codice di procedura civile libro primo: disposizioni generali titolo III: delle parti e dei difensori capo IV: delle responsabilita' delle parti per le spese e per i danni processuali - 94. (condanna di rappresentanti o curatori)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 94. (Condanna di rappresentanti o curatori)
Gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in generale coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell'intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o assistita.
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello