Art. 185. (tentativo di conciliazione)
0 Codice di procedura civile
L'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali.
Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice di procedura aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice.
Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.
___________________________________________________________
Documenti collegati:
Domanda di esecuzione in forma specifica di contratto preliminare - Trascrizione – Cass. n. 20533/2020Trascrizione - atti relativi a beni immobili - atti soggetti alla trascrizione - domande giudiziali - Domanda di esecuzione in forma specifica di contratto preliminare - Trascrizione - Effetti prenotativi a norma dell'art. 2652 n. 2 cod. civ. - Presupposti - Definizione del processo con verbale di conciliazione - Esclusione.
La trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica di contratto preliminare retroagisce al momento della domanda, solo in caso di trascrizione della successiva sentenza di accoglimento e non anche quando il processo sia stato definito con verbale di conciliazione, mancando in tal caso un accertamento giudiziale sul trasferimento del bene oggetto della controversia.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20533 del 29/09/2020 (Rv. 659202 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2652, Cod_Civ_art_2932, Cod_Proc_Civ_art_185_1
CORTE
CASSAZIONE
20533
2020 …...
Impugnabilità ex art. 2113 c.c.Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - rinunzie e transazioni - in genere - Impugnabilità ex art. 2113 c.c. - Presupposti - Azione giudiziaria del lavoratore promossa anteriormente - Rilevanza - Esclusione. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. L, SENTENZA N. 21617 DEL 04/09/2018
L'art. 2113 c.c. è applicabile anche nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia già intrapreso un'azione giudiziaria, in quanto la sua posizione di soggezione nei confronti del datore di lavoro non viene meno per il fatto che egli abbia azionato un diritto o sia assistito da un legale; ne consegue che, ai sensi del citato articolo, restano impugnabili nel termine di sei mesi tutte le rinunce e transazioni che non siano intervenute nella forma della conciliazione giudiziale o sindacale, a nulla rilevando che le suddette intervengano dopo che il lavoratore abbia già azionato il diritto in giudizio.
  …...
Procedimento civile - cessazione della materia del contendere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13120 del 24/06/2015Transazione contenuta in verbale di cui all'art. 411 cod. proc. civ., dopo la sentenza di primo grado - Effetti sulla statuizione giudiziale - Cessazione della materia - Impugnazione - Necessità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13120 del 24/06/2015
La transazione stipulata con verbale di conciliazione ai sensi dell'art. 411 cod. proc. civ. (nel testo "ratione temporis" vigente) dopo la definizione del giudizio di primo grado sostituisce la regolamentazione statuita in sentenza, che resta travolta senza necessità di instaurare un apposito giudizio per ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13120 del 24/06/2015
  …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - conciliazione - giudiziale - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.12781 del 23/07/2012Efficacia soggettiva - Limitazione agli stipulanti - Fondamento - Fattispecie.
Per il principio di relatività dell'efficacia del contratto, accolto dall'art. 1372 cod. civ., la conciliazione giudiziale di una controversia attinente al rapporto di lavoro vincola solo gli stipulanti. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha respinto il ricorso del lavoratore che, avendo conciliato con l'azienda municipalizzata Centrale del Latte di Roma una controversia per superiore inquadramento, pretendeva di opporre la transazione al Comune di Roma, presso il quale era transitato a seguito di accordo sindacale prevedente la costituzione del rapporto "ex novo").
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.12781 del 23/07/2012
  …...
Procedimenti speciali - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 30576 del 30/12/2011Procedimento davanti le sezioni stralcio del tribunale (legge n. 276 del 1997) - Ordinanza che dispone il tentativo di conciliazione - Notificazione al contumace - Necessità - Fondamento - Omissione - Nullità del giudizio di primo grado - Sussistenza.
L'ordinanza che dispone il tentativo di conciliazione, emessa dal giudice onorario aggregato a norma dell'art. 13, comma 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276, deve essere comunicata alla parte contumace, non ostandovi la mancata inclusione dell'ordinanza suddetta fra gli atti elencati, in via tassativa, dall'art. 292 cod. proc. civ., attesa l'anteriorità di tale disposizione rispetto all'altra e sulla base del principio della successione delle leggi nel tempo (come osservato, segnatamente, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 130 del 2002), con la conseguenza che la mancata comunicazione determina la nullità degli atti del giudizio di primo grado.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 30576 del 30/12/2011
  …...
Procedimenti speciali - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 30576 del 30/12/2011Procedimento davanti le sezioni stralcio del tribunale (legge n. 276 del 1997) - Ordinanza che dispone il tentativo di conciliazione - Notificazione al contumace - Necessità - Fondamento - Omissione - Nullità del giudizio di primo grado - Sussistenza.
L'ordinanza che dispone il tentativo di conciliazione, emessa dal giudice onorario aggregato a norma dell'art. 13, comma 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276, deve essere comunicata alla parte contumace, non ostandovi la mancata inclusione dell'ordinanza suddetta fra gli atti elencati, in via tassativa, dall'art. 292 cod. proc. civ., attesa l'anteriorità di tale disposizione rispetto all'altra e sulla base del principio della successione delle leggi nel tempo (come osservato, segnatamente, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 130 del 2002), con la conseguenza che la mancata comunicazione determina la nullità degli atti del giudizio di primo grado.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 30576 del 30/12/2011
  …...
Prova civile - consulenza tecnica - conciliazioni delle parti dinanzi al consulente tecnico - processo verbale di conciliazione – Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13578 del 26/05/2008Controversia relativa all'esecuzione di un contratto d'opera - Accordo verbalizzato dal c.t.u. in assenza del giudice - Conciliazione giudiziale - Esclusione - Negozio transattivo sostanziale - Idoneità - Limiti.
L'accordo stipulato fra le parti e verbalizzato, in assenza del giudice, dal consulente tecnico d'ufficio, in una controversia avente ad oggetto l'esecuzione di un contratto d'opera, pur non integrando una conciliazione giudiziale con efficacia estintiva del giudizio - trattandosi di verbale redatto al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 199 cod. proc. civ. - può tuttavia costituire, ove il giudice ne ravvisi gli estremi, un negozio transattivo sostanziale, idoneo a determinare la cessazione dell'originaria materia del contendere e l'insorgere di nuove obbligazioni.
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13578 del 26/05/2008
  …...
Prova civile - Consulenza tecnica - Conciliazione delle parti dinanzi al consulente tecnico - Processo verbale di conciliazione - Dichiarazione di esecutività – Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2978 del 20/03/1991Controversia non contabile - Provvedimento abnorme - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità.
L'art. 199 Cod. proc. civ., il quale regola la conciliazione delle parti davanti al consulente tecnico d'ufficio, trova applicazione soltanto quando la causa abbia ad oggetto una controversia di natura contabile. Ne consegue che, ove il giudice istruttore violando l'anzidetta norma dichiari esecutivo un verbale di conciliazione redatto fuori udienza dal consulente tecnico d'ufficio in una controversia estranea a quella contabile, si è in presenza di un provvedimento abnorme che, incidendo sui diritti sostanziali delle parti, avendo effetto decisorio e non essendo soggetto agli ordinari mezzi di impugnazione, è ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2978 del 20/03/1991
  …...
___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello
Codice procedura civile
cpc
c.p.c.
185
tentativo
conciliazione