Skip to main content

040.(Connessione)

art. 40. (connessione)

0 Codice di procedura civile

L'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali.

Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice di procedura aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice.

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

___________________________________________________________

Documenti collegati:

Giudicato sulla competenza - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28825 del 31/10/2025 (Rv. 675985 - 01)
Sentenza dichiarativa di incompetenza per territorio derogabile - Giudicato interno - Formazione - Condizioni. In caso di declaratoria di incompetenza per territorio derogabile, il giudicato interno in ordine alla competenza si forma esclusivamente se la controversia è stata tempestivamente riassunta dinanzi al giudice dichiarato competente e se non vi è stata impugnazione del provvedimento con il regolamento di competenza a istanza di parte. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28825 del 31/10/2025 (Rv. 675985 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_044, Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_040, Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Civ_art_2909 …...
Connessione di cause - Danni da sinistro stradale - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15817 del 13/06/2025 (Rv. 674772 - 01)
Giudizi risarcitori promossi dai soggetti danneggiati - Pendenza dinanzi al giudice di pace ex art. 7, comma 2, c.p.c. e innanzi al tribunale - Connessione per titolo - Rimessione di entrambe le cause innanzi al tribunale - Esclusione - Ragioni - Conseguenze. In tema di danni da circolazione stradale, ove due soggetti, rimasti danneggiati nello stesso sinistro, introducano distinte domande risarcitorie, l'una davanti al giudice di pace (in quanto rientrante nella sua competenza per materia con limite di valore, ai sensi dell'art. 7, comma 2, c.p.c.), e l'altra davanti al tribunale (giacché riconducibile alla sua competenza per materia perché supera quel limite), la connessione per il titolo esistente fra le due domande non consente al giudice di pace di rimettere la causa pendente innanzi a sé al tribunale ex art. 40, comma 1, c.p.c., poiché tale norma opera solo per le ragioni di connessione indicate dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., oppure se, ricorrendo ragioni diverse, entrambe le cause potevano essere proposte dinanzi allo stesso giudice; ne consegue che il tribunale, davanti al quale sia stata riassunta la causa a seguito di pronuncia del giudice di pace declinatoria della propria competenza, può sollevare il conflitto ai sensi dell'art. 45 c.p.c.. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15817 del 13/06/2025 (Rv. 674772 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054, Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_009, Cod_Proc_Civ_art_040, Cod_Proc_Civ_art_045 …...
Competenza - connessione di cause - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3352 del 10/02/2025 (Rv. 674058-01)
Compromesso per arbitrato irrituale - Art. 40 c.p.c. - Inapplicabilità - Medesima domanda proposta in sede giurisdizionale - Improponibilità - Connessione ad altra di competenza del giudice adito - Ininfluenza. Il compromesso per arbitrato irrituale, essendo finalizzato a conseguire, a mezzo di mandato, la risoluzione negoziale della controversia, implica una rinuncia dei contraenti alla tutela giurisdizionale, che impedisce l'applicazione dell'art. 40 c.p.c. e, di conseguenza, rende improponibile la domanda con cui la parte abbia chiesto, in sede giurisdizionale, la decisione della medesima controversia, seppur connessa con altra domanda di competenza del giudice adito. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3352 del 10/02/2025 (Rv. 674058-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_040, Cod_Proc_Civ_art_806 …...
Competenza civile - competenza per territorio - diritti reali Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28292 del 09/10/2023 (Rv. 669009 - 01)
Azione di rivendicazione di bene mobile - Foro generale delle persone fisiche o giuridiche - Operatività - Domanda connessa di risarcimento danni - Conseguenze. In tema di domanda di rivendica di un bene mobile (nella specie un dipinto), la competenza territoriale è regolata dai criteri del foro generale delle persone fisiche o giuridiche, che si estende anche alla domanda di risarcimento danni, in quanto domanda strettamente accessoria a quella di rivendica. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28292 del 09/10/2023 (Rv. 669009 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_031, Cod_Proc_Civ_art_032, Cod_Proc_Civ_art_036, Cod_Proc_Civ_art_040 …...
Domanda riconvenzionale, di compensazione o accertamento pregiudiziale – Cass. n. 10864/2023
Avvocato e procuratore - onorari - procedimento di liquidazione - sommario - Difese attinenti all'"an debeatur" - Conseguenze sul rito applicabile - Domanda riconvenzionale, di compensazione o accertamento pregiudiziale - Trattazione - Rito sommario "speciale" o rito ordinario - Limiti - Rilevanza della competenza del giudice adito.  La controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'"an debeatur". Soltanto qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell'art. 14. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 10864 del 24/04/2023 (Rv. 667688 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_702_2, Cod_Proc_Civ_art_702_4, Cod_Proc_Civ_art_040, Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Proc_Civ_art_035, Cod_Proc_Civ_art_036   Corte Cassazione 10864 2023 …...
Cause identiche pendenti davanti a distinti giudici anche in gradi diversi – Cass. n. 10183/2023
Procedimento civile - riunione e separazione di causa - competenza civile - litispendenza - Litispendenza e continenza - Condizioni - Cause identiche pendenti davanti a distinti giudici anche in gradi diversi - Medesimo ufficio giudiziario - Applicabilità - Esclusione - Omessa riunione - Conseguenze - Fattispecie.  Gli istituti della litispendenza e della continenza, operando soltanto tra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, non sono applicabili se le cause identiche o connesse pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, anche se in gradi diversi, di talché, non essendo l'omessa riunione motivo di invalidità, sarà opponibile il giudicato prima intervenuto, ovvero, qualora non dedotto o rilevato, opererà la regola della prevalenza del successivo, salvo l'utilizzo dell'art. 337, comma 2, c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, nell'ambito di un giudizio di risoluzione contrattuale, nel quale era stata proposta domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, non aveva ritenuto motivo di invalidità la mancata declaratoria di litispendenza o l'omessa riunione con altro precedente giudizio, in cui era stata proposta autonomamente identica domanda risarcitoria). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 10183 del 17/04/2023 (Rv. 667388 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_040, Cod_Proc_Civ_art_337, Cod_Proc_Civ_art_273, Cod_Proc_Civ_art_274   Corte Cassazione 10183 2023 …...
Opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace – Cass. n. 6232/2023
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - competenza - Opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace - Domanda riconvenzionale eccedente per valore i limiti di competenza del giudice adito - Separazione delle cause e rimessione al tribunale della sola domanda riconvenzionale - Necessità - Rimessione al giudice superiore dell'intera causa - Regolamento di competenza d'ufficio - Ammissibilità.   Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poiché la competenza, attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l'opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al tribunale, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l'intera causa, può richiedere nei limiti temporali fissati dall'art. 38 c.p.c. il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c.. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6232 del 02/03/2023 (Rv. 667065 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_040, Cod_Proc_Civ_art_045, Cod_Proc_Civ_art_645 Corte Cassazione 6232 2023 …...
Litispendenza – Cass. n. 14899/2022
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - riunione delle impugnazioni - competenza civile – litispendenza - Litispendenza - Regolamento di competenza - Ricorso per cassazione - Riunione - Esclusione.   In tema di litispendenza, poiché ai sensi dell'art. 42 c.p.c., l'ordinanza che, pronunciando sulla competenza, anche ai sensi degli artt. 39 e 40 c.p.c., non decide il merito della causa, e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza, non va disposta la riunione, ex art. 335 c.p.c., del ricorso ordinario per cassazione e del regolamento di competenza proposti avverso lo stesso provvedimento, in quanto il capo relativo alla pronuncia sulla litispendenza - essendo autonomo dagli altri e di tipo esclusivamente processuale - può essere impugnato soltanto con l'istanza di regolamento di competenza. Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14899 del 11/05/2022 (Rv. 664674 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_040, Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_335, Cod_Proc_Civ_art_360 Corte Cassazione 14899 2022 …...
Domanda di separazione personale e di risarcimento dei danni – Cass. n. 11964/2022
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - competenza civile - connessione di cause - in genere - Cumulo di domande nello stesso processo - Domanda di separazione personale e di risarcimento dei danni - Trattazione in primo grado con il rito ordinario - Dichiarazione di inammissibilità delazione risarcitoria per mancanza dei presupposti di cui all'art. 40, comma 3 c.p.c. - Appello - Applicabilità del rito ordinario - Esclusione.   Qualora il giudice di primo grado, applicando il rito ordinario, ritenga inammissibili per difetto di "connessione forte" ex art. 40, comma 3, c.p.c., le domande risarcitorie avanzate unitamente a quella di separazione personale dei coniugi, nella successiva fase di appello non si verifica l'effetto espansivo del rito ordinario previsto dalla richiamata norma, sicché l'impugnazione soggiace al rito camerale e va introdotta con ricorso e non con citazione. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11964 del 13/04/2022 (Rv. 664677 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_040, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_706, Cod_Proc_Civ_art_737, Cod_Proc_Civ_art_738   Corte Cassazione 11964 2022 …...
Domanda riconvenzionale di competenza di Sezione specializzata – Cass. n, 8693/2022
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - competenza - Regolamento di competenza - Opposizione a decreto ingiuntivo - Competenza funzionale ed inderogabile dell'ufficio che lo ha emesso - Domanda riconvenzionale di competenza di Sezione specializzata Imprese di altro tribunale - Conseguenze.   In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento è inderogabile ed immodificabile, anche per ragioni di connessione. Ne deriva che il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, in caso sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale, è tenuto a separare le due cause, rimettendo quella relativa a quest'ultima domanda dinanzi al tribunale competente, ferma restando nel prosieguo l’eventuale applicazione delle disposizioni in tema di sospensione dei processi.   Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8693 del 17/03/2022 (Rv. 664502 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_040, Cod_Proc_Civ_art_645   Corte Cassazione 8693 2022 …...
Fallimento - societa' e consorzi – Cass. n. 4712/2021
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - societa' e consorzi - societa' con soci a responsabilita' illimitata - societa' di fatto - Art. 147, comma 5, l.fall. - Supersocietà di fatto tra società di capitali - Competenza per territorio - Tribunale che ha dichiarato il fallimento del socio - Fondamento. In tema di fallimento, l'art. 147, comma 5, l.fall. trova applicazione anche qualora il socio già fallito sia una società partecipe con altre società o persone fisiche ad una società di persone (cd. "supersocietà di fatto"), nel qual caso, in deroga all'art. 9 l.fall., la competenza alla dichiarazione di fallimento in estensione si radica presso il tribunale ove risulta già pendente la procedura concorsuale riguardante il socio, venendo in rilievo il principio di prevenzione sancito dai commi 4 e 5 dell'art. 9 anzidetto e dall'art. 40 c.p.c. e costituendo il fallimento della società, che sia socia illimitatamente responsabile, l'occasione per accertare anche la distinta insolvenza della supersocietà di fatto. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4712 del 22/02/2021 (Rv. 660572 - 01) Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_256, Dlgs_14_2019_art_011, Dlgs_14_2019_art_027, Cod_Proc_Civ_art_040 …...
Connessione di cause - Configurabilità – Cass. n. 28456/2020
Competenza civile - connessione di cause - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie. Per dar luogo alla competenza per connessione ai sensi dell'art. 40 c.p.c. non è sufficiente una qualsiasi relazione di interdipendenza fra due cause pendenti davanti a giudici diversi, ma è necessario che tra esse intercorra uno dei rapporti previsti dagli artt. 31 e segg. c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso l'applicabilità dell'art. 40 cit. tra un processo avente ad oggetto il pagamento di una somma in via di surroga ed un altro di opposizione a decreto ingiuntivo concernente la medesima somma, ma il cui diritto apparteneva a soggetti differenti ed a diverso titolo). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28456 del 15/12/2020 Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_040, Cod_Proc_Civ_art_031 corte cassazione 28456 2020 …...
Competenza, il giudice di pace – materia – Cass. n. 23074/2020
Competenza civile - riconvenzionali - Giudizio promosso davanti al giudice di pace - Domanda rientrante nella sua competenza per materia - Eccezione riconvenzionale - Spostamento di competenza e separazione delle cause - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. In tema di competenza, il giudice di pace, adito con domanda rientrante nella sua competenza per materia (nella specie, relativa al rispetto delle distanze legali nella piantagione di alberi), ove sia investito, in via riconvenzionale, di una eccezione eccedente la sua competenza per valore o per materia (nella specie, di usucapione, ma al solo fine di paralizzare la domanda attorea), deve decidere su entrambe, in quanto l'eccezione riconvenzionale, a differenza della domanda riconvenzionale, non comporta lo spostamento della competenza e la separazione delle cause ai sensi dell'art. 36 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23074 del 22/10/2020 (Rv. 659403 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_009, Cod_Proc_Civ_art_036, Cod_Proc_Civ_art_040 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale corte cassazione 23074 2020 …...
Protezione internazionale e protezione umanitaria - Cumulo delle relative domande - Cass. n. 13575/2020
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) -Protezione internazionale e protezione umanitaria - Cumulo delle relative domande - Disciplina previgente al d.l. n. 113 del 2018 - Rito applicabile - Art. 35 bis d.lgs. n. 25 del 2008 - Composizione collegiale del tribunale - Fondamento. Anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 3, lett. a), del d.l. n. 113 del 2018 (conv. con modif. in l. n. 132 del 2018), la proposizione, con un unico ricorso dell'azione finalizzata ad ottenere la protezione internazionale ("status di rifugiato" e protezione sussidiaria)e di quella volta al riconoscimento della protezione umanitaria comporta la trattazione unitaria di tutte le domande da parte della sezione specializzata del tribunale, in composizione collegiale, secondo il rito camerale previsto dall'art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, in ragione della profonda connessione, soggettiva e oggettiva, esistente tra le domande, oltre che della prevalenza della composizione collegiale su quella monocratica, sancita dall'art. 281 nonies c.p.c. ed in attuazione del principio della ragionevole durata del processo. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13575 del 02/07/2020 (Rv. 658236 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_040, Cod_Proc_Civ_art_281_9, Cod_Proc_Civ_art_737 corte cassazione 13575 2020 …...
Competenza civile - connessione di cause - Cass. n. 12984/2020
Cause aventi ad oggetto le prestazioni professionali svolte per la conclusione di un preliminare e la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il relativo definitivo - Connessione - Esclusione - Fondamento. Tra la causa avente ad oggetto un credito per prestazioni professionali svolte per la conclusione di un contratto preliminare e quella concernente la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il relativo contratto definitivo non sussiste alcuna delle ipotesi di connessione disciplinate dagli artt. 31 ss. c.p.c. che, sole, possono giustificare la rimessione della controversia a un diverso giudice ex art. 40 c.p.c. Non ricorrono, difatti, le fattispecie degli artt. 32 (cause di garanzia), 34 (accertamenti incidentali), 35 (eccezione di compensazione) e 36 (cause riconvenzionali) c.p.c. e non è riscontrabile un rapporto di accessorietà ai sensi dell'art. 31 c.p.c., per l’assenza di una consequenzialità storico-genetica o logico-giuridica tale per cui possa dirsi che la pretesa oggetto della causa accessoria (il credito per prestazioni professionali), pur essendo autonoma, trovi il suo titolo e la sua ragione giustificatrice in quella azionata nell'altro giudizio; inoltre, non opera connessione in base all'art. 33 c.p.c. per l'oggetto (non avendo i due diritti ad oggetto lo stesso bene o la medesima prestazione) o per il titolo (poggiando le due pretese su fatti costitutivi distinti). Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12984 del 30/06/2020 (Rv. 658230 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_031, Cod_Proc_Civ_art_032, Cod_Proc_Civ_art_033, Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Proc_Civ_art_036, Cod_Proc_Civ_art_040, Cod_Civ_art_1351, Cod_Civ_art_2932, Cod_Civ_art_2230 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale corte cassazione 12984 2020 …...
Competenza civile - connessione di cause - accertamenti incidentali - Cass. n. 8043/2020
Accertamento incidentale circa l'esistenza, la validità o l'efficacia di un rapporto contrattuale "inter alios" - Fatto storico costitutivo della domanda dell'attore - Rilevanza di tale accertamento incidentale ai fini della competenza - Esclusione - Fondamento -questioni processuali e comuni alle sezioni Qualora l'attore deduca in giudizio, come fatto storico costitutivo della propria domanda nei confronti del convenuto, l'accertamento dell'esistenza, della validità o dell'efficacia di un negozio "inter alios" senza evocare in giudizio tutte le parti di quel rapporto, difetta una vera e propria domanda volta a regolare gli effetti giuridici del rapporto contrattuale presupposto; pertanto, ai fini dell'individuazione del giudice competente per materia, valore o territorio, deve aversi esclusivo riguardo alla domanda proposta contro il convenuto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la competenza per materia del tribunale delle imprese ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b, del d.lgs. n. 168 del 2003 relativamente a una causa nella quale l'attore, cedente di partecipazioni sociali, aveva dedotto, senza coinvolgere nel giudizio il cessionario, la risoluzione della cessione - da accertare, dunque, in via meramente incidentale - quale fatto presupposto della risoluzione dell'obbligazione di rilasciare al convenuto un complesso immobiliare). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8043 del 22/04/2020 (Rv. 657582 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Proc_Civ_art_043 Cod_Proc_Civ_art_040 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 8043 2020 …...
Procedimento civile - termini processuali - sospensione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29802 del 18/11/2019 (Rv. 656157 - 01)
Cumulo tra cause connesse di opposizione all'esecuzione e di accertamento del controcredito - Operatività della sospensione feriale - Condizioni. Quando nel giudizio di opposizione all’esecuzione sia eccepito dal debitore esecutato un controcredito ed esso sia contestato dal creditore procedente, se il valore del controcredito non eccede quello del credito per cui si procede, il cumulo di cause (quella di opposizione e quella di accertamento del controcredito) non resta soggetto alla sospensione dei termini per il periodo feriale, mentre, se il controcredito sia eccedente, opera tale sospensione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29802 del 18/11/2019 (Rv. 656157 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_040, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_035 …...
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - forma – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28827 del 08/11/2019 (Rv. 655789 - 01)
Fideiussione a garanzia di una locazione - Controversie relative - Rito ordinario - Applicabilità - Fondamento - Cumulo con la causa relativa al rapporto di locazione - Irrilevanza - Ragioni. Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - controversie assoggettate - In genere. La controversia relativa alla fideiussione prestata dal terzo a garanzia degli obblighi nascenti dal rapporto di locazione è assoggettata al rito ordinario e non al rito locatizio, in quanto l'accessorietà del rapporto fideiussorio opera interamente sul piano funzionale degli obblighi assunti dal garante e non comporta l'attrazione nella disciplina processuale regolante il rapporto obbligatorio principale; anche in caso di cumulo con la connessa lite riguardante il rapporto di locazione, la controversia è regolata dal rito ordinario ai sensi dell'art. 40, comma 3, c.p.c. che prevede l'applicazione del rito speciale soltanto in ipotesi di connessione con cause di lavoro o previdenziali. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto tempestiva l'opposizione a decreto ingiuntivo avanzata dal fideiussore del locatario con atto di citazione, dovendosi avere riguardo alla data di notificazione dell'atto e non a quella del suo deposito in cancelleria). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28827 del 08/11/2019 (Rv. 655789 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1571, Cod_Civ_art_1936, Cod_Proc_Civ_art_641, Cod_Proc_Civ_art_447_2, Cod_Proc_Civ_art_040 …...
Continenza tra cause e obbligazione di garanzia - Cass. Ord. 16077/2019
Competenza civile - continenza di cause - Separate domande contro il debitore principale e il fideiussore - Continenza - fidejussione - (nozione, caratteri, distinzioni) In genere. In tema di continenza tra cause, l'obbligazione di garanzia, pur essendo sussidiaria rispetto a quella garantita, in quanto diretta ad assicurare l'adempimento di una prestazione risultante da un rapporto a cui il fideiussore è rimasto estraneo, è tuttavia caratterizzata da una propria individualità giuridica, cioè da un oggetto e un titolo distinti dall'obbligazione principale, potendo la fideiussione semplice farsi valere non appena il debitore si sia reso inadempiente, senza che sia necessario escuterlo inutilmente in tutto o in parte esperendo un separato giudizio per conseguire la prestazione principale; ne consegue che non sussiste pregiudizialità tra la domanda proposta nei confronti del debitore principale e quella proposta nei confronti del fideiussore, legate al più da un rapporto di connessione impropria, in quanto la diversità dei soggetti delle due cause, impedendo alla decisione dell'una di spiegare efficacia di giudicato nei confronti dell'altra, può evidenziare una mera comunanza di questioni, inidonea a giustificare lo spostamento di competenza in favore del giudice del rapporto principale. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16077 del 14/06/2019 (Rv. 654631 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_040, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Civ_art_1936, Cod_Civ_art_1944 …...
Impugnazioni in generale - sospensione del processo - procedimento sommario di cognizione
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - sospensione - del processo - procedimento sommario di cognizione - sospensione del giudizio ex artt. 295 o 337 c.p.c. - esclusione - conseguenze - passaggio al rito della cognizione piena ex art. 702-ter, comma 3, c.p.c. - identità o connessione tra procedimenti pendenti innanzi al medesimo ufficio giudiziario - riunione - diversità dei riti delle due cause – irrilevanza - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31801 del 07/12/2018 Qualora nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione, di cui all'art. 702-bis c.p.c., insorga una questione di pregiudizialità rispetto ad altra controversia, che imponga un provvedimento di sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (o venga invocata l'autorità di una sentenza resa in altro giudizio e tuttora impugnata, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.), si determina la necessità di un'istruzione non sommaria e, quindi, il giudice non può adottare un provvedimento di sospensione ma deve, a norma dell'art. 702-ter, comma 3, c.p.c., disporre il passaggio al rito della cognizione piena e, nel caso in cui i due procedimenti pendano innanzi al medesimo Ufficio o a sezioni diverse di quest'ultimo il giudice del giudizio reputato pregiudicato deve rimettere gli atti al capo dell'Ufficio, ex artt. 273 e 274 c.p.c. (salvo che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione), non ostando all'eventuale riunione la soggezione delle cause a due riti diversi, potendo trovare applicazione il disposto di cui all'art. 40, comma 3, c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31801 del 07/12/2018 …...
Connessione di cause in genere - giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
Competenza civile - connessione di cause - in genere - giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – giudizio di opposizione a precetto – “simultaneus processus” – condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30183 del 22/11/2018 La contemporanea pendenza, relativamente al medesimo credito, di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e di altro di opposizione a precetto intimato sulla base di quel medesimo titolo, non comporta modificazioni della competenza, che, rispettivamente, appartiene, secondo criteri inderogabili, in base all'art. 645 c.p.c., al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto e, in base agli artt. 27, comma 1, e 615, comma 1, c.p.c. al giudice del luogo dell'esecuzione competente per materia e per valore. Ne deriva che il "simultaneus processus" di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione a precetto è possibile, se il giudice che ha emesso l'ingiunzione coincida con quello del luogo dell'esecuzione competente per materia e per valore. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30183 del 22/11/2018 …...
Competenza civile - connessione di cause - Cass. n. 14224/2017
Incompetenza per connessione - Proposizione implicita nella richiesta di sospensione del giudizio, nell’eccezione di litispendenza, nella richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. o nella domanda di riunione - Esclusione - Conseguenze. La questione di incompetenza per connessione, ai sensi dell’art. 40 c.p.c., deve essere eccepita o rilevata d’ufficio dal giudice entro la prima udienza e non può intendersi implicitamente contenuta nell’eccezione di litispendenza e/o di continenza, ovvero in quella di sospensione per pregiudizialità, e neppure nella generica richiesta di riunione di due procedimenti, sicchè il suo rilievo nel corso del giudizio presuppone che la stessa sia stata tempestivamente posta, dalle parti o dallo stesso giudice, con espresso richiamo alla specifica fattispecie ritenuta sussistente, i cui presupposti non possono essere rinvenuti nei fatti dedotti a fondamento della domanda di merito o di una diversa eccezione processuale eventualmente proposta. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14224 del 07/06/2017 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 14224 2017   …...
Competenza civile - determinazione della competenza - criterio – Cass. n. 22816/2016
Fatti prospettati dall'attore - Contestazioni del convenuto - Rilevanza - Esclusione - Limiti - Fattispecie.   La competenza, di regola, è determinata sulla base del contenuto della domanda giudiziale, senza che rilevino le deduzioni del convenuto circa la inesistenza del rapporto o la proposizione di una domanda riconvenzionale, salvo che tali contestazioni rientrino tra quelle indicate negli artt. 409 e 442 c.p.c., in relazione alle quali va fatta applicazione del rito speciale, con conseguente spostamento di competenza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, a seguito di domanda riconvenzionale di accertamento della simulazione del contratto di agenzia azionato in via principale dall'attore, la prevalenza del rito speciale su quello ordinario, ex art. 40, comma 3, c.p.c., determini, altresì, lo spostamento della competenza per territorio in favore del giudice individuato alla stregua dell'art. 413, comma 4, c.p.c.). Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22816 del 09/11/2016 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 22816 2016 …...
Competenza civile - connessione di cause - in genere - Cass. n. 19053/2016
Danni da sinistro stradale - Giudizi risarcitori promossi dai soggetti danneggiati - Pendenza dinanzi al giudice di pace ex art. 7, co. 2, c.p.c. e innanzi al tribunale - Connessione per titolo - Rimessione di entrambe le cause innanzi al tribunale - Esclusione - Ragioni - Conseguenze. In tema di danni da circolazione stradale, ove due soggetti, rimasti danneggiati nello stesso sinistro, introducano distinte domande risarcitorie, l'una davanti al giudice di pace (in quanto rientrante nella sua competenza per materia con limite di valore, ai sensi dell'art. 7, comma 2, c.p.c.), e l'altra davanti al tribunale (giacchè riconducibile alla sua competenza per materia perchè quel limite), la connessione per il titolo esistente fra le due domande non consente al giudice di pace di rimettere al tribunale la causa innanzi a lui, ex art. 40, comma 1, c.p.c., operando tale norma solo se per le ragioni di connessione indicate dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., oppure, ricorrendo ragioni diverse, se entrambe le cause potevano essere proposte dinanzi allo stesso giudice. Ne deriva che il tribunale, davanti al quale sia stata riassunta la causa a seguito di pronuncia del giudice di pace declinatoria della propria competenza, può sollevare il conflitto ai sensi dell'art. 45 c.p.c.. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19053 del 28/09/2016 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 19053 2016 …...
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione – competenza. Cass. n. 16454/2015
Competenza del giudice che ha emesso il provvedimento - Inderogabilità ed immodificabilità - Litispendenza, continenza o connessione - Ininfluenza. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16454 del 05/08/2015 In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento è inderogabile ed immodificabile, anche per ragioni di litispendenza, continenza o connessione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16454 del 05/08/2015   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 16454 2015 …...
Impugnazioni civili - in genere - Giudice di pace – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9292 del 08/05/2015
Domanda principale soggetta a decisione secondo equità - Domanda riconvenzionale soggetta a decisione secondo diritto - Sentenza - Impugnazione esperibile - Appello - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9292 del 08/05/2015 In tema d'impugnazioni, qualora vengano proposte davanti al giudice di pace due domande connesse, una principale soggetta a decisione secondo equità e una riconvenzionale soggetta a decisione secondo diritto, la sentenza con cui il giudice di pace affermi la propria competenza sulla principale e la declini sulla riconvenzionale, negando l'applicazione dell'art. 40 cod. proc. civ., deve considerarsi resa in causa soggetta a regola decisoria secondo diritto, sicché, nel regime anteriore alla modifica dell'art. 339 cod. proc. civ. disposta dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il mezzo d'impugnazione è l'appello.Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9292 del 08/05/2015 …...
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - competenza – Cass. n. 272/2015
Opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace - Domanda riconvenzionale eccedente per valore i limiti di competenza del giudice adito - Separazione delle cause e rimessione al tribunale della sola domanda riconvenzionale - Necessità - Rimessione al giudice superiore dell'intera causa - Regolamento di competenza d'ufficio - Ammissibilità.  Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poiché la competenza, attribuita dall'art. 645 cod. proc. civ. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l'opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al tribunale, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l'intera causa, può richiedere nei limiti temporali fissati dall'art. 38 cod. proc. civ. il regolamento di competenza ex art. 45 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 272 del 12/01/2015   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 272  2015 …...
Procedimenti sommari d'ingiunzione - decreto - opposizione - Cass. n. 272/2015
competenza - Opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace - Domanda riconvenzionale eccedente per valore i limiti di competenza del giudice adito Separazione delle cause e rimessione al tribunale della sola domanda riconvenzionale - Necessità - Rimessione al giudice superiore dell'intera causa - Regolamento di competenza d'ufficio - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 272 del 12/01/2015 Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poiché la competenza, attribuita dall'art. 645 cod. proc. civ. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l'opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al tribunale, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l'intera causa, può richiedere nei limiti temporali fissati dall'art. 38 cod. proc. civ. il regolamento di competenza ex art. 45 cod. proc. civ.Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 272 del 12/01/2015 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 272 2015 …...
Competenza civile - connessione di cause - Cass. n. 18870/2014
Domanda di separazione personale con addebito e domanda di risarcimento dei danni - Diversità di rito - Connessione "forte" - Insussistenza - Conseguenze. Le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per "causa petendi", sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 cod. proc. civ., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18870 del 08/09/2014   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 18870  20014 …...
Competenza civile - connessione di cause - Domande sui medesimi fatti proposte da soggetti diversi - Facoltà di riunione - Sussistenza - Limiti - Cass. n. 10096/2014
Qualora distinti soggetti propongano dinanzi a giudici diversi separate domande di risarcimento del danno, fondate sui medesimi fatti materiali e collegate da nesso di pregiudizialità reciproca per incompatibilità, non può disporsi la riunione di quella proposta successivamente con l'altra, se il giudice preventivamente adito non possa più utilmente esaminare nel merito la prima causa, come nel caso in cui questa sia stata già decisa e penda oramai in appello. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10096 del 09/05/2014   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 10096  2014 …...
Competenza civile - connessione di cause - Cass. n. 10096/2014
Domande sui medesimi fatti proposte da soggetti diversi - Facoltà di riunione - Sussistenza - Limiti. Qualora distinti soggetti propongano dinanzi a giudici diversi separate domande di risarcimento del danno, fondate sui medesimi fatti materiali e collegate da nesso di pregiudizialità reciproca per incompatibilità, non può disporsi la riunione di quella proposta successivamente con l'altra, se il giudice preventivamente adito non possa più utilmente esaminare nel merito la prima causa, come nel caso in cui questa sia stata già decisa e penda oramai in appello. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10096 del 09/05/2014 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 10096 2014   …...
Giurisdizione civile - giurisdizione in generale Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 9534 del 19/04/2013
Derogabilità per motivi di connessione - Esclusione.  Salvo deroghe normative espresse, vige nell'ordinamento processuale il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione, potendosi risolvere i problemi di coordinamento posti dalla concomitante operatività della giurisdizione ordinaria e di quella amministrativa su rapporti diversi, ma interdipendenti, secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 9534 del 19/04/2013   …...
Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 9534 del 19/04/2013
Derogabilità per motivi di connessione - Esclusione. Salvo deroghe normative espresse, vige nell'ordinamento processuale il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione, potendosi risolvere i problemi di coordinamento posti dalla concomitante operatività della giurisdizione ordinaria e di quella amministrativa su rapporti diversi, ma interdipendenti, secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 9534 del 19/04/2013   …...
Contratti agrari - conversione dei contratti associativi - durata dei contratti convertiti – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9447 del 18/04/2013
Domande di competenza del giudice ordinario e della sezione specializzata agraria - Declinatoria di competenza del tribunale ordinario - Regolamento di competenza solo per alcune domande richiesto dal giudice adito in riassunzione - Ammissibilità - Condizioni. Pur ricorrendo un'ipotesi di connessione soggettiva ed oggettiva di cause, la circostanza che solo una risulti oggetto di competenza inderogabile o funzionale (nella specie, della sezione specializzata agraria di un tribunale) non determina alcuna "vis actractiva" in relazione alle altre, sicché il giudice competente per essa - nei confronti del quale, invece, quello inizialmente adito abbia declinato per intero la competenza - può richiedere d'ufficio il regolamento di competenza, previa separazione dei processi, purché ritenga che la cognizione delle restanti cause sia riservata per materia al giudice "a quo". Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9447 del 18/04/2013   …...
Procedimento civile - termini processuali - sospensione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8113 del 03/04/2013
Sospensione dei termini processuali per il periodo feriale - Cumulo fra due o più cause, una soltanto delle quali soggetta al regime della sospensione - Esistenza di connessione fra le cause - Decisione di una di esse senza scioglimento del cumulo - Applicabilità della sospensione.  Qualora si trovino cumulate fra loro, per ragioni di connessione, due o più controversie, soltanto una delle quali sia soggetta al regime della sospensione feriale dei termini, la decisione che intervenga su di esse senza sciogliere tale connessione è soggetta all'applicazione della menzionata sospensione, non essendo concepibile l'operare di due regimi distinti, né il non operare della sospensione per tutta la controversia, potendo l'impugnazione coinvolgere la decisione con riferimento ad entrambe le domande connesse. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8113 del 03/04/2013   …...
Competenza civile - connessione di cause - Cass. n. 7450/2013
Art. 40, terzo comma, cod. proc. civ. - Cause soggette a riti distinti - Introduzione con rito erroneo di una di esse - Conseguenze pregiudizievoli quanto alla possibilità di trattare la domanda secondo il rito cui sarebbe stata soggetta - Possibilità che la causa intrapresa con il rito sbagliato sia "salvata" dalla successiva trattazione delle cause cumulate con il rito dell'altra che abbia funzione attraente - Esclusione - Fattispecie. L'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ. disciplina una modalità di trattazione di cause soggette a riti diversi, ma, ove l'instaurazione di ciascuna soggiaccia a regole processuali distinte e dalla scelta di un rito erroneo per una di esse siano derivate conseguenze pregiudizievoli per la possibilità di trattare la domanda secondo il rito cui sarebbe stata soggetta, non consente a chi le abbia introdotte cumulativamente in base al rito della causa attraente di pretendere che quella intrapresa con il rito sbagliato sia "salvata" dalla successiva trattazione delle cause cumulate con il rito dell'altra che abbia funzione attraente. (Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto inammissibile perché tardivamente proposta, in quanto erroneamente introdotta con citazione notificata tempestivamente ma iscritta a ruolo oltre il termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ., e non con ricorso ex art. 447 bis del medesimo codice depositato entro quel termine, un'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto canoni locatizi, negando, peraltro, che, ai fini della tempestività di tale opposizione, canoni locatizi, senza che potesse invocarsene, ai fini della tempestività, la trattazione con il rito ordinario, alla stregua dell'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ., per effetto della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. contestualmente formulata dall'ingiunta). Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7450 del 25/03/2013   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 7450 2013 …...
Procedimento davanti al pretore (o al conciliatore) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1848 del 28/01/2013
Procedimento davanti al giudice di pace - Proposizione di domanda di valore non eccedente euro 1.100,00 e di riconvenzionale eccedente la competenza del giudice di pace - Rimessione al tribunale sia della domanda principale che della riconvenzionale - Necessità - Fondamento - Conseguenze. Nel procedimento davanti al giudice di pace, qualora siano state proposte una domanda principale di valore non eccedente euro 1.100,00 e una riconvenzionale, connessa ex art. 36 cod. proc. civ., eccedente la competenza del giudice di pace, non può il giudice medesimo separare la riconvenzionale e rimettere essa sola al giudice superiore, dovendo, viceversa, rimettere al tribunale l'intera causa, ai sensi dell'art. 40, sesto e settimo comma, cod. proc. civ., in modo che la domanda principale e la riconvenzionale siano trattate in "simultaneus processus" e decise entrambe con pronuncia secondo diritto, impugnabile, in tutti i capi, con l'appello. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1848 del 28/01/2013   …...
Competenza civile - connessione di cause - Cass. n. 19588/2012
Domande proposte da persone diverse ma fondate sui medesimi fatti - Facoltà del giudice adìto per secondo di ordinarne la trattazione congiunta - Sussistenza. Se due distinti soggetti propongano dinanzi a giudici diversi separate domande di risarcimento del danno, fondate sui medesimi fatti materiali, il giudice adìto per secondo può ordinare la riunione della causa a quella pendente dinanzi al giudice adìto per primo, anche in deroga all'ordinaria competenza per territorio, ove sussista il cd. nesso di pregiudizialità reciproca per incompatibilità. (Nella specie, la moglie di una persona deceduta mentre era trasportata su un veicolo a motore aveva convenuto in giudizio i pretesi responsabili; il giudice di merito, rilevato che i due convenuti si erano già reciprocamente citati in giudizio dinanzi ad altro giudice, ha dichiarato la connessione tra la domanda proposta dinanzi a lui e quelle tra loro proposte dai due pretesi responsabili; la S.C., in applicazione del principio che precede, ha confermato tale decisione). Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19588 del 09/11/2012   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 19588  2012 …...
Competenza civile - continenza di cause – Cass. n. 8188/2012
Successive domande proposte contro il medesimo debitore dal creditore cedente e dal cessionario - Continenza - Sussistenza.  Sussiste un rapporto di continenza, ai sensi dell'art. 39 cod. proc. civ., e non di connessione, tra la domanda di adempimento proposta dal creditore cedente nei confronti del debitore, e quella proposta, nei confronti del medesimo debitore, dal cessionario del credito azionato nel primo giudizio. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8188 del 23/05/2012   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 8188  2012 …...
Successioni mortis causa - Successione volontaria - Reintegrazione quota - Azione di riduzione Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 27770 del 20/12/2011
Civile - Successioni mortis causa - Successione volontaria - Reintegrazione quota - Azione di riduzione Azione di riduzione - Legittimazione passiva - Titolare della posizione giuridica contestata - Sussistenza - Conseguenze - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Azione di riduzione proposta con giudizi diversi - Litispendenza, continenza o connessione - I. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 27770 del 20/12/2011 In tema di tutela dei diritti dei legittimari, nel giudizio conseguente all'esercizio dell'azione di riduzione, legittimato passivo è il solo titolare della posizione giuridica che l'attore contesta al fine di ottenere la reintegrazione della sua quota di legittimario. Ne consegue che, rimanendo ogni altro soggetto, benché coerede, estraneo a tale azione, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario; né, qualora l'azione di riduzione venga proposta con giudizi diversi contro i singoli coeredi, è ipotizzabile litispendenza, continenza o connessione tra le cause. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 27770 del 20/12/2011 Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 27770 del 20/12/2011SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. - Con atto di citazione notificato in data 19 settembre 1980, Caterina Pa.. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno i fratelli Vito e Maria Pa.., per sentir ordinare la riduzione delle disposizioni testamentarie fatte in loro favore dalla madre Margherita Fr.., fino alla reintegrazione della sua quota di riserva.Con successiva citazione, in data 29 dicembre 1988, Pa.. Caterina convenne in giudizio innanzi al Pretore di Buccino la sorella Angela Pa.., per sentir ordinare la riduzione della disposizione testamentaria di cui alla successione della madre, previa dichiarazione di apertura di detta successione e di determinazione della quota di riserva, nonché per sentir ordinare il rilascio in proprio favore della predetta quota e dei frutti relativi.Espose l'attrice che, con testamento pubblico del 9 maggio 1976, Margherita Fr.., poi deceduta il 3 ottobre 1979, aveva disposto la successione dei suoi beni in favore dei quattro figli, Maria, Vito, Angelo e Caterina. Dedusse di aver conseguito, alla morte della madre, una quota inferiore a quella a lei spettante. La convenuta Angela Pa.. eccepì la litispendenza …...
Impugnazioni civili - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26017 del 05/12/2011
Giudice di pace - Domanda principale da decidere secondo equità e domanda riconvenzionale connessa da decidere secondo diritto - Conseguenze - Decisione secondo diritto - Necessità - Mezzo di gravame idoneo - Appello. Nell'ipotesi di connessione tra una domanda principale da decidere secondo equità ed una riconvenzionale da decidere secondo diritto, o dallo stesso giudice di pace, se rientrante nella sua competenza, o dal tribunale, la connessione comporta che l'intero giudizio debba essere deciso secondo diritto e la relativa decisione deve essere impugnata con l'appello anche laddove, pur essendo competente il tribunale, il giudice di pace, invece di rimettere l'intero giudizio al giudice superiore, abbia deciso sulla domanda principale dichiarandosi incompetente su quella riconvenzionale. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26017 del 05/12/2011   …...
Impugnazioni civili – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26017 del 05/12/2011
Giudice di pace - Domanda principale da decidere secondo equità e domanda riconvenzionale connessa da decidere secondo diritto - Conseguenze - Decisione secondo diritto - Necessità - Mezzo di gravame idoneo - Appello. Nell'ipotesi di connessione tra una domanda principale da decidere secondo equità ed una riconvenzionale da decidere secondo diritto, o dallo stesso giudice di pace, se rientrante nella sua competenza, o dal tribunale, la connessione comporta che l'intero giudizio debba essere deciso secondo diritto e la relativa decisione deve essere impugnata con l'appello anche laddove, pur essendo competente il tribunale, il giudice di pace, invece di rimettere l'intero giudizio al giudice superiore, abbia deciso sulla domanda principale dichiarandosi incompetente su quella riconvenzionale. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26017 del 05/12/2011   …...
impugnazioni civili - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26017 del 05/12/2011
Giudice di pace - Domanda principale da decidere secondo equità e domanda riconvenzionale connessa da decidere secondo diritto - Conseguenze - Decisione secondo diritto - Necessità - Mezzo di gravame idoneo - Appello. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26017 del 05/12/2011 Nell'ipotesi di connessione tra una domanda principale da decidere secondo equità ed una riconvenzionale da decidere secondo diritto, o dallo stesso giudice di pace, se rientrante nella sua competenza, o dal tribunale, la connessione comporta che l'intero giudizio debba essere deciso secondo diritto e la relativa decisione deve essere impugnata con l'appello anche laddove, pur essendo competente il tribunale, il giudice di pace, invece di rimettere l'intero giudizio al giudice superiore, abbia deciso sulla domanda principale dichiarandosi incompetente su quella riconvenzionale. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26017 del 05/12/2011   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - non definitiva (o parziale) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6993 del 25/03/2011
Cumulo di domande - Pronuncia su una o talune di esse - Modalità e criteri. In tema d'impugnazioni, nell'ipotesi di cumulo oggettivo di cause per connessione propria (art. 34, 36 cod. proc. civ.) o per effetto di riunione dei processi ai sensi dell'artt. 40 e 274 cod. proc. civ., il giudice può scegliere tra una pronuncia non definitiva su una singola domanda e una sentenza definitiva parziale. Quest'ultima opzione deve essere resa manifesta da un esplicito provvedimento di separazione o dalla statuizione sulle spese in ordine alla controversia decisa. Invece, nell'ipotesi di cumulo litisconsortile (artt. 103, 105, 106 e 107 cod. proc. civ.), la sentenza che definisca integralmente la controversia in ordine ad uno dei litisconsorti od intervenienti o chiamati in causa deve sempre ritenersi definitiva e contenere una pronuncia sulle spese e un provvedimento di separazione dei restanti giudizi. Nell'ipotesi, infine, di cumulo solo oggettivo di cause tra le stesse parti, che non presentino alcun nesso di dipendenza, subordinazione o pregiudizialità e, conseguentemente, possano dar luogo ad una pronuncia parziale definitiva, è operante la disciplina della scelta tra l'impugnazione immediata e la riserva d'impugnazione differita. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6993 del 25/03/2011 …...
riconvenzionali – Cass. n. 11415/2010
Domanda di risarcimento danni rientrante nella competenza ordinaria per valore del giudice di pace - Domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione di servitù di elettrodotto - Natura immobiliare e pregiudizialità della stessa rispetto alla domanda principale - Conseguenze - Applicabilità degli artt. 34 e 36 cod. proc. civ. - Rimessione dell'intera causa al tribunale - Necessità.  Qualora sia proposta dinanzi al giudice di pace una domanda risarcitoria, deducendosi l'installazione illegittima di una linea elettrica di passaggio, per una somma da ritenersi rientrante nella competenza ordinaria per valore dello stesso giudice, e venga formulata dalla parte convenuta una rituale domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto, di natura immobiliare e da considerarsi pregiudiziale rispetto a quella principale, l'intera controversia, ai sensi degli artt. 34 e 36 cod. proc. civ., e non operando alcun criterio di competenza funzionale del giudice di pace con riferimento alla domanda principale, deve considerarsi appartenente alla competenza del tribunale dinanzi al quale deve, perciò, essere rimessa. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 11415 del 11/05/2010   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 11415  2010 …...
Competenza civile - riconvenzionali – Cass. n. 11415/2010
Domanda di risarcimento danni rientrante nella competenza ordinaria per valore del giudice di pace - Domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione di servitù di elettrodotto - Natura immobiliare e pregiudizialità della stessa rispetto alla domanda principale - Conseguenze - Applicabilità degli artt. 34 e 36 cod. proc. civ. - Rimessione dell'intera causa al tribunale - Necessità.  Qualora sia proposta dinanzi al giudice di pace una domanda risarcitoria, deducendosi l'installazione illegittima di una linea elettrica di passaggio, per una somma da ritenersi rientrante nella competenza ordinaria per valore dello stesso giudice, e venga formulata dalla parte convenuta una rituale domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto, di natura immobiliare e da considerarsi pregiudiziale rispetto a quella principale, l'intera controversia, ai sensi degli artt. 34 e 36 cod. proc. civ., e non operando alcun criterio di competenza funzionale del giudice di pace con riferimento alla domanda principale, deve considerarsi appartenente alla competenza del tribunale dinanzi al quale deve, perciò, essere rimessa. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 11415 del 11/05/2010   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 11415 2010 …...
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - giudiziale - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2155 del 29/01/2010
Giudizio di separazione - Domanda di annullamento di accordo transattivo per lo scioglimento della comunione tra i coniugi - Trattazione congiunta con il rito ordinario - Esclusione - Fondamento - Connessione - Configurabilità - Esclusione - Mancata dichiarazione di inammissibilità della domanda di annullamento - Conseguenze - Impugnazione - Rito ordinario - Applicabilità. Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la proposizione della domanda di annullamento di un accordo transattivo intervenuto tra i coniugi per lo scioglimento della comunione dei beni non consente la trattazione congiunta di entrambe le cause con il rito ordinario, ammessa dall'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ. solo nelle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, e non anche nelle ipotesi di cui agli artt. 33 e 104, in cui il cumulo delle domande dipende solo dalla volontà delle parti. Peraltro, nel caso in cui il tribunale non abbia dichiarato l'inammissibilità della domanda di annullamento, decidendola nel merito con il rito speciale previsto per la causa di separazione, la sentenza contiene una statuizione (quanto meno implicita) sulla connessione comunque idonea a determinare, in sede d'impugnazione, l'applicabilità dell'art. 40, terzo comma, cit., trovando applicazione il principio dell'apparenza, in virtù del quale il mezzo d'impugnazione va individuato in base alla qualificazione della domanda compiuta dal giudice "a quo", con la conseguenza che l'appello cumulativo avverso le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado è validamente proposto nelle forme del rito ordinario, anziché in quelle del rito camerale previsto per il giudizio di separazione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2155 del 29/01/2010   …...
Procedimento davanti al pretore (o al conciliatore) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26518 del 17/12/2009
Giudice di pace - Domanda principale soggetta a decisione secondo equità - Domanda riconvenzionale soggetta a decisione secondo diritto - Conseguenze - Decisione secondo diritto di entrambe le domande - Necessità - Fondamento - Mezzo d'impugnazione nel regime anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 - Appello - Sussistenza - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fattispecie. Nell'ipotesi in cui siano proposte dinanzi al giudice di pace una domanda soggetta a decisione secondo equità ed una domanda riconvenzionale soggetta a decisione secondo diritto, anche la domanda principale va decisa secondo diritto tutte le volte in cui fra le due domande vi sia una connessione caratterizzata dalla circostanza che la decisione richieda l'accertamento di un fatto costitutivo, impeditivo, modificativo od estintivo comune ad entrambe, cosicché l'accertamento od il rigetto dell'una implichi il rigetto o l'accoglimento dell'altra; ne consegue che nel caso in cui la riconvenzionale connessa non abbia limite di valore, la sentenza del giudice di pace, sia pure emessa anteriormente al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, deve essere impugnata con l'appello e non con il ricorso in cassazione, che, se proposto, deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile (Principio affermato dalla S.C. in un giudizio nel quale l'attore aveva proposto domanda di risarcimento danni inclusa nel limite della giurisdizione equitativa ed il convenuto aveva svolto domanda riconvenzionale di accertamento negativo senza limite di valore). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26518 del 17/12/2009   …...
impugnazioni civili - in genere - Giudice di pace - Domanda principale soggetta a decisione secondo equità - Domanda riconvenzionale soggetta a decisione secondo diritto - Conseguenze - Decisione secondo diritto di entrambe le domande - Necessità - Fondam
procedimento davanti al pretore (o al conciliatore) - in genere - Giudice di pace - Domanda principale soggetta a decisione secondo equità - Domanda riconvenzionale soggetta a decisione secondo diritto - Conseguenze - Decisione secondo diritto di entrambe le domande - Necessità - Fondamento - Mezzo d'impugnazione nel regime anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 - Appello - Sussistenza - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26518 del 17/12/2009 Nell'ipotesi in cui siano proposte dinanzi al giudice di pace una domanda soggetta a decisione secondo equità ed una domanda riconvenzionale soggetta a decisione secondo diritto, anche la domanda principale va decisa secondo diritto tutte le volte in cui fra le due domande vi sia una connessione caratterizzata dalla circostanza che la decisione richieda l'accertamento di un fatto costitutivo, impeditivo, modificativo od estintivo comune ad entrambe, cosicché l'accertamento od il rigetto dell'una implichi il rigetto o l'accoglimento dell'altra; ne consegue che nel caso in cui la riconvenzionale connessa non abbia limite di valore, la sentenza del giudice di pace, sia pure emessa anteriormente al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, deve essere impugnata con l'appello e non con il ricorso in cassazione, che, se proposto, deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile (Principio affermato dalla S.C. in un giudizio nel quale l'attore aveva proposto domanda di risarcimento danni inclusa nel limite della giurisdizione equitativa ed il convenuto aveva svolto domanda riconvenzionale di accertamento negativo senza limite di valore). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26518 del 17/12/2009     …...
Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - Cass. n. 16392/2009
Questione relativa alla mancanza della procura - Giudice competente alla decisione - Connessione tra causa di competenza del giudice di pace e causa di competenza del tribunale - Criteri di individuazione - Fondamento. Ogni questione relativa all'esistenza e alla validità della procura rilasciata al difensore deve essere delibata dal giudice competente secondo le regole fissate nel codice di rito; ne consegue che, proposta dal convenuto, davanti al giudice di pace, una domanda riconvenzionale di competenza del tribunale, tale da imporre, per ragioni di connessione, la rimessione a favore di quest'ultimo, la circostanza che il difensore del convenuto sia privo di "ius postulandi" non è idonea a far venire meno la competenza del tribunale anche in ordine alla domanda principale, ancorchè quella riconvenzionale debba ritenersi come non proposta per l'eccepita mancanza di procura. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16392 del 14/07/2009 _____________________________________ Procura Mandato Corte Cassazione 16392 2009   …...
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11828 del 21/05/2009
Domanda di divorzio e domanda di restituzione di beni - Diversità di rito - Connessione - Insussistenza - Conseguenze - Cumulo di domande - Inammissibilità - Fattispecie. L'art. 40 cod. proc. civ. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di divorzio e quella avente ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, essendo quest'ultima soggetta al rito ordinario, autonoma e distinta dalla prima. (Nella specie il ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la condanna di controparte alla restituzione dell'anello di fidanzamento). Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11828 del 21/05/2009   …...
Impugnazioni civili Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 10238 del 18/04/2008
Giudice di pace - Controversia soggetta a decisione secondo equità - Proposizione di riconvenzionale connessa alla domanda principale - Conseguenze - Mutamento della regola di decisione in quella secondo diritto - Inammissibilità della domanda riconvenzionale - Irrilevanza - Conseguenze sul mezzo di impugnazione della sentenza - Esperibilità dell'impugnazione relativa alla decisione secondo diritto (appello).  Nel caso in cui dinanzi al giudice di pace, in una controversia soggetta a regola di decisione secondo equità, venga proposta una domanda riconvenzionale soggetta a regola di decisione secondo diritto e connessa alla domanda principale, il fatto che la riconvenzionale sia inammissibile (come nella specie, in quanto riconvenzionale proposta dall'opposto a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo), così come una domanda inammissibile è pur sempre rilevante ai fini della determinazione della competenza, non esclude che, in ragione della connessione, la regola di decisione dell'intera controversia debba identificarsi in quella secondo diritto, con ogni conseguenza in punto di mezzo di impugnazione esperibile. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 10238 del 18/04/2008   …...
Procedimento civile - termini processuali - sospensione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20594 del 29/09/2007
Sospensione dei termini processuali per il periodo feriale - Cumulo fra causa soggetta alla sospensione e causa non soggetta - Esistenza di connessione fra le due cause - Decisione di entrambe senza scioglimento del cumulo - Applicabilità della sospensione.  Quando si trovino cumulate fra loro per ragioni di connessione due controversie, una delle quali sia soggetta al regime della sospensione dei termini per il periodo feriale e l'altra non lo sia, la decisione che intervenga su di esse senza sciogliere la ragione di connessione e, quindi, conservandola, sia soggetta all'applicazione della sospensione, non essendo concepibile, per il fatto che l'impugnazione può coinvolgere la decisione in riferimento ad entrambe le domande connesse, né l'operare di due regimi distinti né il non operare della sospensione per tutta la controversia. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20594 del 29/09/2007   …...
Procedimento civile - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14575 del 22/06/2007
Cause connesse - Inammissibilità di una determinata domanda - Estensione ad altre domande - Esclusione - Conseguenze.  La declaratoria di inammissibilità di una determinata domanda giudiziale non si estende anche alle domande che sotto il profilo del "petitum" o della "causa petendi" siano connesse, le quali vanno, pertanto, esaminate nel merito. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14575 del 22/06/2007   …...
Procedimento civile – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14575 del 22/06/2007
Cause connesse - Inammissibilità di una determinata domanda - Estensione ad altre domande - Esclusione - Conseguenze. La declaratoria di inammissibilità di una determinata domanda giudiziale non si estende anche alle domande che sotto il profilo del "petitum" o della "causa petendi" siano connesse, le quali vanno, pertanto, esaminate nel merito. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14575 del 22/06/2007   …...
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9915 del 24/04/2007
Domanda di separazione personale tra coniugi e domanda di restituzione di beni - Diversità di rito - Connessione - Insussistenza - Conseguenze - Cumulo delle domande - Inammissibilità - Mancanza di connessione - Rilevabilità d'ufficio per la prima volta in appello - Esclusione - Fondamento. Proposta nei confronti del coniuge, nell'ambito di un giudizio di separazione personale, soggetto al rito camerale, una domanda di restituzione di somme di danaro o di beni mobili al di fuori delle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ., la mancanza di una ragione di connessione idonea a consentire, ai sensi del terzo comma dell'art. 40 cod. proc. civ., la trattazione unitaria delle cause, può essere eccepita dalle parti o rilevata dal giudice non oltre la prima udienza, in analogia a quanto disposto dal secondo comma del medesimo art. 40, di talché essa non può essere rilevata d'ufficio per la prima volta in appello al fine di dichiarare l'inammissibilità della domanda di restituzione, esaminata e decisa nel merito in primo grado. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9915 del 24/04/2007   …...
Competenza civile - riconvenzionali – Cass. n. 6520/2007
Di valore superiore alla competenza del giudice di pace - Separazione dalla domanda principale e rimessione al giudice superiore - Violazione dell' art. 40, settimo comma, cod. proc. civ. - Sussistenza - Rimessione di tutta la causa al giudice superiore - Obbligatorietà. Al giudice di pace non è consentita l'applicazione dell'art. 36 cod. proc. civ., e cioè separare una domanda riconvenzionale eccedente la sua competenza per valore e rimettere le parti per la decisione soltanto su di essa dinanzi al giudice superiore perché l'art. 40, settimo comma, cod. proc. civ. lo obbliga, in caso di connessione, a rimettere a quest'ultimo tutta la causa, e perciò sia la domanda principale sia la domanda riconvenzionale. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6520 del 19/03/2007   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 6520 2007 …...
Competenza civile - connessione di cause - Cass. n. 23890/2006
Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.  Per dar luogo alla competenza per connessione ai sensi dell'art. 40 cod. proc. civ. non è sufficiente una qualsiasi relazione di interdipendenza fra due cause pendenti davanti a giudici diversi, ma è necessario che, tra esse, intercorra uno dei rapporti previsti dagli artt. 31 e segg. cod. proc. civ., che giustificano i relativi effetti modificativi della competenza legati all'opportunità di consentire la trattazione congiunta delle cause.(Nella specie, la S.C., in sede di regolamento di competenza, ha ritenuto che non costituisse motivo di connessione, rilevante ai fini dello spostamento di competenza, la pendenza, dinanzi a diversi uffici giudiziari, di due cause aventi entrambe a fondamento un medesimo fatto dannoso. (Nella specie, un incendio - e che in entrambe si controvertesse in ordine all'eliminazione dei danni derivati dall'incendio stesso). Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 23890 del 09/11/2006   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 23890  2006 …...
Impugnazioni civili - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16945 del 25/07/2006
Giudice di pace - Domanda principale da decidere secondo equità e riconvenzionale da decidere secondo diritto - Connessione - Necessità di decidere l'intera causa secondo diritto - Sussistenza - Conseguenze sui mezzi di impugnazione - Appello - Necessità anche in caso di decisione resa secondo equità - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione. Nell'ipotesi in cui siano proposte al giudice di pace una domanda principale da decidere secondo equità e una domanda riconvenzionale da decidere secondo diritto, ove tra le stesse esista connessione, nel senso che i fatti all'origine delle due domande siano sostanzialmente gli stessi, l'intera causa deve essere decisa secondo diritto, in quanto l'art. 40, settimo comma, cod. proc. civ., fissa non solo un principio in tema di competenza per connessione, ma anche il principio di unitarietà della decisione, inteso sia come simultaneità del processo che come unicità della regola decisionale; ne consegue che la relativa pronuncia, ancorché emessa, come nella specie, secondo equità, deve essere impugnata con l'appello, ed il ricorso in cassazione, ove proposto, deve essere dichiarato inammissibile. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16945 del 25/07/2006   …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone - separazione personale dei coniugi - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5304 del 10/03/2006
Domanda di divisione dei beni in comunione proposta nel giudizio di separazione - Ipotesi di connessione qualificata - Esclusione - Appello contro il solo capo della relativa sentenza concernente la domanda di divisione - Rito applicabile. Proposta, nel giudizio di separazione personale tra coniugi, domanda di divisione dei beni in comunione, e ritenuta la stessa ammissibile in primo grado fuori dalle ipotesi di "connessione qualificata" (art.31,32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ.) - per le quali l'art. 40 cod. proc. civ., novellato dalla legge n. 353 del 1990 consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi - l'appello contro il solo capo della relativa sentenza concernente la domanda di divisione va proposto con il rito ordinario, cui detta domanda è soggetta, e non già con il rito camerale, previsto con riferimento alla impugnazione delle sentenze in materia di separazione personale. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5304 del 10/03/2006   …...
Competenza civile - connessione di cause - Cass. n. 722/2006
Cause a tesi e richieste contrapposte - Rapporto di connessione - Configurabilità - Conseguenze - Cognizione - Giudice preventivamente adito - Spettanza.  Quando due cause si presentino a tesi e richieste contrapposte, sicché l'accoglimento totale delle domande proposte da chi si è fatto attore in una causa sia incompatibile, sul piano logico - giuridico, con la condanna totale del medesimo nell'altra causa in cui è convenuto, non può dirsi sussistente tra le due cause un rapporto di litispendenza, nè un rapporto di continenza, bensì un rapporto di connessione, diverso da quello di accessorietà. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 40, primo comma, cod. proc. civ., deve ritenersi competente il giudice preventivamente adito, semprechè la rimessione della causa possa essere ordinata, avuto riguardo allo stato di trattazione della causa preventivamente proposta (art. 40 cod. proc. civ., comma 2). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 722 del 16/01/2006   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 722  2006 …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - chiamata in garanzia – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 27326 del 12/12/2005)
Assicurazione (non obbligatoria) della R.C. - Natura della chiamata ex art. 1917 cod. civ. - Garanzia propria - Fondamento - Conseguenze processuali - Rimessione al giudice della causa principale - Fattispecie. In tema di assicurazione della responsabilità civile ex art. 1917 cod. civ. (e fuori dell'ambito dell'assicurazione obbligatoria), la posizione dell'assicuratore integra gli estremi della fattispecie della garanzia propria, atteso che il nesso tra la domanda principale del danneggiato e la domanda di garanzia dell'assicurato verso l'assicuratore è riconosciuto sia dalla previsione espressa della possibilità di chiamare in causa l'assicuratore sia dallo stesso regime dei rapporti tra i tre soggetti contenuti nell'art. 1917, secondo comma, cod. civ.. Infatti, nelle ipotesi in cui sia unico il fatto generatore della responsabilità, come prospettata tanto con l'azione principale che con la domanda di garanzia, anche se le ipotizzate responsabilità traggano origine da rapporti o situazioni giuridiche diverse, si versa in un caso di garanzia propria, che ricorre solo ove il collegamento tra la posizione sostanziale vantata dall'attore e quella del terzo chiamato in garanzia sia previsto dalla legge disciplinatrice del rapporto. Ne discende che, qualora la domanda di garanzia venga fatta valere davanti a un giudice diverso da quello in cui il garantito sia stato convenuto in giudizio, la seconda causa va rimessa, per ragioni di connessione, al giudice della causa principale. (Nella specie la S.C., nel dichiarare la competenza del giudice della causa principale, ha anche caducato il provvedimento di sospensione del giudizio adottato, in luogo della invocata rimessione, dal giudice della seconda causa). Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 27326 del 12/12/2005)   …...
competenza civile - litispendenza – Cass. n. 19165/2005
Relativa eccezione - Oneri dell'eccipiente - Dimostrazione dell'esistenza e della persistenza, fino all'udienza di discussione - Necessità - Controversia introdotta con procedimento d'ingiunzione - Inclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19165 del 29/09/2005 La parte che eccepisce la litispendenza ha l'onere di dimostrare non solo l'esistenza, ma anche la persistenza, fino all'udienza di discussione, delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 39 cod. proc. civ. perchè la questione deve essere decisa con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della relativa pronuncia, e dunque avuto riguardo anche agli eventi processuali sopravvenuti. Tale principio trova applicazione anche qualora una delle cause sia stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo al quale abbia fatto seguito rituale opposizione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19165 del 29/09/2005   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 19165  2005 …...
Competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 18606/2005
Proposizione contestuale di cause connesse - Competenza territoriale inderogabile per una delle cause - Prevalenza delle regole disciplinanti la connessione. Alla luce del nuovo testo del'art. 38, primo comma, cod.proc.civ., si è verificato un tendenziale avvicinamento tra la competenza per territorio derogabile e quella inderogabile, posto che quest'ultima può ormai essere rilevata solo entro un ristretto limite di tempo; ne consegue che, qualora due domande connesse siano proposte in uno stesso giudizio, tra le stesse parti e riguardino lo stesso fatto, la competenza per territorio inderogabile, prevista per una delle due domande, cede alla competenza determinata secondo le regole che disciplinano la connessione, per consentire la realizzazione del "simultaneus processus". Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 18606 del 21/09/2005  _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 18606 2005 …...
Impugnazioni civili – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11946 del 08/06/2005
Giudice di pace - Sentenza contenente statuizioni su domande connesse, la principale e la riconvenzionale di valore rispettivamente inferiore e superiore ai limiti previsti per la decisione secondo equità - Regime di impugnazione - Appello - Statuizione meramente processuale sulla domanda riconvenzionale non formante oggetto di impugnazione - Influenza sul regime di impugnazione - Esclusione. Nel caso in cui siano proposte al giudice di pace domanda principale di valore non eccedente i limiti (millecento euro) previsti per la decisione secondo equità e domanda riconvenzionale, connessa con quella principale a norma dell'art. 36 cod. proc. civ., la quale, pur rientrando nella competenza del giudice di pace, superi il limite di valore fissato dalla legge per le pronunce di equità, l'intero giudizio deve essere deciso secondo diritto, con la conseguenza che il mezzo di impugnazione della sentenza è, non già il ricorso per cassazione, ma l'appello, a nulla rilevando che sulla domanda riconvenzionale sia stata emanata una pronuncia a contenuto meramente processuale che non abbia formato oggetto di impugnazione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11946 del 08/06/2005   …...
impugnazioni civili - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 11701 del 06/06/2005
Giudice di pace - Sentenza contenente statuizioni su domande connesse, la principale e la riconvenzionale di valore rispettivamente inferiore e superiore ai limiti previsti per la decisione secondo equità - Regime di impugnazione - Appello - Statuizione meramente processuale sulla domanda riconvenzionale non formante oggetto di impugnazione - Influenza sul regime di impugnazione - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 11701 del 06/06/2005 Nel caso in cui siano proposte al giudice di pace domanda principale di valore non eccedente i limiti (millecento euro) previsti per la decisione secondo equità e domanda riconvenzionale, connessa con quella principale a norma dell'art. 36 cod. proc. civ., la quale, pur rientrando nella competenza del giudice di pace, superi il limite di valore fissato dalla legge per le pronunce di equità, l'intero giudizio deve essere deciso secondo diritto, con la conseguenza che il mezzo di impugnazione della sentenza è, non già il ricorso per cassazione, ma l'appello, a nulla rilevando che sulla domanda riconvenzionale sia stata emanata una pronuncia a contenuto meramente processuale che non abbia formato oggetto di impugnazione. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 11701 del 06/06/2005   …...
competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 9112/2005
  Avverso il provvedimento di separazione di più cause - Ammissibilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 9112 del 03/05/2005 È inammissibile la proposizione di regolamento di competenza avverso il provvedimento del giudice di merito che abbia disposto la separazione di più cause proposte congiuntamente, pur se tale provvedimento sia stato adottato in contrasto con la previsione dell'art. 40 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 9112 del 03/05/2005   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 9112  2005 …...
Competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 1147/2005
Prospettazione della domanda - Rilevanza - Danni a veicolo derivanti da sinistro occorso durante il trasporto di esso - Riconducibilità della controversia a quelle per danni da circolazione di veicoli natanti - Esclusione - Fattispecie. La disciplina dell'art.7, secondo comma, cod. proc. civ. che prevede la competenza del giudice di pace per le cause di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, purchè il valore della controversia non superi trenta milioni di lire, attiene a materia che non è suscettibile di interpretazione estensiva od analogica, per essere stato previsto uno specifico nesso causale tra il fatto della circolazione stradale ed il danno, nel senso che il primo elemento deve essere causa efficiente del secondo e non costituirne, invece, semplice occasione, come nel caso in cui quest'ultimo trovi la sua causa nel trasporto del veicolo da parte di un altro automezzo e la controversia sia stata instaurata prospettando i fatti relativi al titolo contrattuale (contratto di trasporto) intercorrente tra il danneggiato e il danneggiante. Nè rileva la connessione oggettiva o soggettiva con altre parti coinvolte nel procedimento per fatti concernenti la circolazione stradale, atteso che se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa con altra causa di competenza del tribunale, le relative domande devono essere decise dal tribunale nello stesso processo. (Nella specie il proprietario di un veicolo trasportato da un automezzo di soccorso aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal veicolo in occasione di un tamponamento subito dal mezzo di soccorso e il trasportatore convenuto aveva chiamato in causa il conducente dell'autovettura tamponante). Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 1147 del 20/01/2005 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 1147 2005   …...
Competenza civile - connessione di cause - Cass. n. 1084/2005
Domanda di separazione tra coniugi e domanda di accertamento della proprietà della casa coniugale - Diversità di rito - Connessione - Insussistenza - Conseguenze - Cumulo delle domande - Inammissibilità - Mancanza di connessione - Eccezione della parte o rilievo di ufficio - Termini - Inutile decorso - Effetti - Impugnativa di sentenza su entrambe le domande - Proposizione nelle forme ordinarie (atto di citazione) - Ammissibilità - Tempestiva introduzione - Criteri di individuazione. La trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 cod. proc. civ., nel testo modificato dalla legge n. 353 del 1990, soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ. Pertanto, non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di separazione giudiziale di coniugi, soggetta al rito camerale, e di quella di accertamento della proprietà della casa coniugale, soggetta a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra. Peraltro, in analogia a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 40 cod .proc. civ. - a norma del quale la connessione non può essere eccepita dalle parti né rilevata di ufficio dopo la prima udienza, e la rimessione non può essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consenta la esauriente trattazione e decisione delle cause connesse -, nei medesimi termini può essere eccepita dalle parti e rilevata di ufficio la mancanza di una ragione di connessione idonea, ai sensi dello stesso art. 40, terzo comma, ad attrarre nel rito ordinario domande soggette l'una al rito ordinario e l'altra ad un rito speciale, diverso da quello proprio delle controversie di lavoro. Ne consegue che, ove ciò non avvenga, non si verifica, nel caso di impugnativa di decisione relativa anche alla domanda di divisione della comunione, oltre che a quella di separazione di coniugi, un effetto espansivo del rito speciale prescritto per l'appello, con riguardo alla seconda, dall'art. 4, comma dodicesimo, della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 8 della legge n. n. 74 del 1987, poiché, in siffatta ipotesi, le regole del processo contenzioso ordinario …...
Arbitrato - competenza - connessione di cause – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6403 del 15/07/1996
Eccezione di incompetenza - Formulazione nel procedimento arbitrale in memoria di replica - Tardività - Esclusione. Nel procedimento arbitrale è tempestiva l'eccezione di incompetenza per connessione con una causa pendente dinanzi al giudice ordinario che sia stata formulata in una memoria di replica dopo lo spirare del termine concesso dagli arbitri per le difese, atteso che tale termine non è dichiarato perentorio dalla legge e che il secondo comma dell'art. 40 cod. proc. civ. è inapplicabile al procedimento arbitrale, nel quale era privilegiata (prima dell'introduzione dell'art. 819 bis cod. proc. civ. da parte dell'art. 11 della legge 5 gennaio 1994 n. 25) la "vis actractiva" del giudizio connesso, pendente dinanzi al giudice, ed in cui vige il principio della libertà delle forme procedimentali (art. 816 cod. proc. civ.). Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6403 del 15/07/1996   …...
Arbitrato - competenza - connessione di cause – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6403 del 15/07/1996
Art. 819 bis cod. proc. civ. - Disciplina transitoria ex art. 27 legge n. 25 del 1994 - Procedimenti arbitrali in corso - Individuazione - Procedimenti in fase di impugnazione della sentenza arbitrale per nullità dinanzi alla corte di appello. Ai fini dell'applicazione, ai giudizi arbitrali, dell'art. 819 bis cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 11 della legge 5 gennaio 1994 n. 25) - in base al quale la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente dinanzi al giudice - non rientrano tra i procedimenti arbitrali in corso, cui fa riferimento la disposizione transitoria contenuta nell'art. 27, comma primo, della medesima legge, i procedimenti che si trovano nella fase di impugnazione della sentenza arbitrale dinanzi alla corte di appello, ex art. 828, comma primo, cod. proc. civ. Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6403 del 15/07/1996   …...

___________________________________________________________

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

Codice procedura civile

cpc

c.p.c.

40

connessione