codice di procedura civile libro primo: disposizioni generali titolo III: delle parti e dei difensori capo I: delle parti - 77. (rappresentanza del procuratore e dell'institore)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 77. (Rappresentanza del procuratore e dell'institore)
I. Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non è stato loro conferito espressamente per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari.
II. Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nello Stato e all'institore.
la giurisprudenza
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