - Conseguente inefficacia del provvedimento cautelare e ripristino della situazione precedente - Condizioni - Inoppugnabilità della declaratoria di intervenuta estinzione - Necessità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 12103 del 16/07/2012 La misura cautelare del sequestro perde la sua efficacia in conseguenza della dichiarazione di estinzione del correlato giudizio di merito, senza che a tal fine sia necessario che la pronunzia sia divenuta inoppugnabile, dovendosi, pertanto, assumere la stessa a presupposto dei provvedimenti ripristinatori previsti dall'art. 669-novies, secondo comma, cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 12103 del 16/07/2012   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - ordinanze – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20631 del 07/10/2011
Estinzione del processo - Ordinanza del tribunale monocratico - Natura sostanziale di sentenza impugnabile con l'appello - Ordinanza del giudice istruttore - Reclamabilità avanti al collegio - Condizioni - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fattispecie relativa al rito societario. L'ordinanza emanata dal tribunale in composizione monocratica, che dichiara l'estinzione del processo, è assimilabile alla sentenza del tribunale che, in composizione collegiale e ai sensi dell'art. 308, secondo comma, cod. proc. civ., respinge il reclamo contro l'ordinanza di estinzione del giudice istruttore; tale provvedimento, pertanto, ha natura sostanziale di sentenza e deve essere impugnato con l'appello. La pronuncia conserva invece la natura di ordinanza reclamabile avanti al collegio se emessa dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale. (Nella specie, la S.C., nel dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione, ha osservato che nessun argomento in senso contrario è desumibile dalla specialità del rito societario, né dalla sua conformazione in termini di maggiore speditezza rispetto al procedimento di cognizione ordinaria). Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20631 del 07/10/2011   …...

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