Documentale (prova) - atto pubblico - efficacia - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24407 del 02/09/2025 (Rv. 676242-01)Sanzioni amministrative - Opposizione - Verbale di accertamento della violazione - Efficacia probatoria privilegiata - Limiti - Conseguenze - Deduzioni di errori o omissioni percettive imputabili al pubblico ufficiale nella ricostruzione dei fatti - Querela di falso - Necessità - Fattispecie.
Nell'opposizione a ordinanza ingiunzione per il pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale. (Nella specie, la S.C., confermando la decisione di merito, ha affermato che l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico aveva coperto tutti i fatti accertati durante l'ispezione e di cui i pubblici ufficiali avevano fornito precisa descrizione nel verbale, tra cui l'inidoneità delle condizioni igieniche dei box di stabulazione dei vitelli constatata in sede verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni imposte dai veterinari).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24407 del 02/09/2025 (Rv. 676242-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2699, Cod_Civ_art_2700 , Cod_Proc_Civ_art_221 …...
Falso civile - querela di falso - in appello - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19867 del 17/07/2025 (Rv. 675325 - 01)Competenza civile - regolamento di competenza - Querela di falso in via incidentale - Ordinanza di inammissibilità per inidoneità delle prove ad infirmare l'efficacia probatoria del documento - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Fondamento.
È inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza cui il giudice (nella specie, d'appello) dichiara inammissibile la querela di falso proposta in via incidentale, per l'inidoneità delle prove offerte, astrattamente considerate ed indipendentemente dal loro esito, a privare di efficacia probatoria il documento, trattandosi di provvedimento di natura istruttoria privo del carattere della decisorietà e definitività.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19867 del 17/07/2025 (Rv. 675325 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_177, Cod_Proc_Civ_art_359, Cod_Proc_Civ_art_047 …...
Falso civile - querela di falso - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16640 del 21/06/2025 (Rv. 675018 - 01)Relata di notifica - Mancato ricevimento - Onere di aggredire ciascuna delle attestazioni risultanti dalla relata - Esclusione - Contestazione di una sola attestazione - Sufficienza.
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, il destinatario che assuma non essere stato consegnatario di un atto, risultante a lui recapitato sulla base di una relata di notifica, al fine di contestare il suo mancato ricevimento, non è tenuto ad aggredire ognuna e ciascuna delle attestazioni risultanti dalla relata, che documentano le attività svolte dal pubblico ufficiale in occasione della notifica, potendo l'accertamento della falsità dell'atto basarsi sulla contestazione di immutazioni del vero anche di una sola di esse.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16640 del 21/06/2025 (Rv. 675018 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_148, Cod_Proc_Civ_art_149, Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_139 …...
Falso civile - querela di falso - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13118 del 16/05/2025 (Rv. 674604 - 01)Querela di falso in via principale - Proposizione nello stesso giudizio di domande dipendenti dall'accertamento nei confronti di terzi - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Nel giudizio introdotto con querela di falso in via principale non possono essere proposte domande nei confronti di terzi, pur ove dipendenti da detto accertamento, in quanto l'unico legittimato passivo e titolare di un interesse a contraddire è il soggetto che intende avvalersi del documento di cui si assume la falsità, tenuto altresì conto che l'eventuale accertamento della dedotta falsità produce effetti erga omnes. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, nel giudizio relativo alla querela di falso promossa in via principale in relazione ad alcune relate di notifica, aveva ritenuto sussistente la legittimazione passiva dell'operatore postale privato al quale Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva appaltato i servizi di notificazione dei propri atti e nei cui confronti intendeva agire in manleva).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13118 del 16/05/2025 (Rv. 674604 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_225, Cod_Proc_Civ_art_269
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Falso civile - querela di falso - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11875 del 06/05/2025 (Rv. 674853 – 01)Contenuto - Finalità - Conseguenze - Inammissibilità - Fattispecie.
La querela di falso é uno strumento processuale che ha lo scopo di accertare la falsità di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta o giudizialmente accertata e, dunque, di privare un documento della sua rilevanza probatoria, per annullare la possibilità che il giudice possa fondare la propria decisione su una prova falsa, sicché essa è inammissibile ove siffatte finalità non debbano essere perseguite. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza con la quale era stata dichiarata inammissibile la querela di falso proposta contro alcuni atti compiuti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11875 del 06/05/2025 (Rv. 674853 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2700, Cod_Civ_art_2702, Cod_Proc_Civ_art_221
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Falso civile - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11875 del 06/05/2025 (Rv. 674853 - 02)Querela di falso - decisione.
In tema di spese processuali, la querela di falso proposta in via principale va considerata causa di valore indeterminabile, tenuto conto sia dello scopo di eliminare la verità del documento, sia delle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11875 del 06/05/2025 (Rv. 674853 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_221
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Documentale (prova) - scrittura privata - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11422 del 29/04/2024 (Rv. 671031-01)Sottoscrizione in bianco - Riempimento contra pacta - Violazione dell'accordo di riempimento negativo - Abuso di biancosegno - Sussistenza - Conseguenze - Querela di falso - Necessità - Esclusione.
Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, il riempimento absque pactis consiste in una falsità materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, mentre il riempimento contra pacta (o abuso di biancosegno) consiste in un inadempimento derivante dalla violazione del mandatum ad scribendum, il quale può avere un contenuto sia positivo che negativo; ne deriva che anche la violazione di un accordo sul riempimento avente contenuto negativo (qual è quello che prevede, a carico di chi riceve il documento, l'obbligo di non completarlo) integra un abuso di biancosegno, la cui dimostrazione non onera la parte che lo deduca alla proposizione di querela di falso.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11422 del 29/04/2024 (Rv. 671031-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2702, Cod_Proc_Civ_art_221 …...
Falso civile - querela di falso - Querela di falso in via principale - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8688 del 02/04/2024 (Rv. 670698-01)Proposizione nello stesso giudizio di altre domande - Art. 104 c.p.c. - Ammissibilità.
Nel giudizio in cui sia proposta, in via principale, querela di falso, è ammissibile, ai sensi dell'art. 104 c.p.c., la proposizione da parte dell'attore di ulteriori domande nei confronti dello stesso convenuto.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8688 del 02/04/2024 (Rv. 670698-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_104, Cod_Proc_Civ_art_221 …...
Cosa giudicata penale - autorità in altri giudizi civili o amministrativi - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2608 del 29/01/2024 (Rv. 669993-01)Fatto materiale - Giudizio civile di falso e procedimento penale di falso - Contenuto - Differenze - Conseguenze - Fattispecie.
Il giudizio civile di falso e il procedimento penale di falso, pur conducendo entrambi all'eliminazione dell'efficacia rappresentativa del documento risultato falso, si differenziano per la funzione e l'oggetto, in quanto il giudizio civile tende a dimostrare la totale o parziale non rispondenza al vero di un determinato documento nel suo contenuto obiettivo o nella sua sottoscrizione e non, come quello penale, a identificare l'autore della falsificazione, ai fini della applicazione della sanzione penale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato la falsità di un documento, essendo all'uopo irrilevante il giudicato penale di assoluzione per il reato di falso relativo al medesimo documento)
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2608 del 29/01/2024 (Rv. 669993-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_221 …...
Prova civile - documentale (prova) Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 36293 del 28/12/2023 (Rv. 669727 - 01)Scrittura privata - verificazione - disconoscimento - falso civile - querela di falso - Disconoscimento di scrittura privata - Omessa proposizione dell'istanza di verificazione - Successiva proposizione di querela di falso - Declaratoria di inammissibilità di quest'ultima - Efficacia probatoria della scrittura - Esclusione.
Nel caso in cui la querela di falso, proposta successivamente al rituale disconoscimento di una scrittura privata, venga dichiarata inammissibile, il documento è privato di qualsivoglia efficacia probatoria, qualora la parte che intenda avvalersene non abbia proposto l'istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 36293 del 28/12/2023 (Rv. 669727 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_214, Cod_Proc_Civ_art_216, Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Civ_art_2702 …...
Prova civile - falso civile - querela di falso Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27408 del 26/09/2023 (Rv. 669090 - 01)Querela di falso in via principale - Indicazione degli elementi e delle prove della falsità - Necessità - Possibilità di assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ("ratione temporis" vigente) - Irrilevanza.
In tema di querela di falso proposta in via principale, la possibilità che alle parti vengano assegnati i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c. ("ratione temporis" vigente), per l'indicazione di mezzi di prova e per le produzioni documentali, non fa venir meno il requisito di validità previsto dall'art. 221, comma 2, c.p.c., secondo cui la querela di falso deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione, oltre che degli elementi, delle prove della falsità.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27408 del 26/09/2023 (Rv. 669090 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_221 …...
Prova civile - falso civile Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 21232 del 19/07/2023 (Rv. 668591 – 01)Querela di falso - intervento del p.m. - Giudizio di falso - Declaratoria di inammissibilità nella fase preliminare - Comunicazione dell'avvenuta proposizione della querela al P.M. - Necessità - Esclusione - Fondamento.
La partecipazione del P.M. al giudizio di falso è richiesta solo in relazione alla fase relativa all'accertamento della falsificazione del documento, siccome involgente l'interesse generale all'intangibilità della pubblica fede dell'atto (che l'organo requirente è chiamato a tutelare), con la conseguenza che non è necessario comunicargli l'avvenuta proposizione della querela ove il suddetto giudizio si sia concluso con la declaratoria di inammissibilità all'esito della fase preliminare, preordinata alla delibazione dell'ammissibilità dell'azione e della rilevanza del documento.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 21232 del 19/07/2023 (Rv. 668591 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_222, Cod_Proc_Civ_art_223, Cod_Proc_Civ_art_070, Cod_Proc_Civ_art_071 …...
Prova civile - documentale (prova) - atto pubblico - efficacia Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18848 del 04/07/2023 (Rv. 668335 - 01)Capacità della persona fisica - incapacità naturale di intendere e di volere - atti compiuti da persona naturalmente incapace - Atto notarile - Efficacia probatoria privilegiata - Limiti - Partecipazione all'atto rogato di un soggetto affetto da sordità - Dichiarazione della parte di essere parzialmente priva dell'udito, ma in grado di leggere e scrivere - Contestazione - Querela di falso - Necessità - Ragioni.
L'efficacia probatoria privilegiata dell'atto notarile - sancita dall'art. 2700 c.c.e relativa alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese e agli altri fatti innanzi a questo compiuti - non si estende al contenuto intrinseco e alla veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti, né agli apprezzamenti e alle valutazioni del notaio rogante; tuttavia, qualora il comparente abbia dichiarato di essere affetto da sordità perché parzialmente privo dell'udito, ma in grado di leggere e scrivere, tale dichiarazione, in quanto proveniente dalla stessa parte interessata e documentata dal notaio come evento avvenuto in sua presenza, può essere rimossa soltanto con la querela di falso, non trattandosi di una valutazione personale del professionista.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18848 del 04/07/2023 (Rv. 668335 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2700, Cod_Proc_Civ_art_221 …...
Prova civile - falso civile - querela di falso Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18234 del 26/06/2023 (Rv. 668456 - 01) Foglio firmato in bianco - Querela di falso - Riempimento "absque pactis" - Necessità - Riempimento "contra pactis" - Esclusione - Fattispecie.
La denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis" e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo "contra pacta"; ciò che rileva, dunque, ai fini della querela, è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna importanza il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella cui si riferisce l'autorizzazione ricevuta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, per infirmare le risultanze relative alla dicitura abusivamente apposta sulla matrice di un assegno bancario - con la quale veniva indicata la funzione di garanzia dello stesso in relazione al credito portato da una determinata fattura - aveva ritenuto necessaria la proposizione della querela di falso, a fronte della deduzione, da parte del ricorrente, dell'esistenza di una pattuizione, tra le parti, relativa unicamente al riempimento dell'assegno medesimo).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18234 del 26/06/2023 (Rv. 668456 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2702, Cod_Proc_Civ_art_221 …...
Querela di falso proposta in via principale avverso un documento prodotto in primo grado – Cass. n. 13376/2023Prova civile - falso civile - querela di falso - in appello - giudizio civile e penale (rapporto) - pregiudizialità - sospensione del processo civile - Querela di falso proposta in via principale avverso un documento prodotto in primo grado - Pendenza dell'appello - Sospensione - Esclusione - Rapporti tra giudizio di impugnazione e giudizio di falso.
La proposizione, in via principale e in pendenza dell'appello, di una querela di falso avente ad oggetto un documento prodotto in primo grado non consente la sospensione del gravame, prevista dall'art. 355 c.p.c. nella sola ipotesi di querela di falso proposta in via incidentale; pertanto, se per primo si conclude l'appello, con decisione fondata sull'assunta autenticità di un documento in seguito dichiarato apocrifo nel separato giudizio di falso, la pronuncia sull'impugnazione può essere rimossa col mezzo della revocazione ex art. 395, n. 2, c.p.c., per avere il giudice provveduto in base a prove successivamente rivelatesi false; se per primo si conclude il giudizio di falso, il relativo giudicato può essere invocato nel giudizio d'appello ex art. 2909 c.c., senza che vi ostino le preclusioni proprie del giudizio di appello, irrilevanti rispetto ai fatti sopravvenuti.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13376 del 16/05/2023 (Rv. 667647 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_225, Cod_Proc_Civ_art_355, Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Civ_art_2909
Corte
Cassazione
13376
2023 …...
Documento prodotto in copia – Cass. n. 8718/2023Prova civile - falso civile - querela di falso - in genere - Documento prodotto in copia - Querela di falso proposta direttamente contro la copia prodotta in giudizio senza previo disconoscimento della sua conformità all'originale - Ammissibilità - Fondamento.
In caso di documento prodotto in copia, è ammissibile la querela di falso proposta direttamente contro quest'ultima senza previo disconoscimento della sua conformità all'originale, dal momento che l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8718 del 28/03/2023 (Rv. 667565 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2702, Cod_Civ_art_2719, Cod_Proc_Civ_art_214, Cod_Proc_Civ_art_221
Corte
Cassazione
8718
2023 …...
Richiesta di consulenza tecnica d'ufficio o di rilievo "ictu oculi" della falsità della sottoscrizione – Cass. n. 8718/2023Prova civile - falso civile - querela di falso - in genere - Querela di falso - Presentazione - Contenuto - Condizioni di ammissibilità - Prova della falsità - Richiesta di consulenza tecnica d'ufficio o di rilievo "ictu oculi" della falsità della sottoscrizione - Sufficienza.
In tema di querela di falso, sia la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio (implicitamente mirata a formare scritture di comparazione), sia la richiesta al giudice di rilevare "ictu oculi" la falsità della sottoscrizione apposta sul documento impugnato soddisfano il requisito dell'indicazione delle prove della falsità, prescritto dall'art. 221, comma 2, c.p.c. ai fini di ammissibilità della querela.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8718 del 28/03/2023 (Rv. 667565 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_191
Corte
Cassazione
8718
2023 …...
Vincolatività per il giudice della querela – Cass. n. 6028/2023Prova civile - falso civile - querela di falso - in genere - Giudizio di ammissibilità e rilevanza - Vincolatività per il giudice della querela - Esclusione - Fondamento - Portata.
In tema di querela di falso, il giudizio di ammissibilità e rilevanza non è riservato alla fase della sua proposizione, in quanto l'ordinanza che autorizza la presentazione non è suscettibile di passare in giudicato e, pertanto, non vincola il giudice della querela che, se non è obbligato a esaminare nuovamente la rilevanza, è tenuto a controllare che: a) che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione; b) sia stato fatto uso del documento; c) il documento stesso sia idoneo a costituire prova contro l'istante.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6028 del 28/02/2023 (Rv. 667117 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_222, Cod_Proc_Civ_art_355
Corte
Cassazione
6028
2023 …...
Falsità degli atti posti dal giudice di merito a fondamento della decisione impugnata – Cass. n. 5058/2023Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - in genere - Richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione della querela di falso proposta in via principale - Inammissibilità - Falsità degli atti posti dal giudice di merito a fondamento della decisione impugnata - Rilevabilità con giudizio di revocazione - Fattispecie.
E' inammissibile il ricorso per cassazione che, senza censurare specificamente un "error in procedendo" o "in iudicando" della sentenza impugnata, si limiti a richiedere la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione della querela di falso proposta in via principale, dopo la sentenza di appello, con riguardo agli atti sui cui la sentenza medesima si fonda; l’eventuale falsità di tali atti, ove sia definitivamente accertata nella sede competente, può essere fatta valere soltanto come motivo di revocazione, con una compiuta valutazione dell'incidenza delle prove dichiarate false sul merito della controversia. (Nella specie, la S.C. - con riferimento a vicenda in cui la querela di falso era stata proposta ai fini dell'accertamento della falsità di firme apposte su avvisi di ricevimento di raccomandate - ha altresì rilevato che nel giudizio di legittimità non può procedersi ad una mera declaratoria di invalidità e/o nullità dei precedenti gradi di merito, in virtù dell'accertata falsità degli atti).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 5058 del 17/02/2023 (Rv. 666929 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_360
Corte
Cassazione
5058
2023 …...
Atto pubblico assistito da fede privilegiata – Cass. n. 27288/2022Prova civile - certificazioni amministrative - Referto del Pronto Soccorso di ospedale pubblico - Natura - Atto pubblico assistito da fede privilegiata - Limiti.
Il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27288 del 16/09/2022 (Rv. 665724 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Civ_art_2700
Corte
Cassazione
27288
2022 …...
Querela di falso in via principale – Cass. n. 24843/2022Prova civile - falso civile - querela di falso - in genere - Prova civile - Falso civile - Querela di falso - In genere - Querela di falso in via principale - Proposizione - Documento diverso da quelli di cui alla querela - Falsità - Accertamento - Richiesta - Domanda nuova - Configurabilità.
Nel giudizio promosso con querela di falso in via principale, costituisce domanda nuova, per novità del "petitum", la richiesta di accertamento della falsità di un documento ulteriore e diverso rispetto a quelli in relazione ai quali la domanda è stata inizialmente introdotta, ancorché tale documento abbia pur esso rilevanza nel diverso processo nel corso del quale è stato esibito.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 24843 del 17/08/2022 (Rv. 665565 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_183
Corte
Cassazione
24843
2022 …...
Domanda di nullità del testamento olografo per difetto di autografia – Cass. n. 24835/2022Successioni "mortis causa" - successione testamentaria - forma dei testamenti - testamento olografo - in genere - Domanda di nullità del testamento olografo per difetto di autografia - Azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura - Configurabilità - Onere della prova.
La domanda giudiziale di nullità del testamento olografo per difetto di autografia configura un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura, con la conseguenza che l'onere della prova grava sulla parte che l'ha proposta, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 24835 del 17/08/2022 (Rv. 665562 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0602, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2702, Cod_Proc_Civ_art_214, Cod_Proc_Civ_art_221
Corte
Cassazione
24835
2022 …...
Querela di falso incidentale – Cass. n. 15142/2022Prova civile - falso civile - querela di falso - intervento del p.m. - Presentazione della querela - Omessa comunicazione al P.M. - Nullità del procedimento - Anche in caso di successiva declaratoria di inammissibilità della querela - pubblico ministero in materia civile - intervento - obbligatorio.
In tema di querela di falso incidentale, una volta intervenuta l'autorizzazione ex art. 222 c.p.c., l'omessa comunicazione al P.M. della pendenza del relativo procedimento ne determina la nullità, rilevabile d'ufficio, anche qualora lo stesso si concluda con la declaratoria di inammissibilità della querela, dal momento che, all'esito del vaglio preliminare, risulta ormai coinvolto il generale interesse all'intangibilità della fede pubblica dell'atto che l'organo requirente è chiamato a tutelare.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 15142 del 12/05/2022 (Rv. 664827 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_070, Cod_Proc_Civ_art_071, Cod_Proc_Civ_art_158
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15142
2022 …...
Proposizione di querela di falso – Cass. n. 12453/2022Impugnazioni civili - appello - preclusione dell'appello improcedibile od inammissibile - Proposizione di querela di falso - Pronunzia di inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. - Esclusione - Eccezione.
In caso di proposizione di querela di falso, non può essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., in quanto, trattandosi di causa in cui è obbligatorio l’intervento del P.M., tale declaratoria è preclusa dalla lettera dell'art. 348-bis c.p.c.; tale esclusione, che vale anche nelle ipotesi in cui il giudice dichiari la querela inammissibile, ritenendo integrata un'ipotesi di riempimento del foglio non "absque", ma "contra pacta", non opera ove la querela venga ritenuta nulla per mancata indicazione degli elementi e delle prove della falsità del documento, non sussistendo in tal caso l'obbligo di intervento del P.M.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 12453 del 19/04/2022 (Rv. 664601 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_348, Cod_Proc_Civ_art_070
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Sottoscrizione del cancelliere – Cass. n. 5893/2022Procedimento civile - fascicolo - di parte - Sottoscrizione del cancelliere ex art. 74 disp. att. c.p.c. - Fascicolo di parte - Valenza di certificazione della presenza, in esso, dei documenti indicati nell'indice - Modalità di contestazione - Querela di falso.
La sottoscrizione apposta dal cancelliere, a norma dell'art. 74 disp. att. c.p.c., ha valore di certificazione della effettiva presenza nel fascicolo di parte dei documenti indicati nell'indice e può essere contestata solo con la proposizione della querela di falso.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5893 del 23/02/2022 (Rv. 663955 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_074, Cod_Proc_Civ_art_221
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Scheda testamentaria di data successiva a quella istitutiva dell'attore – Cass. n. 5091/2022Successioni "mortis causa" - successione testamentaria - forma dei testamenti - testamento olografo – data - Testamento olografo - Scheda testamentaria di data successiva a quella istitutiva dell'attore - Alterazione della data - Art. 602, comma 3, c.c. - Applicabilità - Esclusione - Necessità della querela di falso - Onere della prova - Sufficienza della prova presuntiva - Fattispecie.
Quando l'erede in forza di un testamento olografo agisca per far dichiarare che quello successivo, che istituisce erede il convenuto, è stato alterato nella data da terzi, si è fuori della previsione dell'art. 602, comma 3, c.c., che riguarda i casi in cui è consentita la prova della non corrispondenza della data apposta dal testatore a quella del giorno di redazione della scheda, mentre l'alterazione della data da parte di terzi può essere fatta valere soltanto per mezzo della querela di falso il cui onere probatorio, in mancanza di altri elementi di prova, ben può essere assolto mediante le sole presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto contraffatta la data di un testamento che era invece anteriore rispetto a quella risultante dalla contraffazione e, quindi, antecedente a quelle di altre due schede testamentarie favorevoli agli eredi che avevano proposto querela di falso).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5091 del 16/02/2022 (Rv. 664201 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0602, Cod_Civ_art_0606, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729, Cod_Proc_Civ_art_221
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Indicazione dell'avvenuta lettura del dispositivo di udienza – Cass. n. 36727/2021Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - sentenza - dispositivo (lettura del) - Verbale di udienza - Efficacia probatoria privilegiata - Indicazione dell'avvenuta lettura del dispositivo di udienza - Prova contraria - Querela di falso - Necessità.
Nel rito del lavoro deve attribuirsi fede privilegiata, fino a querela di falso, al verbale di udienza redatto dal cancelliere, anche con riferimento alla parte contenente l'indicazione dell'avvenuta lettura del dispositivo in udienza; ne consegue che, ove sia mancata la proposizione della querela di falso, è irrilevante la mera deduzione in ricorso che la lettura del dispositivo in udienza in realtà non sia avvenuta.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 36727 del 25/11/2021 (Rv. 662923 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_126, Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_437
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Proposizione dinanzi al giudice di pace – Cass. n. 32818/2021Prova civile - falso civile - querela di falso - in genere - Proposizione dinanzi al giudice di pace - Provvedimento di sospensione ex art. 313 c.p.c. - Regolamento di competenza su istanza del proponente la querela - Inammissibilità - Fondamento.
È inammissibile il regolamento di competenza, su istanza di chi abbia presentato la querela di falso innanzi al giudice di pace, avverso il provvedimento di sospensione del processo reso dal medesimo giudice agli effetti dell'art. 313 c.p.c. e che sia diretto a fare valere l'inammissibilità di detta querela poiché il controllo di legittimità, in tale ipotesi, è limitato a verificare che la querela di falso sia stata proposta e che la disposizione non sia stata abusivamente invocata, spettando al giudice della querela l'esame delle questioni procedurali o sostanziali attinenti alla stessa.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32818 del 09/11/2021 (Rv. 662961 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_313, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_222
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Denuncia di falsità materiale della quietanza – Cass. n. 32061/2021Prova civile - falso civile - querela di falso - in genere - obbligazioni in genere - adempimento - pagamento - quietanza - in genere - Denuncia di falsità materiale della quietanza mediante apposizione della dicitura "a saldo" in luogo di "in acconto" - Mancato disconoscimento della sottoscrizione da parte del creditore e contestuale deduzione della manomissione del documento - Querela di falso - Necessità - Fondamento.
Una volta che sia stata dedotta in giudizio dal creditore la falsità materiale di una quietanza, sul presupposto che il debitore, successivamente alla sottoscrizione da parte del creditore, non disconosciuta, abbia apposto la dicitura "a saldo di ogni avere", è onere del sottoscrittore proporre querela di falso per fornire la prova dell'avvenuta contraffazione del documento ed interrompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione. Ne consegue che, a fronte della produzione della quietanza da parte del debitore, il creditore, che non disconosca la sottoscrizione ivi apposta, ma si limiti ad affermare che il documento era stato manomesso nel contenuto con l'aggiunta della parola "saldo" previa cancellazione della parola "acconto" senza che fosse stata convenuta dalle parti una simile correzione, ha l'onere di proporre querela di falso per fornire la prova dell'avvenuta contraffazione del documento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32061 del 05/11/2021 (Rv. 662812 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1199, Cod_Civ_art_2702, Cod_Proc_Civ_art_214, Cod_Proc_Civ_art_221
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Querela di falso – Cass. n. 31243/2021Prova civile - falso civile - querela di falso - Obbligazioni in genere - adempimento - pagamento - quietanza - in genere - Querela di falso - Scrittura privata - Riconoscimento volontario o "ex lege" della sua provenienza e volontà di rescissione del collegamento tra dichiarazione e sottoscrizione - Presupposto della sottoscrizione quale elemento essenziale - Sussistenza - Originalità del documento - Necessità.
La querela di falso relativa a una scrittura privata postula che quest'ultima sia stata riconosciuta volontariamente dal suo autore o si consideri legalmente tale ai sensi dell'art. 2702 c.c. e che il querelante intenda eliminare l'efficacia probatoria attribuitale dalla suddetta disposizione o contestarne la genuinità, dimostrando l'avvenuta contraffazione e interrompendo così il collegamento esistente, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione, sicché la relativa proposizione presuppone che la scrittura rechi la sottoscrizione, quale suo elemento essenziale, oltre alla originalità del documento.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 31243 del 03/11/2021 (Rv. 662709 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2702, Cod_Proc_Civ_art_214, Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_215
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Riconoscimento della sottoscrizione di una scrittura privata – Cass. n. 29912/2021Prova civile - - Falso civile - querela di falso - In genere - documentale (prova) - scrittura privata - riconoscimento - Riconoscimento della sottoscrizione di una scrittura privata - Effetti - Presunzione di riferibilità della scrittura al sottoscrittore - Conseguenze - Collegamento tra imputabilità del documento e titolarità della volontà ivi espressa - Contestazione - Querela di falso - Necessità - Fattispecie
La scrittura privata, una volta intervenuto il riconoscimento della sottoscrizione, è assistita da una presunzione di veridicità per quanto attiene alla riferibilità dell'intero contenuto al suo sottoscrittore; qualora, tuttavia, questi neghi di essere autore, totalmente o parzialmente, delle dichiarazioni risultanti dal documento, al fine di superare la presunzione, deve proporre querela di falso. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che in una controversia di lavoro ha ritenuto di superare la presunzione di riconoscimento di una scrittura effettuata da una lavoratrice, a seguito di una transazione, sul presupposto che essa si presentava palesemente adulterata, benché la dipendente non avesse proposto querela di falso, limitandosi ad una generica contestazione di abusiva correzione della cifra inizialmente indicata come percepita).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 29912 del 25/10/2021 (Rv. 662610 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2702, Cod_Proc_Civ_art_221
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Personale ferroviario incaricato del controllo dei biglietti – Cass. n. 29580/2021Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - istruttoria In genere - Prova civile - documentale (prova) - atto pubblico - efficacia - Personale ferroviario incaricato del controllo dei biglietti - Qualifica - Conseguenze - Verbale di contravvenzione elevato nell'abito delle attività di prevenzione ed accertamento relative ai trasporti - Natura - Limiti di contestazione e prova nel conseguente giudizio di opposizione.
Il personale ferroviario (nella specie, di Trenitalia s.p.a.) incaricato, nell'ambito della attività di di prevenzione ed accertamento delle infrazioni relative ai trasporti, del controllo dei biglietti di linea riveste la qualifica di pubblico ufficiale. Ne consegue che il verbale di contravvenzione redatto durante dette operazioni è un atto pubblico dotato, quanto alla sua provenienza da chi l'ha formato, nonché alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti esser avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, di efficacia probatoria privilegiata, contestabile, tanto ove ne sia dedotta l'alterazione, pur involontaria o dovuta a cause accidentali, quanto nel caso in cui si lamentino errori od omissioni di natura percettiva da parte del medesimo pubblico ufficiale, con la proposizione, nel giudizio di opposizione, della querela di falso.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29580 del 22/10/2021 (Rv. 662566 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2699, Cod_Civ_art_2700, Cod_Proc_Civ_art_221
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2021 …...
Presentazione dell'istanza prima della rimessione della causa in decisione – Cass. n. 25487/2021Prova civile - falso civile - querela di falso - forma, modo e tempo della proposizione - Ammissibilità in qualsiasi stato e grado del giudizio - Limiti - Presentazione dell'istanza prima della rimessione della causa in decisione - Necessità - Conseguenze - Formulazione in comparsa conclusionale - Esclusione.
La previsione secondo cui la querela di falso può essere proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio va intesa nel senso che la relativa istanza, in primo o in secondo grado, deve comunque intervenire prima della rimessione della causa in decisione e, cioè, entro l'udienza di precisazione delle conclusioni; ne consegue che la querela non può essere avanzata negli scritti difensivi, quale - nella specie - la comparsa conclusionale, successivi a tale scansione processuale e riservati alla sola illustrazione delle difese.
Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Ordinanza n. 25487 del 21/09/2021 (Rv. 662255 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_190, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_281 quinquies
Corte
Cassazione
25487
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Desumibilità dalle dichiarazioni rese da quest'ultimo all'ufficiale giudiziario – Cass. n. 22225/2021Procedimento civile - notificazione - a mani proprie - Coincidenza tra destinatario dell'atto e consegnatario - Desumibilità dalle dichiarazioni rese da quest'ultimo all'ufficiale giudiziario - Conseguenze.
In caso di notifica di un atto a mani proprie del destinatario di esso, l'identità personale tra il destinatario indicato ed il consegnatario dell'atto medesimo è desumibile dalle dichiarazioni - penalmente sanzionate, se mendaci, ex art. 495 c.p. - rese da quest'ultimo all'ufficiale giudiziario e riportate nella relazione di notifica che, essendo munita di fede probatoria privilegiata, è confutabile unicamente mediante querela di falso.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22225 del 04/08/2021 (Rv. 662177 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_138, Cod_Civ_art_2700, Cod_Proc_Civ_art_221
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22225
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Attività propria dell'agente notificatore attestata nella relata di notifica – Cass. n. 21199/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - Notificazione dell'istanza di fallimento - Disciplina ex art. 15 l.fall. - Individuazione della sede risultante dal registro delle imprese - Attività propria dell'agente notificatore attestata nella relata di notifica - Fede privilegiata - Sussistenza - Conseguenze - Tentativo di notificazione in luogo diverso - Deduzione - Querela di falso - Necessità.
In tema di notificazione dell'istanza di fallimento, l'individuazione della sede del debitore risultante dal registro delle imprese, presso la quale, ai sensi dell'art. 15 l.fall., deve essere tentata la notificazione che non può essere eseguita presso l'indirizzo PEC del debitore, costituisce un'attività propria dell'agente notificatore, compiuta sulla base delle indicazioni contenute nella richiesta della parte istante, compresa tra le circostanze di fatto, riportate nella relata di notifica, munite di fede privilegiata; pertanto, ove la parte alleghi che, contrariamente a quanto attestato dall'ufficiale giudiziario, la notificazione sia stata tentata in un luogo diverso, è necessario che proponga querela di falso.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21199 del 23/07/2021 (Rv. 661974 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2700, Cod_Proc_Civ_art_221
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Causa introdotta contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione – Cass. n. 16928/2021Competenza civile - competenza per territorio - persone giuridiche e associazioni non riconosciute -Causa introdotta contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione - Individuazione del foro competente per territorio - Fattispecie.
In tema di competenza per territorio, solo la sede centrale e quelle regionali dell'Agenzia delle Entrate Riscossione possono essere indentificate, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., quali, rispettivamente, sede dell'ente e stabilimenti con rappresentante legale autorizzato a stare in giudizio. (Nella specie, la S.C., adita con regolamento di competenza, ha confermato la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, in un giudizio per querela di falso introdotto contro l'agente della riscossione, aveva individuato, quali giudici funzionalmente competenti per territorio, alternativamente il Tribunale di Roma, luogo della sede legale dell'ente convenuto, od il Tribunale di Napoli, ove si trovava la sede regionale di riferimento).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16928 del 15/06/2021 (Rv. 661750 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_221
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Sub-procedimento sostanzialmente deformalizzato – Cass. n. 15703/2021Prova civile - falso civile - querela di falso - Istanze istruttorie - Termini per la proposizione - Configurabilità - Esclusione - Limiti.
Nell'ambito di un sub-procedimento sostanzialmente deformalizzato qual è quello con cui si propone querela di falso in via incidentale, non è configurabile una preclusione alla possibilità di articolare mezzi di prova sia perché non è applicabile la previsione di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. sia perché gli artt. 221 e 222 c.p.c. non prevedono termini perentori per la proposizione di istanze istruttorie, fatta salva la necessità che non sia leso il diritto delle altre parti alla controprova.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15703 del 04/06/2021 (Rv. 661633 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_222, Cod_Proc_Civ_art_183
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Udienza per precisazione delle conclusioni - Richieste istruttorie – Cass. n. 4487/2021Procedimento civile - udienza - per la precisazione delle conclusioni -Richieste istruttorie - Mancanza di un provvedimento di rigetto - Omessa riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni - Presunzione di rinunzia tacita - Esclusione - Fattispecie.
Quando la causa viene trattenuta in decisione senza che il giudice istruttore si sia pronunciato espressamente sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti, il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le dette istanze istruttorie, non consente al decidente di ritenerle abbandonate, ove la volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in assenza di un provvedimento di rigetto sulle istanze istruttorie conseguenti alla querela di falso proposta in corso di causa, aveva ravvisato nel generico rinvio della parte alle "conclusioni di cui agli atti" una tacita rinuncia alle stesse).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4487 del 19/02/2021 (Rv. 660569 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_187, Cod_Proc_Civ_art_221 …...
Rapporti tra giudizio di verificazione e giudizio di falso – Cass. n. 2152/2021Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - verificazione - istanza di verificazione - Rapporti tra giudizio di verificazione e giudizio di falso - Querela di falso successiva a giudizio di verificazione - Preclusione - Condizioni - Conseguenze - Opponibilità del giudicato di falso nel giudizio di merito - Limiti. Prova civile - falso civile - querela di falso - In genere.
In tema di accertamento della verità di un documento, tra il giudizio di verificazione della scrittura privata e il giudizio di falso sussiste disomogeneità strutturale e funzionale, in quanto il primo ha per oggetto esclusivamente l'autenticità di una scrittura privata o della sottoscrizione ad essa apposta, mentre il secondo può investire anche l’atto pubblico o la scrittura privata riconosciuta o non riconosciuta o autenticata e può avere ad oggetto anche la genuinità della dichiarazione in essi contenuta; pertanto, avuto riguardo al combinato disposto degli artt. 221 e 355 c.p.c., la proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata, in seguito al suo disconoscimento, preclude la proponibilità della successiva querela di falso solo se il giudizio di verificazione sia culminato nell'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione con sentenza passata in giudicato e solo se la querela di falso che si intende proporre (in via principale o
incidentale) sia diretta a mettere nuovamente in discussione proprio e soltanto quella autenticità, mentre invece nessuna preclusione opera nella contraria ipotesi in cui sull'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione non si sia ancora formato il giudicato (nel qual caso il giudizio di falso potrà riguardare anche la sola autenticità della sottoscrizione) ovvero, pur essendo passato in giudicato l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione operato nel giudizio di verificazione, la querela di falso sia tuttavia diretta (anche od esclusivamente) a far valere la falsità ideologica del documento. Ove, nonostante la preclusione derivante dal disposto dell'art.221 c.p.c., la querela di falso sia stata ugualmente ammessa nel corso del giudizio di merito, l'improponibilità della querela si traduce nell'inopponibilità del giudicato eventualmente formatosi sull'esito di essa in ordine all'accertamento della …...
Conferimento del potere di proporre querela di falso in via incidentale - Cass. n. 1058/2021Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - Procura alle liti ex art. 83, comma 3, c.p.c. - Conferimento del potere di proporre querela di falso in via incidentale - Idoneità - Condizioni - Fattispecie. Prova civile - falso civile - querela di falso - forma, modo e tempo della proposizione- In genere.
La procura speciale alle liti, conferita ai sensi deii'art. 83, comma 3, c.p.c. è idonea ad attribuire il potere di proporre querela di falso anche in via incidentale, purché dalla stessa sia desumibile l'attribuzione di detto potere e la medesima rechi l'espressa indicazione dell'attività da compiere. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva affermato l’indispensabilità, perché il difensore potesse proporre querela di falso in via incidentale, di una procura speciale autenticata da un pubblico ufficiale munito di idonei poteri certificativi).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1058 del 21/01/2021 (Rv. 660409 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_084, Cod_Proc_Civ_art_221 …...
Conferimento del potere di proporre querela di falso in via incidentale – Cass. n. 1058/2021Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - Procura alle liti ex art. 83, comma 3, c.p.c. - Conferimento del potere di proporre querela di falso in via incidentale - Idoneità - Condizioni - Fattispecie. Prova civile - falso civile - querela di falso - forma, modo e tempo della proposizione In genere.
La procura speciale alle liti, conferita ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. è idonea ad attribuire il potere di proporre querela di falso anche in via incidentale, purché dalla stessa sia desumibile l'attribuzione di detto potere e la medesima rechi l'espressa indicazione dell'attività da compiere. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva affermato l'indispensabilità, perché il difensore potesse proporre querela di falso in via incidentale, di una procura speciale autenticata da un pubblico ufficiale munito di idonei poteri certificativi).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1058 del 21/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_084, Cod_Proc_Civ_art_221 …...
Ammissibilità della querela - Giudizio rimesso al giudice istruttore – Cass. n. 988/2021Prova civile - falso civile - querela di falso - Ammissibilità della querela - Giudizio rimesso al giudice istruttore - Riesame del collegio in sede di decisione - Ammissibilità.
In tema di querela di falso, benché la norma affidi all'istruttore il giudizio sulla rilevanza processuale dell'atto inciso dalla querela e sull'ammissibilità della proposizione della stessa, non è precluso al collegio il riesame dei presupposti suddetti, atteso che l'ordinanza dell'istruttore, non suscettibile di passare in giudicato, può essere riesaminata dal collegio, sia in ordine ai requisiti formali che nel merito della rilevanza dei documenti impugnati di falso, ai sensi dell'art. 178, comma 1, c.p.c., in sede di decisione della causa.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 988 del 20/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_178, Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_222, Cod_Proc_Civ_art_225 …...
Riconoscimento tacito di scrittura privata ex art. 215 c.p.c. e verificazione ex art. 216 c.p.c. - Cass. n. 24841/2020Prova civile - riconoscimento - prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - riconoscimento - Riconoscimento tacito di scrittura privata ex art. 215 c.p.c. e verificazione ex art. 216 c.p.c. - Effetti - Efficacia di piena prova fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2702 c.c. limitatamente alla provenienza della stessa dal sottoscrittore - Conseguenze - Contestazione del contenuto con ogni mezzo di prova - Esperibilità della querela di falso nei limiti della falsità materiale con esclusione di quella ideologica - Fattispecie relativa al processo tributario.
Il riconoscimento tacito della scrittura privata, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., e la verificazione ex art. 216 c.p.c., attribuiscono ad essa il valore di piena prova fino a querela di falso, secondo quanto dispone l'art. 2702 c.c., della sola provenienza da chi ne appare sottoscrittore, ma non anche della veridicità del contenuto, sicché quest'ultimo può essere contestato con ogni mezzo di prova, entro i rispettivi limiti di ammissibilità; ne consegue che la querela di falso sarà esperibile nel caso di falsità materiale, al fine di scindere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione, ma non in quello di falsità ideologica, per impugnare la veridicità di quanto dichiarato, al qual fine può invece farsi ricorso alle normali azioni volte a rilevare il contrasto tra volontà e dichiarazione. (Principio enunciato in una fattispecie, relativa al processo tributario, nella quale la S.C. ha ritenuto che l'Agenzia delle entrate, pur non avendo disconosciuto tempestivamente la copia di un atto di scioglimento societario ed essendosi quindi verificato il riconoscimento tacito, non avesse alcun onere di proporre, nel corso del giudizio di merito, la querela di falso della scrittura riconosciuta, potendo contrastarne il contenuto probatorio in ogni modo).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 24841 del 06/11/2020 (Rv. 659498 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_215, Cod_Proc_Civ_art_216, Cod_Proc_Civ_art_221 Cod_Civ_art_2700, Cod_Civ_art_2702
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Riconoscimento tacito di scrittura privata - Cass. n. 24841/2020Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - riconoscimento - Riconoscimento tacito di scrittura privata ex art. 215 c.p.c. e verificazione ex art. 216 c.p.c. - Effetti - Efficacia di piena prova fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2702 c.c. limitatamente alla provenienza della stessa dal sottoscrittore - Conseguenze - Contestazione del contenuto con ogni mezzo di prova - Esperibilità della querela di falso nei limiti della falsità materiale con esclusione di quella ideologica - Fattispecie relativa al processo tributario.
Il riconoscimento tacito della scrittura privata, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., e la verificazione ex art. 216 c.p.c., attribuiscono ad essa il valore di piena prova fino a querela di falso, secondo quanto dispone l'art. 2702 c.c., della sola provenienza da chi ne appare sottoscrittore, ma non anche della veridicità del contenuto, sicché quest'ultimo può essere contestato con ogni mezzo di prova, entro i rispettivi limiti di ammissibilità; ne consegue che la querela di falso sarà esperibile nel caso di falsità materiale, al fine di scindere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione, ma non in quello di falsità ideologica, per impugnare la veridicità di quanto dichiarato, al qual fine può invece farsi ricorso alle normali
azioni volte a rilevare il contrasto tra volontà e dichiarazione. (Principio enunciato in una fattispecie, relativa al processo tributario, nella quale la S.C. ha ritenuto che l'Agenzia delle entrate, pur non avendo disconosciuto tempestivamente la copia di un atto di scioglimento societario ed essendosi quindi verificato il riconoscimento tacito, non avesse alcun onere di proporre, nel corso del giudizio di merito, la querela di falso della scrittura riconosciuta, potendo contrastarne il contenuto probatorio in ogni modo).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 24841 del 06/11/2020 (Rv. 659498 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_215, Cod_Proc_Civ_art_216, Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Civ_art_2700, Cod_Civ_art_2702
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Contenzioso tributario - Querela di falso - Cass. n. 24846/2020Prova civile - falso civile - querela di falso - in cassazione - Contenzioso tributario - Querela di falso - Proponibilità nel giudizio di cassazione - Limiti - Documenti attinenti al relativo giudizio - Sussistenza - Atti posti dal giudice di merito a fondamento della decisione impugnata - Esclusione - Conseguenze - Rilevabilità con giudizio di revocazione della sentenza impugnata.
In tema di contenzioso tributario, la querela di falso è (rilevante e) proponibile nel giudizio di cassazione soltanto nei casi in cui concerna documenti attinenti al relativo procedimento, e non anche quando riguardi quelli che il giudice di merito abbia posto a fondamento della decisione impugnata, l’eventuale falsità dei quali, ove definitivamente accertata, potrà essere fatta eventualmente valere, nelle forme e nei limiti consentiti dall'ordinamento processuale generale e tributario, come motivo di revocazione della sentenza impugnata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 64 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 395 n. 2 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 24846 del 06/11/2020 (Rv. 659694 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_395
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Scrittura privata - Libertà di forma – Cass. n. 21544/2020Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - scritture di terzi - Contestazioni - Libertà di forma - Sussistenza - Regime dell'art. 2702 c. c. e dell'art. 214 c. p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 21554 del 07/10/2020 (Rv. 659385 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2702, Cod_Proc_Civ_art_214, Cod_Proc_Civ_art_221
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21544
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Querela di falso - Condizioni - Errore materiale nel documento – Cass. n. 19626/2020Prova civile - falso civile - querela di falso – contenuto - Querela di falso - Condizioni - Errore materiale nel documento - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
La querela di falso non può essere proposta se non allo scopo di togliere ad un documento (atto pubblico o scrittura privata) la idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi l'eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, ma si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento, la querela di falso non è ammissibile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto necessaria la querela di falso ancorché si trattasse semplicemente di far constare l'erroneità dell'indicazione nella relata di notificazione che, per mera svista, recava la data del 6 gennaio anziché quella del 6 febbraio).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19626 del 18/09/2020 (Rv. 659001 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Civ_art_2700, Cod_Civ_art_2702
CORTE
CASSAZIONE
19626
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Falso civile - querela di falso - Cass. n. 18042/2020 Prova civile - falso civile - querela di falso - decisione - Contratto stipulato per atto pubblico - Presenza dei testimoni per tutta la durata del rogito - Necessità - Esclusione - Fondamento – Conseguenze - prova civile - documentale (prova) - atto pubblico .
FALSO
QUERELA
ATTO PUBBLICO
In tema di contratti per i quali è richiesta la forma dell'atto pubblico, la mancata partecipazione continuativa dei testimoni per tutta la durata del rogito non determina la nullità dell'atto, non palesandosi tale presenza come necessaria se non in relazione all'attività di lettura e di sottoscrizione dell'atto stesso. Ne consegue che la querela di falso, ove finalizzata a confutare la veridicità dell'attestazione del pubblico ufficiale solo con riferimento alla presenza continuativa dei testimoni, non è idonea a fornire l'effettiva prova della nullità dell'atto, perché inidonea a comprovare la loro assenza al momento in cui se ne impone, a pena di nullità, la presenza.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 18042 del 28/08/2020 (Rv. 658948 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_221
corte
cassazione
18042
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Proposizione di querela di falso in alternativa al disconoscimento - Cass. n. 15823/2020Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - verificazione - disconoscimento -Prova civile - Proposizione di querela di falso in alternativa al disconoscimento - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Alla parte cui sia riferita una scrittura privata è sempre consentito non solo di disconoscerla, così facendo carico alla controparte della verificazione, ma anche di proporre alternativamente la querela di falso, al fine di negare definitivamente la genuinità del documento, poiché in difetto di limitazioni di legge non può negarsi la facoltà di optare per uno strumento più gravoso ma rivolto al perseguimento di un risultato più ampio e definitivo, qual è quello della completa rimozione del valore dell'atto con effetti "erga omnes". (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva reputato non proponibile la querela di falso, se non dopo l'esito sfavorevole dell'eventuale verificazione, in relazione alla sottoscrizione di alcune distinte bancarie di versamento e prelevamento).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15823 del 23/07/2020 (Rv. 658501 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2702, Cod_Proc_Civ_art_214, Cod_Proc_Civ_art_216, Cod_Proc_Civ_art_221
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15823
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Impugnazioni civili - appello - preclusione dell'appello improcedibile od inammissibile - Cass. n. 12920/2020Proposizione della querela di falso - Difetto dei requisiti di validità di cui all'art. 221, comma 2, c.p.c. - Pronuncia di inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.
Prova civile - falso civile - querela di falso - contenuto.
L'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., non può essere dichiarata qualora sia stata proposta una querela di falso, in via principale o incidentale, poiché in tal caso è previsto l’intervento obbligatorio del P. M. e, pertanto, la causa rientra fra quelle di cui all'art. 70, comma 1, c.p.c., alle quali non si applica il c.d. ”filtro in appello”, secondo quanto disposto dall'art. 348-bis c.p.c., a condizione che risulti provato il rispetto dei requisiti di validità per la proposizione della querela, di cui all'art. 221, comma 2, c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 12920 del 26/06/2020 (Rv. 658178 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_070, Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_348_2, Cod_Proc_Civ_art_348_3
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12920
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Pubblico ministero in materia civile - intervento – obbligatorio – Cass. n. 12254/2020 Intervento obbligatorio - Comunicazione della pendenza della causa - Necessità - Inefficacia degli atti anteriori alla comunicazione - Eccezione del solo pubblico ministero - Fattispecie.
L'obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero, nel caso del giudizio di falso ai sensi dell'art. 221, ultimo comma, c.p.c., impone la comunicazione della pendenza della causa, per metterlo in grado d'intervenire, mentre la concreta assunzione di conclusioni e partecipazione ai singoli atti istruttori, per i quali non si richiede un formale avviso, rientra nelle scelte discrezionali del medesimo pubblico ministero, al quale soltanto spetta di eccepire o meno l'eventuale inefficacia degli atti compiuti prima della sua chiamata in causa. (Nella specie la S.C. ha respinto la censura mossa dalla parte privata alla decisione della corte d'appello, per avere disatteso l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, derivante dalla comunicazione degli atti al pubblico ministero solo all'udienza di precisazione delle conclusioni). Conforme a 44481201
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12254 del 23/06/2020 (Rv. 658445 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_070, Cod_Proc_Civ_art_071, Cod_Proc_Civ_art_221
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12254
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Impugnazioni civili - Querela di falso proposta al tribunale in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace – Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 10464 del 03/06/2020 (Rv. 657797 - 01)Sentenza unitaria del tribunale sul falso e sul gravame - Ammissibilità - Conseguenze in tema di impugnazione dei relativi capi dell'unica sentenza.
Prova civile - falso civile - querela di falso - in appello.
Qualora la querela di falso venga proposta nel giudizio davanti al tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, il tribunale stesso può provvedere su entrambi i processi con unica sentenza, quale giudice di primo grado sulla questione di falso e di secondo grado sull'appello avverso la decisione del giudice di pace. Ne consegue che le statuizioni del tribunale, nella duplice funzione, determinano l'autonomia dei mezzi di impugnazione, nel senso che la prima statuizione deve essere impugnata con l'appello e la seconda con il ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 10464 del 03/06/2020 (Rv. 657797 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_355, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_339 …...
Competenza civile - competenza per territorio – Cass. n. 10361/2020Proposizione nel giudizio d'appello - Competenza per territorio - Foro generale delle persone fisiche - Fondamento.
Prova civile - falso civile - querela di falso.
Al di fuori del caso di sua proposizione in via incidentale innanzi al tribunale e, quindi, anche nel corso del giudizio di appello, la competenza territoriale sulla querela di falso va individuata in base ai criteri di collegamento di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., in considerazione del fatto che nel relativo processo è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero e che, pertanto, la competenza per territorio ha carattere inderogabile, senza che possa aversi riguardo agli effetti della pronuncia sui rapporti sui rapporti giuridici della cui prova si tratta e dovendosi altresì escludere che la stessa - in mancanza di una specifica disposizione normativa - sia modificabile per effetto di attrazione da parte della causa di merito.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10361 del 01/06/2020 (Rv. 657820 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_355, Cod_Proc_Civ_art_050_2
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
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Competenza civile - regolamento di competenza – Cass. n. 10361/2020Querela di falso proposta davanti alla corte d'appello - Ordinanza di rimessione al tribunale competente - Natura decisoria sulla competenza territoriale - Sussistenza - Conseguenze - Impugnabilità con regolamento necessario di competenza.
In tema di querela di falso proposta davanti alla corte d'appello, l'ordinanza con cui, ai sensi dell'art. 355 c.p.c., il giudice d'appello rimette la causa al tribunale competente per la riassunzione del giudizio sulla querela, ha natura decisoria sulla competenza territoriale relativa a tale giudizio ed è, pertanto, impugnabile con il regolamento necessario di competenza.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10361 del 01/06/2020 (Rv. 657820 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_355, Cod_Proc_Civ_art_042
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
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Procedimento civile - notificazione - copia (discordanza dall'originale) - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 6562 del 09/03/2020 (Rv. 657543 - 01)Notificazioni - Dichiarazioni dell'ufficiale giudiziario - Fede privilegiata in ordine alla regolarità intrinseca e alla completezza dell'atto ricevuto per la notifica nonché alla corrispondenza della copia notificata all'originale - Insussistenza - Fondamento - Conseguenze.
In tema di notificazioni, le dichiarazioni dell'ufficiale giudiziario (o del messo notificatore) non fanno fede fino a querela di falso della regolarità intrinseca e della completezza dell'atto ricevuto per procedere alla notifica né della corrispondenza della copia notificata all'originale, non essendo questa l'attività giudiziaria che egli compie e deve compiere, con la conseguenza che la presunzione di conformità tra originale e copia dell'atto notificato viene meno se il destinatario produce quest'ultimo incompleto. Né si può perciò ipotizzare un contrasto tra le due relate (atti pubblici), entrambe originali, apposte dall'ufficiale giudiziario, rispettivamente, sulla copia notificata e sull'originale dell'atto notificato, proprio perché non spetta all'ufficiale giudiziario effettuare alcun controllo intrinseco, sicché, se la copia dell'atto notificato non corrisponde all'originale, è sulla copia che il destinatario fa affidamento e su cui può difendersi.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 6562 del 09/03/2020 (Rv. 657543 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2700, Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_148, Cod_Proc_Civ_art_221 …...
Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - verificazione - disconoscimento - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 3891 del 17/02/2020 (Rv. 657147 - 01)Facoltà di esperire il disconoscimento o la querela di falso - Querela di falso successiva alla verificazione - Inammissibilità - Limiti.
Nell'ambito di uno stesso processo, qualora sia già stato utilizzato il disconoscimento, cui sia seguita la verificazione, la querela di falso è inammissibile se proposta al solo scopo di neutralizzare il risultato della verificata autenticità della sottoscrizione e non, invece, per contestare la verità del contenuto del documento.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 3891 del 17/02/2020 (Rv. 657147 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_214, Cod_Proc_Civ_art_216, Cod_Proc_Civ_art_221
PROVA CIVILE
PROVA DOCUMENTALE
SCRITTURA PRIVATA
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Prova civile - falso civile - querela di falso – Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1605 del 24/01/2020 (Rv. 656794 - 01)Pronuncia sull'istanza di regolamento di giurisdizione - Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. - Querela di falso "incidentale" - Modalità di proposizione - Richiesta di audizione formulata dalla parte prima della convocazione della camera di consiglio - Necessità - Deposito della querela contestuale all'adunanza camerale - Inammissibilità - Ragioni - Lesione del diritto di difesa - Esclusione -Fattispecie.
Nel procedimento per la pronuncia sull'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, la querela di falso "incidentale" può essere proposta solo se la parte, tramite il difensore, abbia chiesto di essere sentita in funzione di tale proposizione prima della convocazione della camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., restando invece inammissibile nell'ipotesi in cui, come nella specie, la richiesta sia stata formulata il giorno stesso dell'adunanza e la querela sia stata contestualmente depositata, atteso che il predetto procedimento non tollera dilazioni o ritardi nella definizione del regolamento; né, per effetto di tale interpretazione del contesto normativo di riferimento, si determina una lesione del diritto di difesa, restando impregiudicata per la parte la possibilità di proporre la querela di falso in via principale.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1605 del 24/01/2020 (Rv. 656794 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_375
PROVA CIVILE
FALSO CIVILE
QUERELA DI FALSO …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 27722 del 29/10/2019 (Rv. 655525 - 01)Impugnazioni civili - Termine breve per impugnare - Difformità di date tra la relata di notifica in possesso del notificante e quella consegnata al destinatario - Prevalenza di quest'ultima - Fondamento - procedimento civile - notificazione - relazione di notifica
Ai fini della individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine breve per l'impugnazione, quando emerga una difformità di date tra la relata di notifica della sentenza in possesso del notificante e quella consegnata al destinatario, la tempestività della impugnazione deve essere valutata con riguardo alla data risultante dalla relata di notifica redatta sull'atto consegnato a quest'ultimo, il quale non è tenuto a provare l'esattezza delle risultanze dell'atto ricevuto, su cui solo poteva fare affidamento per computare il termine utile per l'impugnazione, mentre spetta al notificante, secondo gli ordinari criteri di distribuzione dell'onere probatorio, provare mediante querela di falso - trattandosi di contrasto tra due atti pubblici - la corrispondenza della relata stilata sull'atto in suo possesso all'effettivo svolgimento "quoad tempus" delle formalità di notifica. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nella difformità di date ed in assenza di querela di falso, aveva dato prevalenza a quella della relata di notifica della sentenza di primo grado in possesso del notificante, in quanto risultante dall'attestazione del registro UNEP).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 27722 del 29/10/2019 (Rv. 655525 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_148, Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Civ_art_2699, Cod_Civ_art_2700 …...
Prova civile - falso civile - querela di falso - Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19281 del 17/07/2019 (Rv. 654635 - 01)Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l’autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata, che aveva riconosciuto la legittimazione passiva degli agenti verbalizzanti rispetto ad una querela di falso proposta avverso un verbale di accertamento redatto in occasione di un sinistro stradale).
Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19281 del 17/07/2019 (Rv. 654635 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_105 …...
Prova Documentale - riconoscimento della scrittura privata - Cass. 12707/2019Querela di falso - Falsità ideologica - Inammissibilità della querela - Fattispecie
La querela di falso proposta avverso una scrittura privata è limitata a contestare la provenienza materiale dell'atto dal soggetto che ne abbia effettuato la sottoscrizione e non pure ad impugnare la veridicità di quanto dichiarato.
(Nella fattispecie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile la querela di falso, proposta soltanto in appello, volta a far accertare l'inesistenza dell'operazione risultante da una fattura o a dimostrarne la sua realizzazione ad un prezzo diverso da quello ivi indicato).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12707 del 14/05/2019 (Rv. 653919 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2702 – Efficacia della scrittura privata
Cod. Proc. Civ. art. 221 – Modo di proposizione e contenuto della querela …...
Relazione di notifica - Avviso di ricevimento - Natura - Atto pubblico - Contestazione del contenuto - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8082 del 21/03/2019Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta - Relazione di notifica - Avviso di ricevimento - Natura - Atto pubblico - Contestazione del contenuto - Contrasto con la data risultante dal timbro postale - Querela di falso - Necessità - Eccezioni.
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, avendo natura di atto pubblico, costituisce il solo documento idoneo a provare - in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione - l'intervenuta consegna del plico con la relativa data e l'identità della persona alla quale è stato recapitato, salvo che detta data manchi o sia incerta, ipotesi nelle quali i termini decorrono dal giorno riportato nel timbro postale; pertanto, la parte che intenda contestarne il contenuto deducendo l'incompatibilità tra la data di ricezione ivi apposta e quella risultante dal menzionato timbro ha l'onere di proporre querela di falso, a meno che dallo stesso contesto dell'atto non emerga in modo evidente che il pubblico ufficiale ha compiuto un mero errore materiale nella sua redazione, il quale ricorre nel caso di indicazione di data inesistente o anteriore a quella della formazione dell'atto notificato o non ancora maturata.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8082 del 21/03/2019
Cod_Civ_art_2700, Cod_Proc_Civ_art_148, Cod_Proc_Civ_art_149_1, Cod_Proc_Civ_art_221 …...
Scrittura privata - sottoscrizione - Dichiarazione contenuta in più fogli - Sottoscrizione apposta solo sull'ultimo foglio - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 7681 del 19/03/2019Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - sottoscrizione - Dichiarazione contenuta in più fogli - Sottoscrizione apposta solo sull'ultimo foglio - Prova sino a querela di falso della provenienza di essa dal sottoscrittore - Sussistenza - Conseguenze.
In ipotesi di dichiarazione sottoscritta, pur se contenuta in più fogli dei quali solo l’ultimo firmato, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2702 c.c., si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata firma dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di falso.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 7681 del 19/03/2019
Cod_Civ_art_2702, Cod_Proc_Civ_art_215, Cod_Proc_Civ_art_221 …...
Querela di falso – contenuto - Obbligo di indicazione degli elementi e delle prove della falsità - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 4720 del 19/02/2019 Prova civile - falso civile - querela di falso – contenuto - Obbligo di indicazione degli elementi e delle prove della falsità - Estremi - Presunzioni - Ammissibilità - Fattispecie in tema di produzione di consulenza tecnica di parte.
Ai fini della valida proposizione della querela di falso, l'obbligo di indicazione degli elementi e delle prove della falsità previsto dall'art. 221 c.p.c. può essere assolto con qualsiasi tipo di prova che sia idonea all'accertamento del falso e, quindi, anche a mezzo di presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inidonei a dimostrare la falsità della sottoscrizione di una quietanza di integrale soddisfacimento di un credito risarcitorio il deposito di una consulenza tecnica di parte, la sottoscrizione, da parte della querelante, del verbale di udienza, la dichiarazione di disponibilità della stessa al saggio grafico, nonché la macroscopica inferiorità della somma riportata nella quietanza rispetto a quella oggetto della domanda risarcitoria e a quella indicata in una bozza di transazione sottoscritta dalla medesima querelante).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 4720 del 19/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_222, Cod_Civ_art_2727 …...
Falso civile - querela di falso - in genere provaProva civile - falso civile - querela di falso - in genere prova - onere a carico del querelante.
Nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2126 del 24/01/2019
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Atti e provvedimenti in genere - processo verbale - Atti del procedimento civile mancanti - Ricostituzione – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1524 del 21/01/2019Procedimento civile - atti e provvedimenti in genere - processo verbale - Atti del procedimento civile mancanti - Ricostituzione – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1524 del 21/01/2019
Applicazione analogica dell'art. 113 c.p.p. - Ammissibilità - Valore dell'atto ricostituito - Conseguenze in ambito probatorio - Poteri del giudice di merito.
In tema di ricostruzione di atti del processo civile, disposta in applicazione analogica dell'art. 113 c.p.p., all'atto ricostituito va attribuito lo stesso valore formale di quello mancante, con l'efficacia probatoria fino a querela di falso propria dell'atto pubblico ex art. 2700 c.c., ferme le valutazioni del giudice del merito circa la corrispondenza tra copia utilizzata per la ricostituzione ed originale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1524 del 21/01/2019
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Accertamento tributario (nozione) - in genere - processo verbale di constatazione Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - in genere - processo verbale di constatazione - trasposizione del contenuto della conversazione telefonica con il contribuente - contestazione - querela di falso - necessità – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 30031 del 21/11/2018
In tema di accertamenti tributari, deve essere proposta querela di falso contro la parte del processo verbale di constatazione nella quale sia stata trascritta una conversazione telefonica tra il contribuente ed il pubblico ufficiale, trattandosi, ex art. 2700 c.c., della descrizione di fatti compiuti in presenza del pubblico ufficiale.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 30031 del 21/11/2018 …...
Querela di falsoPubblico ministero in materia civile - intervento - obbligatorio - querela di falso - partecipazione del p.m. alle udienze e formulazione, da parte dello stesso, delle conclusioni - necessità - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27402 del 29/10/2018
>>> In tema d'intervento obbligatorio del P.M., ai fini della validità del procedimento per querela di falso non sono necessarie né la presenza alle udienze né la formulazione delle conclusioni da parte di un rappresentante di tale ufficio, essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27402 del 29/10/2018 …...
Finalità d'interesse pubblicoCosa giudicata civile - eccezione di giudicato - interpretazione del giudicato esterno - limiti di cui all'art. 345 c.p.c. per le prove nuove in appello - esclusione - finalità d'interesse pubblico - rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo – fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27161 del 25/10/2018
>>> Il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non è subordinato ai limiti fissati dall'art. 345 c.p.c. per le prove nuove in appello, di tal che il giudice, al quale ne risulti l'esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nell'ambito di un giudizio per querela di falso, non aveva preso in esame la sentenza penale divenuta definitiva nel corso del giudizio di secondo grado ed eccepita dalla parte interessata, con cui la convenuta, imputata del reato di cui all'art. 481 c.p., era stata assolta perché il fatto non sussiste).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27161 del 25/10/2018 …...
Copie autentiche tra loro difformiNotariato - atto pubblico notarile - in genere - atto pubblico - copie autentiche tra loro difformi - proposizione della querela contro quelle ritenute contraffatte - necessità - limiti - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27000 del 24/10/2018
>>> Il principio per cui l'esistenza di copie autentiche di un atto pubblico tra loro difformi impone la proposizione della querela di falso contro quelle ritenute contraffatte, quale strumento imprescindibile per neutralizzarne il valore probatorio, trova applicazione quando le parti eseguano produzioni tra loro contrapposte, e non quando si tratti di copie prodotte dalla stessa parte processuale proprio al fine di sopperire a carenze del documento depositato in precedenza. In tale evenienza, il giudice è tenuto a procedere al raffronto comparativo tra esse e, in applicazione del principio generale di conservazione degli atti giuridici, ad accedere, ove possibile e sempre che non sia proposta querela di falso, all'interpretazione che renda logicamente compatibili i rilevati profili di difformità. (Fattispecie in cui, con riferimento alle due copie autentiche di un decreto ingiuntivo per credito contributivo prodotte dalla difesa dell'INPS, la prima recante solo il timbro con il nome del giudice, ma priva di sottoscrizione, l'altra contenente la sigla autografa del magistrato, la S.C. ha censurato l'omessa valutazione della copia siglata, dalla quale avrebbe potuto desumersi che la mancanza della dicitura "firmato", al di sotto del timbro, era dipesa da dimenticanza del cancelliere, tale da determinare una mera irregolarità).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27000 del 24/10/2018 …...
prova civile - falso civile - querela di falso - in cassazione - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 8377 del 04/04/2018Querela di falso incidentale - Proponibilità - Condizioni e limiti - Deduzione della falsità di documenti relativi al giudizio di merito - Esclusione.
La querela di falso è proponibile in via incidentale nel giudizio di cassazione solo qualora riguardi atti del medesimo procedimento, ovvero documenti di cui è ammesso il deposito ai sensi dell'art. 372 c.p.c., mentre è improponibile qualora investa atti del procedimento che si è svolto dinanzi al giudice di merito.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 8377 del 04/04/2018
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Prova civile - documentale (prova) - atto pubblico - efficacia - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 24007 del 12/10/2017Querela di falso avverso una sentenza - Ammissibilità - Condizioni e limiti - Proposizione nel giudizio di impugnazione relativo alla sentenza - Esclusione.
La querela di falso, avendo lo scopo di privare il documento dell’efficacia probatoria qualificata che gli è attribuita dalla legge, può investire anche una sentenza, purché attenga a ciò di cui la stessa fa fede quale atto pubblico, ossia alla provenienza del documento dall'organo che l'ha sottoscritta, alla conformità al vero di quanto risulta dalla veste estrinseca del documento (data, sottoscrizione, composizione del collegio giudicante, ecc.) ed a ciò che il giudicante attesta essere avvenuto in sua presenza, mentre non è ammessa ove proposta nell’ambito del giudizio di impugnazione della sentenza della quale si adduce la falsità.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 24007 del 12/10/2017
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - memorie di parte - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 24007 del 12/10/2017Deduzione di censure o di questioni nuove non rilevabili di ufficio, o specificazione, integrazione o ampliamento dei motivi originari del ricorso - Ammissibilità - Esclusione - Querela di falso proposta nel giudizio di cassazione - Irritualità.
Nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui all’art. 378 c.p.c., destinate esclusivamente ad illustrare ed a chiarire i motivi della impugnazione, ovvero alla confutazione delle tesi avversarie, non possono essere dedotte nuove censure né sollevate questioni nuove, che non siano rilevabili d'ufficio, e neppure può essere specificato, integrato o ampliato il contenuto dei motivi originari di ricorso, sicché è irrituale la querela di falso proposta in detta sede.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 24007 del 12/10/2017
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Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - data - certa - in genere - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23281 del 05/10/2017Certezza della data – Data risultante da timbro postale – Condizioni per ritenere certa la data della scrittura privata non autenticata.
In tema di data certa, nel caso di scrittura privata non autenticata può essere ritenuta la certezza della data solo nel caso in cui la scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro postale, perché la timbratura eseguita da un pubblico ufficiale equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23281 del 05/10/2017
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Notariato - atto pubblico notarile - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 22469 del 27/09/2017 Copia autentica di atto notarile rilasciata dallo stesso notaio - Proposizione di querela di falso - Esame dell'originale a fini probatori - Necessità - Esclusione - Oneri probatori delle parti - Fattispecie.
In un giudizio di querela di falso proposto contro una copia autentica di un atto pubblico rilasciata dallo stesso notaio che ha redatto l'originale, non è necessaria e funzionale per l'assolvimento dell'onere della prova della falsità, l'istanza di ordine di esibizione dell'originale, se il querelante abbia prodotto precedenti copie autentiche del medesimo atto, incombendo piuttosto sulla controparte l'onere di eccepire e dimostrare, producendo l'originale, che la copia impugnata di falso non è difforme da esso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello, la quale aveva dichiarato l'avvenuta falsificazione della copia autentica di un atto pubblico senza effettuare la comparazione con l'originale, mai esibito nel processo e di cui l'attore non aveva richiesto l'esibizione, sulla base di un raffronto con pregresse copie prospettate conformi all'originale).
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 22469 del 27/09/2017
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Notariato - atto pubblico notarile - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 22469 del 27/09/2017 Atto pubblico - Copie autentiche tra loro difformi - Proposizione della querela contro quelle ritenute contraffatte - Necessità – Fondamento - Prova civile - falso civile - querela di falso - in genere.
L'esistenza di copie autentiche di un atto pubblico tra loro difformi impone la proposizione della querela di falso contro quelle ritenute contraffatte, essendo questo lo strumento imprescindibile per neutralizzare il valore probatorio di tali documenti.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 22469 del 27/09/2017
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Prova civile - falso civile - querela di falso – Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 19413 del 03/08/2017Proposizione in via principale - Legittimazione attiva - Interesse ad accertare la falsità o genuinità di un documento - Autenticità dello scritto - Cosa giudicata - Carenza di interesse alla domanda - Fondamento.
È legittimato a proporre querela di falso in via principale chiunque intenda conseguire una certezza, quanto alla falsità o genuinità di un documento, nei confronti di chi abbia inteso concretamente avvalersi di esso, sicché difetta l’interesse ad agire, con riferimento al tema della certezza dell’autenticità dello scritto, quando essa è già esistente, in quanto consacrata in un provvedimento giurisdizionale divenuto cosa giudicata.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 19413 del 03/08/2017
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Prova civile - documentale (prova) - atto pubblico – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18757 del 28/07/2017Nozione - Relazione di servizio e rilevamento tecnico descrittivo redatti dai Carabinieri in occasione di un sinistro stradale - Qualifica di atto pubblico - Esclusione - Querela di falso - Improponibilità - Fondamento.
Costituiscono atti pubblici, a norma dell'art. 2699 c.c., soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell'esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge, mentre esulano da tale nozione gli atti dei pubblici ufficiali che non siano espressione delle predette funzioni; pertanto, non è proponibile querela di falso nei confronti della relazione di servizio redatta dai Carabinieri e dell'allegato rilevamento tecnico descrittivo, ove diretta avverso il contenuto informativo di quanto appreso o constatato dai verbalizzanti (nella specie, individuazione del conducente di un veicolo al momento di un sinistro), atteso che tali atti, non essendo espressione di una funzione pubblica certificativa, godono di fede privilegiata relativamente alle sole circostanze certificate dai militari in relazione all'attività direttamente svolta (data di redazione dell’atto, nominativi dei verbalizzanti, ecc.), ma non anche relativamente alle informazioni in essi contenute.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18757 del 28/07/2017
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Prova civile - falso civile - querela di falso – decisione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15642 del 23/06/2017Decisione in via incidentale - Valore della causa ai fini della liquidazione delle spese giudiziali - Indeterminabilità - Sussistenza - Fondamento.
In materia di querela di falso in via incidentale, ed ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, il valore della causa di falso deve ritenersi indeterminabile, giacché connaturato sia allo scopo del giudizio (che è quello di eliminare la verità del documento, anche al di là dell'utilizzo nella controversia in cui la querela è incidentalmente insorta), sia alle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15642 del 23/06/2017
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Prova civile - falso civile - querela di falso - decisione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15642 del 23/06/2017Decisione in via incidentale - Oggetto - Scrittura privata verificata giudizialmente nel giudizio principale - Espletamento di ctu in tale sede ed utilizzazione nel giudizio di falso - Spese relative - Liquidazione nel procedimento incidentale - Ammissibilità - Fondamento.
In materia di querela di falso, qualora la stessa sia proposta in via incidentale contro una scrittura privata, precedentemente oggetto di verificazione nel giudizio principale - quanto alla provenienza della sottoscrizione - attraverso una c.t.u., la liquidazione delle spese del procedimento incidentale legittimamente include quelle dell’espletata consulenza, in quanto l'attività svoltasi con la verificazione ed il suo esito risultano "ex post" comunque strumentali alla definizione del procedimento incidentale, essendo, pertanto, la liquidazione giustificata dall'applicazione del principio di causalità.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15642 del 23/06/2017
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Procedimento civile - notificazione - relazione di notifica - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14781 del 14/06/2017Difformità di date tra la relata di notifica in possesso del notificante e quella consegnata al destinatario - Prevalenza dell'una o dell'altra - Condizioni - Riparto dell'onere della prova - Fattispecie.
In caso di discordanza fra la data di consegna emergente dalla relata di notifica apposta sull’atto restituito al notificante e quella riportata sulla copia consegnata al destinatario, si verifica un conflitto tra due atti pubblici, dotati di piena efficacia probatoria, risolvibile solo mediante proposizione di querela di falso ad opera della parte interessata a provare l'inesattezza di una delle due date; in mancanza, per stabilire se si sia verificata una decadenza, deve aversi riguardo all'originale restituito al notificante, ovvero alla copia in possesso del destinatario, a seconda che tale decadenza riguardi il primo o il secondo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il controricorrente, che aveva contestato la tardività del deposito del ricorso sulla base della data risultante dalla relata di notifica apposta sulla copia notificatagli, fosse tenuto a proporre querela di falso per accertare la falsità, "in parte qua", della relata unita all’originale dell’atto restituito al ricorrente).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14781 del 14/06/2017
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10272 del 26/04/2017Censura per violazione dell’obbligo di sospensione del processo tributario per proposizione di querela di falso - “Error in procedendo” - Configurabilità - Esame diretto degli atti nei quali la questione è stata proposta in giudizio - Presupposti - Riproduzione degli atti indicati nei loro esatti termini - Necessità - Fondamento.
L'esame degli atti del giudizio di merito da parte del giudice di legittimità, ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, sicché, laddove sia denunciata la violazione dell'obbligo di sospendere il processo tributario, a seguito della proposizione di querela di falso contro le relazioni di notificazione degli atti impositivi impugnati, è necessario che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini, il testo della querela di falso ed il verbale di udienza relativo al suo deposito davanti al giudice che non ha disposto la sospensione del processo.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10272 del 26/04/2017
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Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - scritture di terzi – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11028 del 27/05/2016Scrittura proveniente dal delegato - Riempimento "absque pactis" - Incidenza sostanziale e/o processuale intrinsecamente elevata - Querela di falso - Necessità - Fondamento.
La denuncia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco proveniente da un terzo (nella specie, un delegato) postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis" e la scrittura abbia un'incidenza sostanziale e/o processuale intrinsecamente elevata.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11028 del 27/05/2016
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Prova civile - falso civile - querela di falso - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8705 del 03/05/2016Proposizione innanzi al giudice monocratico in sezione distaccata - Attività ordinatoria od istruttoria di questi anteriormente alla rimessione alla sezione centrale del tribunale - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di querela di falso, l'art. 225, comma 1, c.p.c., nell'imporre la pronuncia del collegio, non detta una regola di trattazione collegiale del procedimento ma esprime solo una riserva al tribunale in composizione collegiale limitatamente ai poteri decisori, sicché, ove la querela venga proposta davanti a sezione distaccata di tribunale, in composizione monocratica, non si verifica alcuna nullità o vizio di costituzione del giudice se l'attività in concreto svolta dal giudice monocratico, prima di rimettere l'affare alla sezione centrale del tribunale per la decisione sul falso, abbia rilievo meramente ordinatorio, oppure sostanzialmente istruttorio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8705 del 03/05/2016
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Prova civile - falso civile - querela di falso - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8705 del 03/05/2016Proposizione innanzi al giudice monocratico in sezione distaccata - Attività ordinatoria od istruttoria di questi anteriormente alla rimessione alla sezione centrale del tribunale - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di querela di falso, l'art. 225, comma 1, c.p.c., nell'imporre la pronuncia del collegio, non detta una regola di trattazione collegiale del procedimento ma esprime solo una riserva al tribunale in composizione collegiale limitatamente ai poteri decisori, sicché, ove la querela venga proposta davanti a sezione distaccata di tribunale, in composizione monocratica, non si verifica alcuna nullità o vizio di costituzione del giudice se l'attività in concreto svolta dal giudice monocratico, prima di rimettere l'affare alla sezione centrale del tribunale per la decisione sul falso, abbia rilievo meramente ordinatorio, oppure sostanzialmente istruttorio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8705 del 03/05/2016
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Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - disponibilità delle prove – Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6606 del 06/04/2016Principio di non contestazione - Allegazioni in fatto - Applicabilità - Documenti - Esclusione - Conseguenze.
L'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c. o di proporre - ove occorra - querela di falso, restando in ogni momento la loro significatività o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6606 del 06/04/2016
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Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - disponibilità delle prove – Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6606 del 06/04/2016Principio di non contestazione - Allegazioni in fatto - Applicabilità - Documenti - Esclusione - Conseguenze.
L'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c. o di proporre - ove occorra - querela di falso, restando in ogni momento la loro significatività o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6606 del 06/04/2016
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Prova civile - falso civile - querela di falso - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19576 del 30/09/2015Proposizione dinanzi al Giudice di pace - Provvedimento di sospensione ex art. 313 c.p.c. - Regolamento di competenza su istanza del proponente la querela - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19576 del 30/09/2015
È inammissibile il regolamento di competenza, su istanza del proponente la querela di falso innanzi al giudice di pace, avverso il provvedimento di sospensione del processo reso dal medesimo giudice agli effetti dell'art. 313 c.p.c., diretto a far valere l'inammissibilità della querela, atteso che il controllo di legittimità, in tale ipotesi, è limitato alla verifica dell'avvenuta proposizione di querela di falso e che la disposizione non sia stata abusivamente invocata, spettando al giudice della querela l'esame delle questioni procedurali o sostanziali attinenti alla stessa.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19576 del 30/09/2015
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Prova civile - certificazioni amministrative – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18868 del 24/09/2015Certificato redatto da medico di ospedale pubblico - Natura - Atto pubblico assistito da fede privilegiata. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18868 del 24/09/2015
Il certificato medico rilasciato presso una struttura pubblica ospedaliera è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18868 del 24/09/2015
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Prova civile - falso civile - querela di falso - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18892 del 24/09/2015Nel giudizio di appello - Sospensione del giudizio e fissazione di termine per la riassunzione della querela di falso innanzi al giudice di primo grado - Omessa indicazione del giudice territorialmente competente - Riassunzione tempestiva innanzi a giudice successivamente dichiarato incompetente - Estinzione del giudizio - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18892 del 24/09/2015
In caso di querela di falso proposta innanzi alla corte di appello, qualora il giudice sospenda il processo assegnando alle parti un termine per riassumere la causa innanzi al giudice di primo grado, senza però individuare quale sia quello territorialmente competente, la tempestiva riassunzione del giudizio innanzi a tribunale successivamente ritenuto territorialmente incompetente, o che abbia declinato la propria competenza per territorio su concorde eccezione delle parti, è idonea a scongiurare l'estinzione del giudizio, assumendo rilievo solo che il ricorrente si sia attivato, entro il termine perentorio fissatogli ex art. 355 c.p.c., per svolgere l'attività necessaria all'introduzione dell'autonomo giudizio di falso.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18892 del 24/09/2015
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Prova civile - falso civile - querela di falso - forma, modo e tempo della proposizione – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16919 del 19/08/2015Procura speciale ex articolo 221, comma 2, c.p.c. - Condizioni - Specifica indicazione del documento impugnato - Necessità - Limiti. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16919 del 19/08/2015
In tema di querela di falso, la procura speciale soddisfa i requisiti di cui all'art. 221, comma 2, c.p.c., ove dall'atto risulti che il rappresentato abbia consapevolezza della falsità di taluni documenti essenziali prodotti in giudizio e nel mandato siano specificati i documenti da impugnare con la volontà esplicita di proporre querela, senza, peraltro, che occorra individuare i documenti allorché la procura sia conferita al difensore a margine o in calce alla citazione per la proposizione della querela in via principale poiché il collegamento con l'atto su cui è apposta elimina ogni incertezza sull'oggetto di essa.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16919 del 19/08/2015
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prova civile - falso civile - querela di falso - intervento del p.m. - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22232 del 20/10/2014Querela di falso - Giudizio di appello - Comunicazione al P.M. presso il giudice "ad quem" e non a quello presso il giudice "a quo" - Omissione - Conseguenze - Nullità dell'appello e della sentenza - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22232 del 20/10/2014
Nel giudizio di appello avente ad oggetto una querela di falso, è necessario che la pendenza del medesimo venga comunicata al P.M. presso il giudice "ad quem" - affinché sia posto in grado di intervenire - e non al P.M. presso il giudice "a quo", che non è legittimato a proporre impugnazione. La conseguente omissione è causa di nullità del giudizio di appello e della relativa sentenza.Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22232 del 20/10/2014 …...
prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - verificazione - disconoscimento - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16777 del 23/07/2014Sottoscrizione di effetti cambiari - Non riconosciuta né legalmente riconosciuta - Azione in via principale per l'accertamento della non autenticità della sottoscrizione - Ammissibilità - Onere della prova - Procedura di verificazione ex art. 214 e ss cod. proc. civ. - Necessità - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16777 del 23/07/2014
Nella ipotesi in cui la sottoscrizione di effetti cambiari non sia riconosciuta né possa considerarsi legalmente riconosciuta - e, dunque, non sia necessario esperire querela di falso - la parte può agire in via principale per far accertare la non autenticità della firma, secondo le ordinarie regole probatorie ex art. 2697 cod. civ., senza necessità di dare corso alla speciale procedura di verificazione di cui agli artt. 214 e ss cod. proc. civ., che si applica nella differente ipotesi del disconoscimento incidentale in corso di causa.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16777 del 23/07/2014
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procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - autenticazione della sottoscrizione - Cass. n. 15170/2014Contestazione ed impugnazione dell'autenticazione - Querela di falso - Necessità - Mera produzione di un fax del difensore dell'appellato recante il disconoscimento della propria sottoscrizione in calce all'atto ex art. 83 cod. proc. civ. - Insufficienza. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 15170 del 02/07/2014
La certificazione dell'autografia della parte, effettuata dal procuratore ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ., data la sua natura essenzialmente pubblicistica, può essere contestata ed impugnata esclusivamente attraverso la querela di falso, non potendosi ritenere sufficiente la mera produzione di un fax del difensore dell'appellato recante il disconoscimento della propria sottoscrizione apposta in calce all'atto ex art. 83 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 15170 del 02/07/2014
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
15170
2014
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prova civile - falso civile - querela di falso Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5417 del 07/03/2014 Abusivo riempimento di foglio firmato in bianco - Prova - Proposizione di querela di falso - Necessità - In caso di riempimento "absque pactis" - Sussistenza - In caso di riempimento "contra pactis" - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5417 del 07/03/2014
La denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis", non anche nell'ipotesi in cui il riempimento abbia avuto luogo "contra pacta".
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5417 del 07/03/2014 (
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prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - verificazione - disconoscimento – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2095 del 30/01/2014Scrittura prodotta contro società - Contestazione - Querela di falso - Necessità - Esclusione - Disconoscimento - Idoneità - Appartenenza della firma a precedente rappresentante legale - Irrilevanza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2095 del 30/01/2014
Il legale rappresentante di una società, contro la quale sia prodotta in giudizio una scrittura privata, rilevante per il suo valore negoziale, al fine di contestarne l'autenticità della sottoscrizione, non è tenuto a proporre querela di falso ai sensi dell'art. 221 cod. proc. civ., ma può disconoscere la sottoscrizione stessa a norma dell'art. 214, cod. proc. civ., anche nel caso in cui la sottoscrizione sia attribuita ad altra persona fisica, già investita della rappresentanza legale della società.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2095 del 30/01/2014
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prova civile - falso civile - querela di falso - decisione - esecuzione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 891 del 17/01/2014Subordinazione al passaggio in giudicato della sentenza - Limiti - Capo della pronuncia relativo alle spese - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 891 del 17/01/2014
In materia di querela di falso, solo l'attuazione delle pronunce accessorie, indicate dall'art. 226, secondo comma, cod. proc. civ., è subordinata al passaggio in giudicato della sentenza, e non anche l'esecutività di ogni altro capo della pronuncia sul merito della lite ovvero sulle spese di giudizio.Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 891 del 17/01/2014 …...
Titoli di credito - assegno bancario – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 705 del 16/01/2015Revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni - Comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - Attestazione dell'agente postale - Natura - Contestazione del relativo contenuto - Proposizione di querela di falso - Necessità - Fondamento.
In caso di comunicazione della revoca ad emettere assegni effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione apposta sull'avviso dall'agente postale, se sottoscritta, fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della legge 20 novembre 1982, n. 890, e gode della stessa forza certificatoria della relata di una notificazione eseguita direttamente dallo stesso ufficiale giudiziario. Ne consegue che anche nel caso la firma sull'avviso di ricevimento sia illeggibile, il destinatario che affermi di non aver mai ricevuto l'atto, e in particolare di non avervi mai apposto la propria firma, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare il suddetto avviso a mezzo di querela di falso.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 705 del 16/01/2015
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titoli di credito - assegno bancario - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 705 del 16/01/2015Revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni - Comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - Attestazione dell'agente postale - Natura - Contestazione del relativo contenuto - Proposizione di querela di falso - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 705 del 16/01/2015
In caso di comunicazione della revoca ad emettere assegni effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione apposta sull'avviso dall'agente postale, se sottoscritta, fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della legge 20 novembre 1982, n. 890, e gode della stessa forza certificatoria della relata di una notificazione eseguita direttamente dallo stesso ufficiale giudiziario. Ne consegue che anche nel caso la firma sull'avviso di ricevimento sia illeggibile, il destinatario che affermi di non aver mai ricevuto l'atto, e in particolare di non avervi mai apposto la propria firma, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare il suddetto avviso a mezzo di querela di falso.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 705 del 16/01/2015
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