Estinzione - Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 10446 del 22/04/2025 (rv. 674816-01)
Mandatario "ad negotia" costituito in giudizio per il mandante, a mezzo di procuratore legale - Morte del mandante - Conseguenze processuali - Atti compiuti dal mandatario anteriormente alla conoscenza della morte del mandante - Validità nei confronti del mandante o dei suoi eredi.
La morte del mandante che sta in giudizio per mezzo del mandatario "ad negotia", costituito tramite procuratore legale, in tanto ha rilevanza processuale ed importa l'interruzione del processo in quanto sia stata dichiarata o notificata dal procuratore legale, restando irrilevante che la morte della parte sia nota al giudice ed alla controparte, sopravvivendo la rappresentanza processuale, per il suo particolare carattere di rapporto esterno rispetto al giudice ed alla controparte, al decesso del mandante; mentre nei rapporti interni fra mandante e mandatario, gli atti (in essi compresa la nomina di un procuratore "ad processum") che siano stati compiuti dal mandatario prima di conoscere l'estinzione del mandato (per morte del mandante) restano validi, sia nei confronti del mandante che dei suoi eredi (salva da parte di questi ultimi la ratifica dell'operato del mandatario).
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 10446 del 22/04/2025 (rv. 674816-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1722, Cod_Proc_Civ_art_077, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Civ_art_1398, Cod_Civ_art_1399