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185.2 -bis. (Proposta di conciliazione del giudice)

Art. 185-bis. (proposta di conciliazione del giudice)

0 Codice di procedura civile

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La Conciliazione giudiziale - c.p.c. art. 185 bis.Proposta di conciliazione del giudice - Prime applicazioni dell’art. 185 bis c.p.c. al Tribunale di Roma.- Due Ordinanze del Cons Massimo Moriconi - Tribunale di Roma sez. XIII
La Conciliazione giudiziale - c.p.c. art. 185 bis.Proposta di conciliazione del giudice - Prime applicazioni dell’art. 185 bis c.p.c. al Tribunale di Roma.- Ordinanza del Cons Massimo Moriconi - Tribunale di Roma sez. XIII - Responsabilità professionale medica R.G.. n. 77630-07TRIBUNALE di ROMA Sez.XIII° ORDINANZAIl Giudice, dott. Massimo Moriconi,letti gli atti, osserva:Si ritiene che in relazione all’istruttoria fin qui espletata ed ai provvedimenti già emessi dal Giudice, le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo.Infatti, considerati i gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per le decisioni delle cause, una tale soluzione, che va assunta in un ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non potrebbe che essere vantaggiosa per entrambe.Il Giudice pertanto si astiene dal disporre, come richiesto dai convenuti, la convocazione del consulente tecnico di ufficio, o la rinnovazione della consulenza, così come l’ammissione delle prove orali, rinviando ad un eventuale prosieguo la questione.Invero la controversia non ha fatto emergere questioni di diritto complesse, e dubbi tali da richiedere approfondite analisi e difficili interpretazioni dei testi normativi.Lo si dice in quanto la condizione postulata dall’art.185 bis (come introdotto dall’art.77 del d.l.21.6.2013 n.69 conv.nella l.9.8.2013 n.98) della esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, trova il suo fondamento logico nell’evidente dato comune che è meno arduo pervenire ad un accordo conciliativo o transattivo se il quadro normativo dentro il quale si muovono le richieste, le pretese e le articolazioni argomentative delle parti sia fin dall’inizio sufficientemente stabile, chiaro e in quanto tale prevedibile nell’esito applicativo che il Giudice ne dovrà fare.Anche la natura ed il valore della controversia in un accezione rapportata ai soggetti in causa, sono idonei a propiziare la formulazione di una proposta da parte del Giudice ai sensi della norma citata.La quale, trattandosi di norma processuale, in applicazione del principio tempus regit actum , è applicabile anche ai procedimenti già pendenti alla data della sua entrata …...

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