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186.1 (Pronuncia dei provvedimenti)

Art. 186. (pronuncia dei provvedimenti)

0 Codice di procedura civile

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Documenti collegati:

Procedimento civile - comunicazioni - nel corso del procedimento – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12006 del 25/05/2009
Procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione, di cui all'art. 23 della legge n. 689 del 1981 - Comunicazione al procuratore costituito di una delle parti delle ordinanze pronunziate fuori udienza - Omissione - Conseguenze - Nullità - Estensione - Limiti. Anche in riferimento al procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione, di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, trova applicazione il principio secondo il quale la mancata comunicazione al procuratore costituito di una delle parti delle ordinanze pronunziate fuori udienza determina la nullità delle attività riconducibili alle udienze posteriormente celebrate, che si estende agli atti successivi del processo, per violazione del principio del contraddittorio, salvo che la parte abbia comunque partecipato all'udienza fissata pur non avendone avuto comunicazione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12006 del 25/05/2009   …...
procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - udienza di discussione – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24159 del 13/11/2006
Irregolare utilizzazione dell'istituto della riserva ex art. 186 cod.proc.civ. - Ordinanza emessa fuori udienza e depositata in cancelleria - Comunicazioni - Omissione - Conseguenze - Nullità - Estensione. Corte di Cassazio n Sez. L, Sentenza n. 24159 del 13/11/2006 Nel rito del lavoro, l'irregolare utilizzazione dell'istituto della riserva ex art. 186 cod.proc.civ. non consente di considerare pronunciata in udienza, e quindi conosciuta dalle parti, un'ordinanza emessa fuori udienza, non letta alle stesse e, proprio perché non pubblicizzata attraverso la lettura, depositata in cancelleria. Conseguentemente, il mancato avviso al difensore, nella specie della parte appellata, dell'ordinanza, emessa fuori udienza e depositata in cancelleria, determina, ai sensi dell'art. 176, comma secondo, cod.proc.civ., in relazione agli artt. 134 e 156 cod.proc.civ., la nullità del provvedimento nonché la conseguente nullità, ex art. 159, cod. proc. civ., degli atti successivi e della sentenza. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24159 del 13/11/2006   …...
Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - del giudice istruttore – Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 28419 del 22/12/2005
Ordinanza anticipatoria di condanna "ex" art. 186 quater cod. proc. civ. - Deposito in cancelleria dell'atto di rinuncia notificato - Atto riservato all'intimato - Esclusione - Facoltà di tutte le parti del processo - Sussistenza - Fondamento. In tema di impugnazione dell'ordinanza anticipatoria di condanna, la disposizione di cui all'art. 186 - quater cod. proc. civ, secondo la quale, con la notificazione alla controparte dell'atto di rinuncia alla pronuncia della sentenza e con il deposito in cancelleria dell'atto di rinuncia notificato, l'ordinanza acquista, dalla data del suddetto deposito, l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza, va interpretata nel senso che il deposito dal quale decorre l'efficacia di sentenza dell'ordinanza anticipatoria può essere effettuato non solo dall'intimato, ma anche dall'intimante, atteso che la norma non indica espressamente quale parte deve provvedere al deposito della rinuncia, né esclude alcuna di esse dal potere di compiere detto incombente. All'intimato è riservato, in quanto unica parte incisa dall'ordinanza anticipatoria, il potere di scelta tra subire il provvedimento ovvero attendere la sentenza, ma, una volta avvenuta la rinunzia, il deposito della stessa ha la finalità di porre tale atto a disposizione del giudice e di tutte le parti del processo, per evitare che il giudice stesso pronunci la sentenza, sicchè non può essere configurato come atto esclusivo dell'intimato, potendo provenire, per il principio di autoresponsabilità" delle parti, anche da un soggetto diverso da quest'ultimo. Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 28419 del 22/12/2005   …...
Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - del giudice istruttore – Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 28419 del 22/12/2005
Ordinanza anticipatoria di condanna "ex" art. 186 - quater cod. proc. civ. - Rinuncia alla sentenza e deposito della stessa - Efficacia di sentenza appellabile - Formulazione di riserva di appello - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie. In tema di impugnazione dell'ordinanza anticipatoria di condanna, con il deposito in cancelleria dell'atto di rinuncia alla pronuncia della sentenza notificato dall'intimato all'altra parte, l'ordinanza si converte in sentenza direttamente appellabile; qualora non si verifichi detta sequenza procedimentale, l'ordinanza mantiene il carattere di provvedimento di natura non decisoria, revocabile con la sentenza conclusiva del giudizio. Pertanto, in nessun caso essa acquista natura di sentenza non definitiva, rispetto alla quale sia ammissibile eventuale riserva di impugnazione, la quale, se effettuata dall'intimato all'atto della rinunzia, resta senza effetto, con la conseguenza che, se il gravame avverso l'ordinanza anticipatoria non è proposto tempestivamente, essa non è più soggetta ad appello. (Nella specie, il deposito dell'atto di rinunzia alla sentenza, notificatogli dagli intimati, era stato effettuato dall'intimante e la causa davanti al tribunale si era conclusa con il rigetto in sentenza delle domande riconvenzionali dei convenuti intimati). Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 28419 del 22/12/2005   …...
Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - del giudice istruttore – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26998 del 07/12/2005
Ordinanza di condanna al pagamento di una somma di danaro ex art. 186 "quater" cod. proc. civ. - Portata - Domanda di risarcimento di danni da illecito contrattuale o extracontrattuale - Emissione - Ammissibilità. Il potere del G.I. di emettere l'ordinanza di condanna al pagamento di una somma di denaro a chiusura dell'istruttoria ex art. 186 "quater" cod. proc. civ. non incontra limiti in relazione all'oggetto, e può essere esercitato anche in caso di domanda di risarcimento di danni derivanti da illecito contrattuale o extracontrattuale. Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26998 del 07/12/2005   …...

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