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220. (Pronuncia del collegio)

Art. 220. (pronuncia del collegio)

0 Codice di procedura civile

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Documenti collegati:

Scrittura privata non autenticata – Cass. n. 7242/2023
Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - verificazione - istanza di verificazione - Scrittura privata non autenticata - Dichiarazioni del sottoscrittore - Piena prova fino a querela di falso - Condizioni - Istanza di verificazione - Obbligo di pronuncia del giudice - Rilevanza ai fini della decisione - Necessità.   La scrittura privata non autenticata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da colui che l'ha sottoscritta se la sottoscrizione è considerata riconosciuta dalla legge processuale. Peraltro, il giudice, davanti al quale sia proposta istanza di verificazione di scrittura privata non autenticata e tempestivamente disconosciuta dalla parte contro cui è prodotta, ha l'obbligo di pronunciarsi sulla stessa, purché la prova relativa all'autenticità della sottoscrizione sia rilevante ai fini della decisione del merito della controversia. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7242 del 13/03/2023 (Rv. 667149 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2702, Cod_Proc_Civ_art_214, Cod_Proc_Civ_art_215, Cod_Proc_Civ_art_216, Cod_Proc_Civ_art_220   Corte Cassazione 7242 2023 …...
Mancata istanza di verificazione o rinuncia alla stessa – Cass. n. 3086/2022
Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - verificazione - istanza di verificazione - Disconoscimento di scrittura privata - Mancata istanza di verificazione o rinuncia alla stessa - Conseguenze - Utilizzabilità ai fini della decisione - Esclusione - Fattispecie.   La mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte d'appello aveva ritenuto utilizzabili le risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio grafologica, malgrado l'intervenuta rinuncia della parte all'istanza di verificazione sui documenti contabili che erano stati oggetto di disconoscimento). Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3086 del 01/02/2022 (Rv. 663786 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_214, Cod_Proc_Civ_art_216, Cod_Proc_Civ_art_220, Cod_Civ_art_2702   Corte Cassazione 3086 2022 …...
Comparazione del documento contestato con altre scritture acquisite – Cass. n. 25508/2021
Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - verificazione - provvedimenti istruttori - Consulenza tecnica di ufficio grafologica - Necessità - Esclusione - Comparazione del documento contestato con altre scritture ritualmente acquisite - Ammissibilità - Possibilità di desumere "aliunde" l'autenticità della scrittura - Esclusione - Fattispecie.   Allorché sia proposta istanza di verificazione della scrittura privata il giudice non è tenuto a disporre necessariamente una consulenza tecnica grafologica per accertare l'autenticità della scrittura qualora possa desumere la veridicità del documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo, mentre resta escluso che la questione in esame possa essere risolta attraverso il ricorso ad elementi estranei al procedimento di verificazione, quali ad esempio la condotta delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che, pur avendo ritenuto tacitamente proposta l'istanza di verificazione da parte dell'attore, aveva omesso di dar luogo al procedimento istruttorio autonomo disponendo l'ammissione delle prove già articolate e una consulenza grafologica d'ufficio). Corte di Cassazione, Sez. 3 -, Sentenza n. 25508 del 21/09/2021 (Rv. 662406 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_214, Cod_Proc_Civ_art_217, Cod_Proc_Civ_art_220   Corte Cassazione 25508 2021 …...
Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - verificazione - disconoscimento – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23433 del 16/10/2013
Istanza di verificazione in via incidentale - Competenza del giudice della causa nel cui ambito sia stata prodotta la scrittura disconosciuta - Sussistenza. Il giudice della causa, in cui sia stata prodotta una scrittura privata disconosciuta dall'interessato, è funzionalmente competente per il procedimento conseguente all'istanza, proposta in via incidentale, di verificazione della stessa scrittura, non rilevando in senso contrario la disposizione di cui all'art. 220, primo comma, cod. proc. civ., che, in quanto compresa nella disciplina del procedimento davanti al tribunale in sede collegiale, quando impone la decisione del collegio vuole solo stabilire che si applica la regola comune a quel procedimento per i poteri decisori, che è quella della sua spettanza non all'istruttore, ma al collegio. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23433 del 16/10/2013   …...
Procedimento civile - giudice - vizio di costituzione (nullità per) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12504 del 29/05/2007
Istanza di verificazione dell'autenticità di scrittura privata - Art. 220 cod. proc. civ. - Previsione della rimessione della relativa pronuncia al collegio - Coordinamento con il nuovo art. 281 quater cod. proc. civ. - Necessità - Conseguenze. La previsione contenuta nell'art. 220 cod. proc. civ. con riferimento alla rimessione al collegio della pronuncia sull'istanza di verificazione dell'autenticità di scrittura privata deve essere coordinata con le disposizioni del d. lgs. n. 51 del 1998 che ha istituito il tribunale in composizione monocratica, con la conseguenza che, nelle controversie attribuite a detto giudice (e sottratte alla c.d. riserva di collegialità, di cui all'art. 50 bis cod. proc. civ.), esso è legittimato, ai sensi del nuovo art. 281 quater cod. proc. civ., a decidere le cause, in persona del giudice designato in virtù dell'art. 168 bis cod. proc. civ., con tutti i poteri del collegio. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12504 del 29/05/2007   …...

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