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capacità processuale - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20913 del 27/10/2005
Persona fisica non abilitata a rappresentare altro soggetto fisico o persona giuridica - Successiva costituzione del soggetto dotato della effettiva rappresentanza - Ratifica espressa o tacita dell'operato del "falsus procurator" - Ammissibilità in ogni stato e grado del giudizio - Sanatoria "ex tunc" del difetto di legittimazione processuale - Configurabilità - Estensione della ratifica e della connessa sanatoria ai vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la parte in giudizio - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20913 del 27/10/2005
Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica o giuridica, che agisca in giudizio in rappresentanza di un altro soggetto, può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza, il quale manifesti la volontà di ratificare la precedente condotta difensiva del "falsus procurator". Tanto la ratifica, quanto la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la parte in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazioni degli artt. 83 e 125 cod. proc. civ. . La sanatoria retroattiva, peraltro, non è impedita dalla previsione dell'art. 182 cod. proc. civ., secondo cui sono fatte salve le decadenze già verificatesi. Questa, infatti, va riferita alle decadenze sostanziali (sancite, cioè, per l'esercizio del diritto e dell'azione: art. 2964 e segg. cod. civ.) e non a quelle che si esauriscono nell'ambito del processo, com'è dimostrato dal fatto che, in caso contrario, si avrebbe l'inapplicabilità (inammissibile sotto il profilo sistematico) del citato art. 182 cod. proc. civ. in tutte le ipotesi in cui le parti incorrono in decadenze processuali già nell'atto introduttivo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20913 del 27/10/2005
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